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Ristrutturare casa con il Superbonus 110%

4 Agosto 2020

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto il superbonus, incentivo che prevede una detrazione al 110% per una serie di interventi di ristrutturazione degli immobili.

Per usufruire del superbonus le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il superbonus che permette di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiunge al sismabonus e all’ecobonus che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

Superbonus 110%, chi ne ha diritto

Il superbonus spetta alle persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
I soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Con Circolare n.24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono accedere al Superbonus 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.

Superbonus 110%, per quali immobili si può chiedere

Il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere richiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere richiesto, invece, per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Superbonus 110%, gli interventi ammessi

Il superbonus copre lavori e ristrutturazioni che si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione al 110% solo se compiuti in abbinamento ai primi. Gli interventi “trainanti” sono quelli volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. Gli interventi “trainati” devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante e rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Beneficiano della detrazione anche le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) e gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

La legge fissa dei limiti di spesa e delle condizioni da rispettare per ottenere la detrazione al 110%.

Superbonus 110%, alternativa tra detrazione, cessione e sconto

Il Decreto Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

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*Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2020

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