Infrastrutture

Strade e Autostrade: la sicurezza non è mai troppa

18 Agosto 2018

Le autostrade sono affidate a società concessionarie che devono gestirle in autonomia.

Tali enti hanno dunque l’obbligo di mantenere la strada in condizioni tali da garantire la massima sicurezza della viabilità.

In particolare le autostrade italiane, per la maggior parte, sono gestite da enti concessionari e l’utenza è soggetta al pagamento del pedaggio.

La rete autostradale è gestita o dall’ANAS SpA (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), avente come socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, o da società firmatarie di convenzioni con l’Anas stesso. Tra le varie società di gestione, spicca Autostrade per l’Italia SpA, società privata che amministra più chilometri di autostrade nel paese.

Il controllo sull’operato delle società concessionarie spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli enti gestori hanno diversi compiti, naturalmente una delle attività primarie è quella di garantire l’efficienza della rete autostradale.

Pertanto, eventuali sinistri, dovuti ad una cattiva (o assente) manutenzione sono di responsabilità della società concessionaria.

A meno che la stessa non riesca a dimostrare che l’incidente sia dipeso da eventi imprevisti o imprevedibili.

La presenza di corpi estranei in mezzo all’autostrada, qualora siano causa di incidenti, determina la responsabilità in capo all’ente gestore.

I corpi estranei non sono altro che diverse tipologie di oggetti che è possibile, e per scarsa manutenzione e per cause di forza maggiore, rinvenire sul manto autostradale.

Gli esempi sono numerosi: dai detriti, agli oggetti caduti da veicoli in movimento (come il carico o parte di esso perso da un Tir), dai componenti dei veicoli (come ruote o paraurti) ai rottami derivanti da precedenti incidenti. Senza dimenticare la possibilità di incappare in carcasse di animali o in animali che si muovono sulla carreggiata.

I suddetti esempi non fanno che rafforzare il concetto di responsabilità dell’ente gestore.

Sarà cioè possibile proporre una causa contro quest’ultimo al fine di ottenere un risarcimento danni. Salvo che la società di gestione non riesca a dimostrare che l’evento anomalo accaduto sulla strada sia dipeso da una condizione impossibile da prevedere, e che, pur rispettando tutti i criteri di sicurezza e premura nel ripristino delle condizioni di normalità, non c’era stato il tempo materiale di evitare l’incidente.

Da questa situazione emerge una “differenza naturale”:

  • in caso di ostacolo prevedibile “si innesca” la responsabilità dell’ente che non ha rispettato i principi di sicurezza e solerzia (che potrebbero rientrare nell’ordinaria manutenzione);
  • in caso di ostacolo imprevedibile, viceversa, l’anomalia dipende da un evento che non era possibile prevedere.

L’ente gestore della rete autostradale ha l’onere di mantenere la strada in condizioni tali da garantire la massima sicurezza della percorribilità.

Questo sta a significare che dovrà intervenire prontamente in ogni circostanza in cui possa scaturire una situazione di grave pericolo, rimuovendola nel più breve tempo possibile.

La società che gestisce l’autostrada non sarà mai responsabile per eventuali danni cagionati a persone o a cose solo qualora riesca a dimostrare che, la situazione di pericolo e il successivo incidente sia dipeso da un caso fortuito.

Ovvero dal verificarsi di un evento imprevisto ed imprevedibile. Ciò avviene nel caso di calamità naturale (ad esempio una frana o un’inondazione) oppure in caso di presenza di un oggetto pericoloso che non era possibile rimuovere pur utilizzando tutte le accortezze del caso.

In particolare “il caso fortuito sussiste nel momento in cui non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinchè l’ente gestore venga a conoscenza del pericolo e possa intervenire per eliminarlo”.

Ad esempio se sulla carreggiata è presente parte del carico perso da un mezzo pesante ed esso viene rimosso entro l’ora, tutti gli eventuali sinistri che si verificheranno prima della rimozione (effettuata in tempo ragionevole sulla base della natura del corpo estraneo e sulla base del tempo occorso per la sua individuazione) rientrano nel caso fortuito. Diversamente dal caso in cui l’ente, pur avendo individuato l’oggetto tempestivamente, non si attivi nel minor tempo possibile per rimuoverlo dalla carreggiata. In questo caso la responsabilità della società di gestione è evidente e alle “vittime” spetta il risarcimento danni, ma dovrà anche dimostrare di aver eseguito con la necessaria diligenza il controllo della strada e la conseguente e necessaria manutenzione.

