Società

I cittadini stranieri possono richiedere il reddito di cittadinanza?

23 Settembre 2018

In Italia, circa un terzo di chi vive in condizioni di povertà è rappresentato da stranieri regolari 

(dati ISTAT)

Secondo quale principio i cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea (ma non solo) possono godere dei servizi assistenziali erogati da quei Paesi e quindi percepire assegni di varia natura, dai bonus per le mamme ai sussidi per chi non ha lavoro?

Nessuna provocazione: al di là di come la si pensi, chi vi scrive ritiene fondamentale, soprattutto quando al centro della questione ci sono i diritti, che il lettore provi da subito a mettersi nei panni altrui, utilizzando altri punti di vista. Ciò premesso, molti di voi già sapranno che la giurisprudenza della Corte costituzionale* ha chiarito più volte che in materia di prestazione sanitaria, assistenziale e previdenziale, così come per i Principi fondamentali, il termine cittadino utilizzato dal costituente non identifica solamente l’individuo in possesso della cittadinanza italiana, ma si riferisce anche al cittadino straniero e all’apolide.

Per il nostro Paese potrebbe già risultare sufficiente il dettato costituzionale ma, come se non bastasse, è necessario considerare altre fonti, certamente non secondarie: i Trattati istitutivi dell’Unione europea e le direttive europee in materia assistenziale**. Cosa farà, ad esempio, il cittadino rumeno – quindi comunitario – che vedrà negato l’accesso al reddito di cittadinanza, pur risiedendo in Italia in maniera permanente? I presupposti per il ricorso ci sono tutti.

Dunque la Corte ha escluso la possibilità per il legislatore di differenziare il trattamento dello straniero da quello del cittadino italiano? Assolutamente no: laddove emergano concretamente delle differenze di fatto, è possibile operare una distinzione ragionevole nel trattamento, ma occorre valutare quali siano gli elementi essenziali di diversità. Il fine di solidarietà sociale soppianta un requisito come la cittadinanza, che di per sé non potrà certamente concorrere al pari di quello della residenza nella selezione dei beneficiari, in quanto considerabile un criterio irragionevole per l’attribuzione di tali benefici. Anche gli stranieri partecipano alla vita economica e sociale di questa Repubblica, la quale riconosce per loro pari dignità sociale.

Il REI (Reddito di Inclusione) – l’attuale misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, introdotta in Italia dal Decreto Legislativo 147/2017 – viene erogato, nel rispetto delle norme europee, “al cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; (…) al residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.”

Se il legislatore dovesse, ai fini dell’applicabilità, limitarsi al parametro della cittadinanza, introdurrebbe nel testo normativo elementi del tutto arbitrari e in contrasto con il dettato costituzionale.

E che dire di quei trattati internazionali attraverso i quali lo Stato italiano si è assicurato per i propri cittadini oltreoceano una serie di misure minime di tutela?

Proprio il diritto internazionale indusse la Corte costituzionale ad escludere l’obbligatorietà del servizio militare per chi avesse acquisito la cittadinanza straniera, mentre di senso opposto fu la decisione presa per il servizio civile, poiché si ritenne che l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano precludesse allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza. Quest’ultima decisione, come tante altre, pur non riguardando certamente il reddito di cittadinanza o qualunque altro sussidio, rende inequivocabile il perimetro tracciato dalle sentenze del giudice delle leggi in merito alla qualità del trattamento che la Repubblica italiana debba riservare allo straniero.

* Ecco di seguito elencati gli ambiti in cui la Corte costituzionale si è già pronunciata in favore dello straniero e dell’apolide, prestando maggiore riguardo a chi risiede regolarmente sul territorio italiano: accesso al sistema di assistenza regionale; assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; assegno mensile di invalidità; assegno regionale di cura; assegno regionale per il sostengo alla famiglia e alla natalità; assegno sociale; assistenza abitativa; servizi di trasporto pubblico locale; competenze regionali in materia di assistenza allo straniero; diritto allo studio; formazione professionale; indennità di accompagnamento; indennità di frequenza; diritto del minore straniero non accompagnato; pensione di inabilità; pensione di invalidità civile per i ciechi e indennità speciale; pensione di invalidità civile per i sodi e indennità di comunicazione; altre prestazioni sanitarie e assistenziali.
** Le prestazioni in favore degli stranieri e la normativa di riferimento.

Pierluigi Dimitri

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