Legislazione

Referendum: è vero che la riforma semplifica la produzione di leggi? No

18 Novembre 2016

Il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 propone “il superamento del bicameralismo paritario”, ovvero il fatto che le due Camere che formano il Parlamento hanno gli stessi poteri e che per diventare legge una proposta di legge deve essere approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nell’identico testo.

I sostenitori del Sì dicono che con la riforma Renzi-Boschi la procedura di approvazione delle leggi verrà semplificata: «Tranne che per alcune limitate materie, di norma la Camera approverà le leggi e il Senato avrà al massimo 40 giorni per discutere e proporre modifiche, su cui poi la Camera esprimerà la decisione finale».

È davvero così? No, e vediamo perché

Attualmente, un qualsiasi progetto di legge viene esaminato dalla Camera dove è stato presentato, e poi trasmesso all’altra Camera: se vi sono modifiche il testo deve tornare indietro alla prima Camera (è la cosiddetta “navetta”). La procedura è chiara e semplice, e i tempi dipendono dalla volontà politica di approvarla. In concreto, la “navetta” riguarda solo il 20% dei casi (Rapporto OpenPolis, 6 gennaio 2016).

Con la riforma vengono creati quattro tipi di procedimenti:

  • A. Leggi di competenza bicamerale (leggi costituzionali, leggi elettorali, di tutela delle minoranze, trattati Ue, ecc.)
  • B. Leggi approvate dalla Camera e trasmesse entro 10 giorni al Senato: su richiesta di un terzo dei senatori, il Senato può esaminare la legge e deliberare eventuali modifiche entro 30 giorni. Sulle modifiche proposte dal Senato, la Camera si pronuncia a maggioranza semplice in via definitiva
  • C. Leggi di bilancio approvate dalla Camera: vanno sempre sottoposte all’esame del Senato, che può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data di trasmissione
  • D. Leggi dello Stato che, su proposta del Governo, potranno intervenire in materie non riservata alla legislazione esclusiva dello Stato per tutelare l’unità della Repubblica o l’interesse nazionale. In questo caso, l’esame del Senato è disposto entro 10 giorni dalla trasmissione della Camera. Le eventuali modifiche se approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono derogabili solo dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

La procedura legislativa, come si vede, si complica e si incrementa la confusione. Poiché, inoltre, spesso le leggi toccano ambiti diversi, nasceranno conflitti di competenza tra Stato e regioni, tra Camera e nuovo Senato.

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