In questo caso all’ente responsabile spetta un controllo visivo continuo  sulla qualità della manutenzione.

La giurisprudenza ha chiarito alcune situazioni limite, in tal modo è possibile comprendere dove si esaurisce la “causa di forza maggiore” e esiste la piena responsabilità dell’ente gestore.

Ciò significa che da parte dell’ente sussiste  sempre l’obbligo di vigilanza e controllo. Naturalmente questa attività dovrà essere continua proprio per evitare di cagionare danni a terzi.

Tutto ciò si concretizza, dal punto di vista procedimentale, nell’inversione dell’onere della prova: sarà cioè compito dell’ente citato in giudizio provare che il danno sia dovuto al caso fortuito. Danno inevitabile pur ponendo in essere la massima diligenza.

Diverso il caso in cui l’atto che causa l’elemento di pericolosità pericolosità della strada,  scaturisca dal comportamento volontario di terze persone. Qualora i tempi non consentano all’ente di conoscere ed eliminare tempestivamente il pericolo, sarà possibile agire nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia causato l’evento pericoloso. Si pensi ad un camionista che perde parte del carico oppure, urta un elmento strutturale della strada, provoncandone il suo danneggiamento e/o la sua impraticabilità senza mettere in atto, pur accorgendosi dell’incidente, tutte le azioni per far si che gli organi competenti intervengano per circoscrivere il danno e rendere praticabile in sicurezza la carreggiata e contenere il pericolo.

Va da sè che i casi di possibili contenziosi nei confronti degli enti di gestione sono numerosi. È logico dunque valutare il caso specifico per affrontare nel miglior modo possibile ogni situazione che si verifica.

L’ente gestore o proprietario della strada, in caso di incidenti stradali non è automaticamente esente da responsabilità solo perché gli elementi strutturali della strada sono a norma. Il danno andrà sempre risarcito.

Negli incidenti avvenuti sulle strade a causa di anomalie strutturali della strada stessa, come buche, asfalto rovinato, manto sdrucciolevole, la responsabilità per i danni che possono derivare all’utente della strada grava sul custode della stessa secondo quanto statuito dall’art 2051 cc.

Ma chi risponde del danno, quando “apparentemente” sembra che la strada in cui si è verificato l’incidente, sia conforme alle leggi e alla tecnica costruttiva?

Una sentenza della terza sezione civile del Tribunale di Palermo con sentenza del 2016 ha condannato l’ANAS spa a risarcire la vittima di un incidente stradale avvenuto sulla A29 sebbene uno degli elementi strutturali, in questo caso il guard rail, risultasse a norma!

Citata in giudizio innanzi al tribunale di Palermo l’ANAS spa per ivi vederla condannare al risarcimento del danno ex art2043cc e 2051cc.

L’ente gestore della strada si difendeva dimostrando di essere comunque intervenuto opportunamente per garantire l’efficienza della strada, ed anche il Tribunale non riscontrava alcun deficit di manutenzione ascrivibile all’ANAS, il giudice ha comunque ritenuto opportuno l’intervento tecnico di Ctu, il quale rilevava anch’esso che gli elementi strutturali, imutati di aver causato il danno, sul tratto in cui era avvenuto l’incidente,  erano conformi alla normativa di settore vigente al momento della realizzazione del tratto stradale. Quest’ultimo sottolineava altresì il dovere da parte del custode della strada di adoperarsi sempre al fine di scongiurare i possibili danni agli utenti della stessa. A tal proposito infatti, richiamando il Decreto Ministeriale 5/11/2001.

Il Tribunale, forte dell’ormai consolidato principio giurisprudenziale per cui “in materia di circolazione stradale la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell’ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l’opera presenti insidie o pericoli per l’utilizzatore“

( Cass.n. 15302 del 19 giugno 2013) ha pertanto condannato l’ANAS a risarcire il danno.

L’ente gestore della strada, ha sottolineato la giurisprudenza, nonostante la conformità del tratto stradale alle normative di settore, avrebbe dovuto prevedere la possibilità del verificarsi di un danno agli utenti. Il fine primario di chi chi gestisce un’autostrada è infatti quello di garantire la massima incolumità di chi percorre le strade. Sarebbe stato suo onere pertanto, provvedere all’installazione di tutte le innovazioni/migliorie atte a garantire la piena sicurezza dell’utente anche in condizioni straordinarie ed eccezionali, in tal modo solamente poteva esimersi dalle conseguenti responsabilità.

 

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