Governo
Ghigliottina della Consulta sulla legge Calderoli
La Corte Costituzionale, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge.
- La possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà.
- Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Dunque la decisione sostanziale verrebbe rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento per la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Lep.
- Il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei Lep con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep.
- La possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni.
- La facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
- L’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Costituzione alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. ( Nota 1)
Ne consegue l’automatica attestazione di costituzionalità strutturale della legge pur mancando la possibilità attuativa fino al decreto di riassetto dei sette punti. ma ne consegue anche la inapplicabilità del referendum. In pratica bocce ferme, inattuabilità dei LEP e dunque attendiamo dunque la sentenza definitiva che tuttavia nelle anticipazioni della Corte viene sostanzialmente decapitata nelle sue parti essenziali (LEP e gettito erariale) da rendere impraticabile una legge attuativa. Siamo nel guado legislativo senza più poteri al Parlamento, con la trappola del Titolo V che sta mietendo più vittime del cancro. Infatti la Consulta riporta in gioco il ruolo del Parlamento, assente in questa contesa e riafferma la disarmonica funzione della Conferenza Stato-Regioni, evidenziando conflittualità politiche all’interno degli organi dello Stato. Ma la realtà sottintesa è che il Fondo nazionale per la Sanità è un tesoretto di cui tutti vorrebbero impossessarsi e non certo nell’interesse del paziente.
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LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Roma, Palazzo della Consulta, 14 novembre 2024
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