Beni comuni
I Magistrati: il coraggio perduto della rivoluzione
Possiamo affermare che questa magistratura, almeno quella che si occupa di contenzioso bancario e fallimentare, non è più quella di una volta.
Come dimostrano le pronunce nei tribunali vi è una forte accelerazione a conculcare i diritti e gli interessi della parte più debole sin dal momento che inizia la lite giudiziaria e fino alle esecuzioni immobiliari, condotte ai danni del debitore.
Mentre prima si leggevano sentenze che contemplavano il Favor Debitoris, oggi è rarissimo vedere pronunce che accolgono le istanze dei debitori vessati.
1- Immediatamente viene concesso un decreto ingiuntivo contro il debitore, senza controllare la sequenza degli estratti conto. Sulla base di una dichiarazione spesso non veritiera di funzionari di banche resa in modo unilaterale, vengono emessi decreti monitori provvisoriamente esecutivi, che costituiscono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili dei debitori. Di lì a poco c’è l’iscrizione alla centrale rischi e dunque la fine annunciata dell’impresa: nessun altra banca concederà più una linea di credito.
2- Allo stesso modo in sede pre-fallimentare non si valuta attentamente se la società debitrice sia effettivamente capace di adempiere, quando è titolare di rilevanti cespiti immobiliari o ha crediti nei confronti dei terzi. È chiamata, in ogni caso, a dimostrare la sua non fallibilità per istanze di creditori sciacalli, che interpretano la legge fallimentare come un mezzo estrorsivo di squallidi recuperi crediti. Anche in questo caso vi è l’impreparazione di magistrati, attenti più ad esaminare lo stato di insolvenza del debitore e non a preoccuparsi del recupero del credito, azionato senza alcuna legittimazione: ormai si può ottenere un fallimento anche in presenza di crediti che non sono muniti di titoli esecutivi. L’interesse del creditore prevale sul debitore, inadempiente per ragioni che non dipendono dalla sua volontà, per esempio creditore dello Stato che non paga o di molteplici crediti che non risultano riscossi. Viene comunque dichiarato il fallimento.
3- In tema di computo dell’usura i Magistrati ed i consulenti tecnici nominati di ufficio seguono le direttive della Banca d’Italia e giammai riscontrano interessi usurari. In questo caso le banche diventano titolari di crediti non effettivi. Concedono 100 e si ritrovano portatori di crediti per 1000, frutto di anatocismo legalizzato ed usura non esaminata volutamente. Questo scempio provoca l’ecatombe delle imprese, sempre beneficiarie di prestiti bancari. I fallimenti aumentano a dismisura, concessi a volte con la semplice esibizione di un estratto di centrale rischi. Anche in questo caso le opposizioni dei debitori vengono respinte: domina la volontà di Banca d’Italia, cui i magistrati sono inspiegabilmente proni.
4- In sede fallimentare durante le ammissioni allo stato passivo il fallito non viene neppure sentito ed i curatori ammettono crediti bancari senza controllare contratti ed estratti conto, con la grave conseguenza di rendere esecutive le pretese del ceto contro il fallito, non difeso e schiacciato definitivamente anche a rischio di perdere i suoi beni personali, per aver concesso fideiussioni sproporzionate alle erogazioni ottenute da istituti di credito in malafede ed approfittatori.
5- In sede di vendita forzata i beni pignorati vengono venduti a prezzo vile ed il debitore rimarrà tale per tutta la vita: non si ha la forza di controllare come consulenti tecnici stimino ingenti patrimoni, per valori non attendibili e spesso irrisori a quello di mercato, in dispregio del codice. Anche in questo caso senza il controllo di magistrati che, per interposta persona, partecipano ad aste e diventano aggiudicatari di beni. Le recenti inchieste del settimanale “L’Espresso” insegnano molto in proposito.
6- Le stesse banche diventano aggiudicatarie di beni immobili in ragione di crediti usurari, si fanno assegnare beni o attraverso agenzie li acquistano e li rivendono, guadagnandoci il doppio o il triplo dell’investimento realizzato.
7- I piani di riparti delle esecuzioni immobiliari sono solo per la soddisfazione dei professionisti, commercialisti, avvocati, notai, nominati da giudici conniventi. I loro crediti sono in prededuzione e sono immediatamente esatti. Anche creditori ipotecari non realizzano appieno le loro pretese. Il sistema tutela in primo luogo i professionisti, per parcelle esageratissime e non conformi a legge.
8- In molti tribunali non funziona la legge sul sovraindebitamento ed i magistrati non sono preparati o la ignorano. I debitori rimangono tali a vita.
Una volta i Magistrati erano indicati come quelli che avrebbero dovuto attuare la Costituzione; anzi la rivoluzione, per il conseguimento dell’eguaglianza sostanziale, scritta nel secondo comma dell’art.3, passava proprio da sentenze che contemplavano il Favor Debitoris.
Oggi non è più così: sono a servizio delle banche: la rivoluzione non vogliono farla più.
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