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Legge Severino, Mezzanotte: “Le vicende Berlusconi e De Luca sono diverse”
Roma – «La decisione del Tribunale di Napoli riabilita Berlusconi». Pochi minuti dopo il congelamento della sospensione di Vincenzo De Luca, il primo a parlare di analogia con la decadenza di Silvio Berlusconi è Renato Brunetta, che affida a Twitter le speranze di reintegrazione.
Un pensiero che avrà sfiorati molti, quello della correlazione tra le due vicende. Resta da capire se in 140 caratteri il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta, affidi a parole evocative una suggestione o consegni argomentazioni fondate.
Per rispondere, e chiarire una volta per tutte il rebus costruito intorno alla Severino, bisogna distinguere ciò che è vero da ciò che è possibile.
È sicuramente possibile paragonare la vicenda Berlusconi a quella di Vincenzo De Luca, ma solo parzialmente, come risultato, cioè, dell’esecuzione della stessa legge. Che ha previsto, nel primo caso, l’applicazione di una sanzione – la decadenza, appunto – a seguito di una condanna penale passata in giudicato e, nel secondo caso, una sospensione temporanea come conseguenza di una condanna di primo grado. Ipse dixit. Minimo lo spazio interpretativo. Impraticabile l’analogia.
Se la correlazione tra i due effetti – decadenza e sospensione – risulta poco praticabile, il terreno dell’analogia diventa più certo con l’analisi delle cause e delle modalità dell’operare della legge Severino.
Il provvedimento del Guardasigilli del governo Monti applica una sanzione con un’intensità diversa – nessuno può obiettare, infatti, che la decadenza incida di più della semplice sospensione – in presenza di presupposti diversi: una condanna definitiva e non più impugnabile, nel primo caso; una condanna provvisoria e non definitiva, nel secondo caso.
Se formalmente il ragionamento sembra ineccepibile, la sostanza delle cose appare diversa. Ciò che sono simili, se non identiche, sono le censure di costituzionalità che in entrambi i casi potrebbero muoversi. Che si chiami decadenza o sospensione, la maggioranza degli autorevoli giuristi interpellati in questi mesi qualificano la natura della sanzione, che commina la legge Severino, come penale. E quindi, non suscettibile di applicazione retroattiva, per fatti commessi prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Ad esito del tutto diverso, si giungerebbe qualificandola come sanzione di natura amministrativa. Peccato che siano in pochi a ritenerla tale. In più, è del tutto evidente la violazione della garanzia dell’art. 27 della Costituzione, che impone di ritenere innocente chi ha subito una condanna non passata in giudicato e, quindi, non definitiva. De Luca potrebbe censurare anche questo. Berlusconi no.
Professor Mezzanotte, ritiene che ci siano analogie fra il caso De Luca e il caso Berlusconi?
Non v’è dubbio che i casi siano differenti: la decadenza di Berlusconi si è avuta a seguito della condanna penale definitiva del 2013 per frode fiscale, mentre nel caso De Luca vi è una condanna solo in primo grado ad un anno per abuso d’ufficio.
Si potrebbe riaprire la partita del Senatore Berlusconi? Quali mosse giudiziarie potrebbe mettere in campo?
La vicenda di Berlusconi è ormai nota a tutti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato estinta la pena, a seguito di più di 10 mesi di affidamento ai servizi sociali, e ha cancellato, così, la pena interdittiva. L’unica che resta in piedi è la sua incandidabilità per 6 anni, come stabilito dalla legge Severino, in base alla quale il leader di FI rimarrà ineleggibile fino al 2019.
Nel frattempo, ha proposto ricorso alla Corte di Strasburgo, contestando proprio l’applicazione retroattiva della legge, di cui si attendono gli esiti.
Queste, quindi, le strade possibili: aspettare la sentenza della Corte di Strasburgo o quella della Corte costituzionale, fissata per il 20 ottobre. In ultima analisi, potrebbe tentare di ottenere una sentenza di riabilitazione, magari in vista delle elezioni del 2018. Secondo la legge Severino, infatti, solo una sentenza di riabilitazione è causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità.
La giurisdizione amministrativa e quella civile hanno ritenuto “non manifestamente infondata” la questione della legge Severino e hanno rinviato alla Consulta. C’è un problema evidentemente?
A dir la verità i dubbi sollevati sono diversi. La prima a renderli evidenti è l’ordinanza della Corte di Appello di Bari di fine gennaio 2015, in cui viene eccepita l’incostituzionalità della Severino per presunta violazione della legge delega del Parlamento, per l’applicazione retroattiva (a fatti, cioè, avvenuti prima della sua entrata in vigore) delle sanzioni e, infine, per la disparità di trattamento tra Consiglieri e Parlamentari, dal momento che, per i primi, è prevista la sospensione anche per pene non superiori ai due anni. Proprio queste perplessità, soprattutto quelle legate alla sospensione per condanne non definitive, hanno indotto il TAR Campania a rimettere la Severino alla Consulta. La sentenza è prevista per fine ottobre.
Se la Consulta dovesse rigettare le censure di incostituzionalità, gli atti della Giunta della De Luca da oggi fino ad ottobre sarebbero nulli? La Campania dovrebbe tornare al voto?
A rigor di logica, l’organo sospeso non può adottare atti. Qualche giorno fa, però, proprio sul caso De Luca, il Presidente del Consiglio ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato, che ha segnalato la necessità di approvare un decreto legge per permettere a De Luca di insediarsi e di nominare, prima della sospensione, un vice, e ciò al fine di evitare una paralisi dell’organo, ipotesi non prevista dalla legge Severino.
Per quanto riguarda il destino della Campania, devo ricordare che la legge Severino prevede che la sospensione duri 18 mesi, decorsi i quali cessa di diritto. In più…
In Più?
Se entro questo termine sopraggiunge una sentenza di appello, anche non definitiva, che rigetti l’impugnazione di De Luca, la sospensione viene meno decorsi 12 mesi dalla sentenza di rigetto.
Insomma, la politica ha capito che l’unica cosa da fare è “far partire” la Giunta della Campania. Poi, tanto, in un modo o nell’altro, tutto s’aggiusterà.
Massimiliano Mezzanotte (Chieti, 1971) è ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. Ha conseguito nel 2014 l’abilitazione nazionale a professore associato di diritto costituzionale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza presso l’Ateneo teramano. Attualmente insegna ‘Diritto regionale e degli enti locali’. Ha partecipato a progetti scientifici di rilievo nazionale e ha svolto periodi di ricerca in Germania e negli Stati Uniti. E’ esperto di Unione europea e Democrazia diretta. È autore di una monografia e numerosi articoli.
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