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Superbonus 110%, quali sono gli interventi trainati o aggiuntivi

4 Agosto 2020

Gli interventi coperti dal superbonus, previsto dal Decreto Rilancio, si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi. Il superbonus è un incentivo che prevede una detrazione al 110% per una serie di interventi di ristrutturazione degli immobili. Per usufruire del superbonus le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi “trainati”, o aggiuntivi, sono quelli già previsti dall’art. 14 del D.l. 63/2013.

Superbonus 110%, gli interventi “trainati”

Il superbonus si estende agli interventi di efficientamento, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine elettriche  se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Interventi di efficientamento energetico

Il superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Ai fini del superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, quando sono compiuti su immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

Installazione di impianti solari fotovoltaici

Il superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993:
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata e all’installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al superbonus.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Inoltre, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del 2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.

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