Governo

Il Peccato Originale di Sangiuliano ed un conflitto di interessi senza danno

4 Febbraio 2024

La genesi del provvedimento dell’Antitrust è impura: ne ha dato la stura Sangiuliano.
Nasce da una denuncia anonima, cui il Ministro ha dato seguito trasmettendo gli atti all’Autorita’.
E questo è il peccato originale: la prova è inquinata nella sua struttura costitutiva, e’ frutto di una delazione ed il Ministro, senza vagliarla,l’ha data in pasto all’Antitrust.
Come superiore gerarchico avrebbe dovuto chiamare a sé il sottosegretario Sgarbi e chiedere spiegazioni.
Con questa interlocuzione si sarebbe potuto comporre la questione e tutto questo non sarebbe accaduto.
Ma il Ministro non lo ha voluto: è stato negato anche il diritto di difesa a Sgarbi, a prescindere.
La lettera anonima è vilissima: il codice di procedura penale all’ art. 240 statuisce che non può essere utilizzata come fonte di prova.
Sangiuliano ha fatto come il “Corvo” di Palermo.
Con le lettere anonime Falcone non divenne Procuratore Capo.

Sgarbi si dovrà dimettere.

L’Antitrust ha detto che Sgarbi agisce in conflitto di interessi: la carica di sottosegretario e’ incompatibile con il suo lavoro di critico d’arte ed intellettuale sovrabbondante.
È abusivo, ricordiamolo, il comportamento di chi si trova in conflitto di interessi e lascia prevalere il suo proprio interesse personale a danno dell’interesse primario.
Trattasi della teoria del “dilemma del prigioniero” illustrata dal giurista Guido Rossi nel bellissimo libro “Il conflitto epidemico” (Adelphi edizione 2003), che si occupa proprio della teoresi intorno alla figura del conflitto di interessi.
Vi sono due entità contrapposte – la pubblica e la privata- che fra di loro non possono collaborare, perché ognuno persegue il proprio interesse. Il privato- prigioniero- non deve curare il suo interesse a discapito di quello pubblico, deve cedere a prescindere.
La norma di riferimento che occorre considerare nel caso in questione è la legge Frattini: numero 215 dell’anno 2004.
Ma, come è scritto nel codice civile, non è ipotizzabile un conflitto senza che non si concreti un danno.
Nelle 50 pagine dell’Antitrust questa argomentazione non viene affrontata.

In sostanza, perché sia integrata la situazione di conflitto vietata, la legge richiede la dimostrazione di due eventi:
• il vantaggio preferenziale e
• il danno all’interesse pubblico.

Il conflitto per incidenza patrimoniale esige appunto la realizzazione di un vantaggio selettivo e arbitrario a favore del patrimonio del titolare della carica e, in più, deve verificarsi — e accertarsi — anche un danno all’interesse pubblico.
E qui siamo al cuore del problema: Sgarbi è scelto, per esempio, per una lectio su Caravaggio in quanto Sgarbi critico d’arte, riconosciuto come capace di riempire i teatri già prima che diventasse sottosegretario, o Sgarbi, poiché ricopre la carica pubblica , è chiamato a tenere la prolusione su Caravaggio?

Il conflitto nasce solo se Sgarbi abusa della carica, non quando Sgarbi è già noto al pubblico prima di essere investito del munus.
La scelta, continuando nell’esempio, di tenere una lectio su Caravaggio non sorge in ragione del fatto che Sgarbi sia diventato sottosegretario, bensì per la sua storia, per la sua attività primigenia, per il fatto che è Sgarbi.
Sarebbe, inoltre, in conflitto se per recarsi al teatro, ove tiene la lezione, utilizzasse un’auto del Ministero, il personale del dicastero, se volesse ottenere, oltre il suo cachet legittimo per la lectio tenuta, anche quello della trasferta da addebitare al Ministero.
Ma questo non è accaduto, non e’ stato accertato dall’Antitrust.
Falcone non divenne procuratore Capo, ma restò Falcone.

Sgarbi non sarà sottosegretario, ma resterà Sgarbi.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi diventare un brain?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.