Ambiente
La tutela ambientale e degli animali finalmente entra nella Costituzione
La Camera approva definitivamente il Ddl per la modifica degli artt.9 e 41 della nostra Costituzione
Nelle scorse ore, la Camera dei deputati ha finalmente approvato in via definitiva, con deliberazione raggiunta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri (468 voti a favore, 6 astenuti, 1 contrario), la riforma degli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione, per inserire la tutela dell’ambiente e degli animali.
Il suddetto disegno di legge, quindi, già approvato per mezzo di doppia deliberazione dal Senato, dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica, è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Attraverso questa riforma, si intende riconoscere tra i principi costituzionalmente garantiti, anche la salvaguardia ambientale, delle biodiversità e degli ecosistemi, prediligendo una prospettiva di civiltà da tramandare alle generazioni future. Viene rinviata al legislatore, però, la definizione dei modi e delle forme di tutela da riservare agli animali.
Giova ricordare che, la riforma, ha visto la prima approvazione da parte del Senato, lo scorso 9 giugno 2021, e dalla Camera dei deputati, il 12 ottobre dello stesso anno.
Le due Camere hanno poi provveduto ad approvare rispettivamente in seconda deliberazione, il 3 novembre 2021 (il Senato) e l’8 febbraio scorso (la Camera dei deputati), concludendo l’iter procedurale previsto in questi casi.
Il succitato DDL si compone di tre articoli.
Più precisamente, prevede che nell’art. 9 della Costituzione, sia introdotto un nuovo comma, oltre ai due già esistenti. Permettendo l’ingresso tra i principi fondamentali a cui viene dato pieno riconoscimento da parte della Repubblica Italiana, oltre allo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Nazione, anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nell’interesse delle generazioni prossime. Lasciando allo Stato la possibilità di stabilire i modi e le forme in cui andranno tutelati gli animali.
Il ministro della Transizione ecologica, Cingolani, presente in Aula al momento dell’approvazione definitiva, in rappresentanza dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi, ha definito questa svolta normativa come “epocale”.
Mentre, Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, ha manifestato la grande commozione, dopo battaglie strenuamente condotte per decenni, pur non dimenticando quanto ancora ci sia da fare per perseguire, in maniera più severa, alcune fattispecie di reato a danno dell’ambiente e degli animali, tra cui la piaga dell’abbandono e del randagismo che causano ancora un altissimo numero di morti tra i nostri fidi amici.
In più, la riformulazione dell’articolo 41 della Costituzione, riservato alla “iniziativa economica privata” che non deve danneggiare la sicurezza, la libertà e la dignità umana, viene ampliata nelle forme di tutela previste anche rispetto alla salute ed all’ambiente.
L’innegabile importanza del tema ambientalista ed animalista alla luce della recente riforma di legge costituzionale, ha incontrato un apprezzamento ed un sostegno espressi unanimemente da tutte le forze politiche ed associazioni di rappresentanza per il riconoscimento dei diritti ambientali ed animali.
Dando prova, così, di voler provvedere a tramandare a livello intergenerazionale, un lascito civile, etico e morale, di inestimabile valore.
Gli interventi estensivi degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale, si adeguano alla vigente normativa europea, richiamando la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) che all’art. 37, disciplina la tutela ambientale, disponendo che : “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.
Così, come pure il TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), all’art. 191, regola le linee della politica comunitaria in tema di salvaguardia dell’ambiente, tracciando gli obiettivi da conseguire.
Il suddetto DDL prevede una riserva di legge, contenuta nell’art. 9, rimettendo al legislatore la competenza di definire forme e modi della tutela in tema animalista.
L’adeguamento alla normativa europea (art. 13 del TFUE) è aderente, circa la assoluta novità introdotta, di considerare gli animali come essere senzienti, ponendo attenzione totale alle loro necessità, pur in ossequio dei provvedimenti amministrativi e legislativi in vigore negli Stati Membri, rispetto a riti religiosi, tradizioni culturali e regionali.
Abbandonando per sempre (si spera), il retrivo e raggelante pregiudizio di reputare gli animali come accomunabili ad oggetti privi di un’anima.
La nota dolente riguarda la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 3 del Disegno di legge, la quale chiarisce che, la tutela degli animali, si applica “alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti” e, di fatto, non rettifica i modi per tutelarli in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trento e Bolzano.
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