Legislazione
Senato e Titolo V: come cambia la Costituzione?
Il primo passo nell’iter parlamentare della riforma costituzionale risale all’aprile 2014, quando il governo presentò al senato il disegno di legge con “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione“.Dopodichè, nell’agosto 2014, il testo fu trasmesso alla Camera dei Deputati dove l’esame degli articoli e degli emendamenti sul ddl Boschi si concluse con il voto finale datato 10 marzo 2015; a questo punto il 17 settembre scorso il testo è approdato direttamente in aula al Senato, senza che fosse concluso l’esame del ddl in commissione Affari costituzionali, dove il lungo e complesso iter troverà la conclusione probabilmente martedì 13 ottobre.
Ma quali sono i punti nevralgici del ddl Boschi?
Innanzitutto il Senato: esso cesserà di avere un ruolo paritario a quello della Camera nella relazione fiduciaria con il Governo, determinando così la fine del bicameralismo perfetto. Per alcune materie attribuite a palazzo Madama rimarrà comunque una relazione istituzionale con l’Esecutivo, ossia per le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione europea, per la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, per la verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato nonché per l’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo. Il nuovo Senato, ossia la Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, continuerà a partecipare al procedimento legislativo ma in modo nuovo. L’esame dei progetti di legge sarà avviato sempre dalla Camera dei deputati, che, dopo la prima lettura, trasmette al Senato il testo risultante dall’esame svolto. Il Senato sarà autonomo nella scelta di procedere all’esame dei progetti di legge: infatti, l’esame da parte del Senato è eventuale, in quanto esso ne può deliberare lo svolgimento, entro un termine di dieci giorni, a richiesta di un terzo dei componenti. Una volta effettuata tale deliberazione, l’esame può concludersi con l’approvazione di proposte di modifiche, che la Camera dei deputati potrà valutare se accogliere o meno in sede di approvazione definitiva. Tuttavia è prevista una procedura rinforzata per le leggi che intervengono per tutelare l’interesse nazionale in materie di competenza regionale: la Camera può modificare le proposte del Senato ma con maggioranza assoluta. Per quanto riguarda invece i casi in cui la funzione legislativa continuerà ad essere esercitata collettivamente dalle due Camere, essa riguarderà solo alcune leggi espressamente indicate dal ddl Boschi e ossia le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali, nonché alcune leggi aventi un contenuto proprio, del tutto tipico, per le quali l’intervento del Senato trova uno specifico fondamento nella sua natura e nella sua composizione. Come le leggi elettorali dei Comuni, dell’ordinamento di Roma Capitale e delle leggi di autorizzazione dei Trattati Ue.
Oltre alle competenze, cambia anche la composizione del nuovo Senato: esso si prefigura come un organo elettivo di secondo livello composto da 100 membri, di cui 95 eletti dagli organi territoriali e 5 eletti dal Presidente della Repubblica ( in carica per 7 anni non rinnovabili).Sulla composizione della futura Camera delle autonomie si è registrato lo scontro più acceso all’interno del Pd: alla fine la soluzione trovata, approvata con un emendamento a firma Finocchiaro-Zanda-Schifani-Zoeller, è stata la modifica al comma 5 dell’articolo 2 del ddl che prevede che a Palazzo Madama siederanno 74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli regionali ma designati dai cittadini che, alle elezioni regionali, sceglieranno quali dei consiglieri regionali dovranno andare a comporre il Senato) e 21 sindaci, uno per ogni regione. Le modalità di attribuzione dei seggi e dei elezione dei membri del Senato sono regolate con legge approvata da entrambe le Camere. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. La riforma aggiorna anche lo status dei nuovi senatori, i quali rappresenteranno le istituzioni locali e non più la nazione.Al pari dei deputati, i senatori hanno il potere d’iniziativa legislativa ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi godranno della medesima insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, nonché delle stesse garanzie e del relativo regime di autorizzazione, previsti dal vigente articolo 68 della Costituzione. Ai membri del nuovo Senato, inoltre, non spetterà alcuna indennità per l’esercizio del mandato ma manterranno quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del Consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita.
La riforma costituzionale va a rinnovare anche il titolo V della Costituzione, modificando la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni fissate dall’articolo 117 della Costituzione (frutto della riforma del 2001) recependo anche l’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in occasione dei conflitti interpretativi che hanno contrapposto in molte occasioni lo Stato alle Regioni. Lo Stato sarà responsabile esclusivo del coordinamento della finanza pubblica, di alcune politiche, come le politiche attive del lavoro, della promozione della concorrenza e della disciplina dell’ambiente e delle infrastrutture strategiche. Parallelamente all’ampliamento delle competenze dello Stato, viene soppressa la competenza legislativa “concorrente” attualmente ripartita tra Stato e Regioni, mentre resta ferma la “clausola di residualità” che attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato indicate in via esemplificativa.
Inoltre il ddl Boschi prevede anche l’abrogazione integrale dell’articolo 99 della Costituzione e quindi la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), organo consultivo delle Camere e del Governo sulle materie e secondo le funzioni stabilite dalla legge. Un commissario straordinario si occuperà della sua liquidazione e della riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Sparisce dalla Carta anche ogni riferimento alle Province come enti di cui si compone la Repubblica, e con titolarità di funzioni amministrative proprie.
Infine un’ ulteriore modifica alla Carta costituzionale riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica: se ne occuperà sempre il Parlamento in seduta comune, ma senza l’integrazione della composizione con i delegati regionali (c.d.”grandi elettori”).Inoltre, con riguardo ai quorum per l’elezione, dal quarto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti e, dal settimo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
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