Ambiente
Beni Comuni e Sovrani: Orvieto Oh Cara
Degrado, Degrado, massimo degrado. Da anni il degrado del suolo, la sua progressiva cementificazione e la contaminazione del terreno libero restante sono al centro dell’attenzione di comunità locali o di cittadine ai margini delle fonti di inquinamento. Basti pensare al consumo di suolo senza limite in Italia: tra il 2008 e il 2013 il fenomeno ha riguardato mediamente 55 ettari al giorno, passando dal 2% degli anni cinquanta al 7% del 2014 (ISPRA, 2015). La questione è nota: nessuno insorge finchè la sua stessa integrità non sia posta a rischio. Tuttavia tre quarti del Paese sono a rischio inquinamento suolo, visto anche l’alto numero di discariche abusive (190) su cui grava l’opacità di ecomafia.
E ci sono Regioni più a rischio di altre. L’Umbria è una di queste malgrado la feroce battaglia condotta da una giovane avvocatessa VicePresidente del WWF Umbria, contro discariche e siti abusivi.
In Umbria, sintetizzando, troviamo: fanghi interrati da distillerie che hanno imposto un maxi-risarcimento di 800 mila euro. Discariche invasive come quelle di Borgoglione, Le Crete, Ponte Rio, Valnestore e Terni, le stesse acciaierie di Terni. Nonchè infine inquinamento delle falde acquifere.
I fiumi Paglia, Nera e Tevere sembrano contaminati dal mercurio: inquinati e avvelenati. Lo dicono le stesse istituzioni per bocca dell’assessora regionale umbra Fernanda Cecchini ( 2 agosto 2018) secondo la quale indagini ad hoc – hanno messo in evidenza “una diffusa presenza di mercurio superiore alle concentrazioni della soglia di contaminazione, ma che diminuiscono a valle dell’Oasi di Alviano, con acque sostanzialmente prive di mercurio allo stato disciolto. Questi primi risultati hanno indotto il gruppo di lavoro a ritenere l’area dell’Oasi di Alviano come una potenziale area di accumulo e deposizione dei sedimenti fini contenenti mercurio”. La contaminazione ha interessato le porzioni laziale e toscana e quella umbra nella piana di Orvieto, e della valle del Tevere, quest’ultima nei tratti a cavallo dell’invaso di Alviano, tra Alviano e la confluenza del fiume Nera e a valle della confluenza. Contaminazione a carico di beni comuni come acqua e suolo. E un altro bene Comune, la salute se ne va. Basti pensare alla mortalità per tumore in Umbria, specie a carico dell’apparato digestivo, Fig. 1.
Cosa dice la proposta di legge popolare?
Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici.
Ecco perché il Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Sovrani “Stefano Rodotà” ha organizzato a Orvieto una Giornata dedicata a questo problema con Giuristi, Amministratori ed Esperti. L’ambito non è isolato ma si inscrive nel contesto di Giornate dedicate allo stesso argomento in tutte le principali città e cittadine italiane. E’ finita l’epoca dei Meeting per pochi intimi a Roma, Milano, Torino. Oggi sono le piccole città, i modesti e lontani territori che sentono l’abbandono delle istituzioni centrali e spesso soffrono per le pessime decisioni degli Enti Locali in materia di tutela della salute (inquinamento dell’aria, delle acque e acustico) e dell’ambiente.
In più nello stesso gruppo del Comitato si sente urgente la necessità di una battaglia per estendere ai Beni Immateriali ed ai Servizi Civici la dignità giuridica del Bene Comune e di spettanza pubblica. Oltre la salute pubblica, monumenti, sedi storiche della cultura, basti pensare allo stesso Duomo di Orvieto o a Pompei i cui pezzi non smettono di franare nell’indifferenza di tutti, un patrimonio in degrado continuo. E allora, se tutto questo non è oggetto d’interesse dell’Agenda Politica, lo sia almeno il Codice Civile riformato nel modo seguente. Si è vero, la proposta è lunga ma interessa tutti. Una breve lettura:
Il progetto di legge, di iniziativa popolare è stato annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19-12-2018. Di seguito il testo completo.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l’ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:a) revisione della formulazione dell’articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;b) distinzione dei beni in tre categorie; 1) beni comuni; 2) beni pubblici; 3) beni privati;c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l’azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l’introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell’azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1; 2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell’edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all’articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L’alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell’utilizzo pubblico dello specifico bene e l’impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L’alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare: 1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l’utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte; 2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell’impatto sociale ed ambientale dell’utilizzazione; 3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un’adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio.4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della pubblica amministrazione e l’innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;5. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e per i profili di carattere finanziario. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.6. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e princìpi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.7. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A Orvieto dunque il 9 marzo, ore 10, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale e poi nelle altre Città italiane secondo la cadenza riscontrabile nel sito del Comitato. Chi volesse potrà depositare la propria firma per la proposta di Legge Popolare
https://www.benicomunisovrani.it/render.php?page=Hom
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