Famiglia
Berlusconi Vs Lario: la necessità di una legge sull’assegno di mantenimento
La corte d’appello di Milano, aveva pronunciato censura della sentenza del Tribunale di Monza n.1842 del 23 giugno 2015, soffermandosi sui requisiti per la costituzione del pagamento dell’assegno divorzio, con particolare riferimento alla rilevanza del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, quale criterio per l’attribuzione dell’assegno stesso.
La stessa Corte, negava già il diritto del coniuge richiedente, applicando le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione con riguardo all’ interpretazione dell’art. 5,della legge n. 898/1970, evidenziando la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno di divorzio
I giudici del secondo grado di giudizio, in quella sede, ripercorrono le argomentazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 11504 del 10 maggio, 2017 (seguita anche altra conforme sentenza della Cassazione, n. 15481 del 22 giugno 2017, alle quali aderisce anche la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017), che ha mutato il precedente orientamento in materia.
La Corte riafferma che la verifica si articola necessariamente in due fasi:
– una prima fase, concernente quello che sia dovuto (l’an debeatur), informata al principio dell’autoresponsabilità economica;
– una seconda fase, riguardante il quanto sia dovuto (il quantum debeatur) improntata al principio della solidarietà post-coniugale dell’ex coniuge.
Il criterio del “tenore di vita” si rileva solo in questo ulteriore ed eventuale momento di valutazione, insieme agli altri criteri legali per la determinazione dell’assegno, come la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale, il reddito di entrambi e la durata del rapporto di coniugio.
Nel giudizio sull’an debeatur, invece, occorre fare riferimento esclusivo all’“indipendenza o autosufficienza economica del richiedente.
Essi non potranno essere in ogni caso criteri rigidi, in quanto ogni automatismo contrasta con la particolare natura dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e divorzio.
La Corte d’Appello, quindi, accogliendo l’istanza del Cavaliere di applicazione del principio dell’autosufficienza applicato nella causa Grilli-Lowenstein (Cass. 11504/2017), aveva sostenuto l’autosufficienza economica dell’ex moglie, in quanto quest’ultima era in possesso di una liquidità di 16 milioni, tra gioielli e società immobiliari, per cui godeva di una evidente tranquillità economica.
La lunga e complessa battaglia legale aveva già visto protagonista la coppia Berlusconi-Lario, sposata per 27 anni.
La ex-signora Berlusconi, aveva nel 2012, ricevuto un assegno di mantenimento dopo la separazione, fissato a 3 milioni di euro, ridotto a 2 milioni in Appello, mentre il Tribunale di Monza, competente per la causa di divorzio, aveva fissato l’assegno a 1,4 milioni. Successivamente, la Corte di cassazione, aveva confermato i 2 milioni dell’assegno di mantenimento, sostenendo l’esistenza di una “rilevante la disparità” dei redditi, tra il Cavaliere e la Lario (Cass. 12196/2017).
Il provvedimento, immediatamente esecutivo, della Corte d’Appello di Milano, condividendo il nuovo orientamento che cancella il contributo al coniuge economicamente autosufficiente, dispose che l’assegno divorzile di cui all’articolo 5 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 ricevuto dalla Lario ogni mese “non era legittimo” e andava revocato.
La signora Lario, (all’anagrafe Miriam Raffaella Bartolini), doveva restituire all’ex marito quanto percepito a decorrere dal marzo 2014, ovvero dalla data di divorzio per un ammontare di circa 60 milioni di euro (oggi oltre interessI).
Successivamente, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287, stabiliscono che il parametro, così come indicato, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
Infatti, al fine del calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.
Adesso, su richiesta sempre dell’ex-sig.ra Berlusconi, che aveva ricorso contro la sentenza della corte di Appello, la Suprema Corte si è pronunciata, dando ragione al Cavaliere che si aggiudica definitivamente la vittoria della lunga lite giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano emessa nel giudizio Berlusconi-Lario rigettando, integralmente il ricorso presentato.
La Suprema Corte ha aderito alla difesa del Cavaliere, rilevando come Berlusconi avesse ampiamente assolto ai propri obblighi di assistenza economica in favore della ex moglie già in corso di matrimonio, costituendo in suo favore un patrimonio mobiliare ed immobiliare di eccezionale valore.
Stessa cosa non poteva dirsi per Veronica Lario, ha osservato la Corte, la quale non ha contribuito in misura alcuna alla fortuna dell’ex marito.
La Cassazione ha ribadito che quanto ricevuto dalla Lario a titolo di assegno divorzile deve essere restituito.
La Corte di Cassazione evidenzia:
– «pur non essendo in discussione che la ricorrente (Veronica Lario, ndr) abbia assunto un ruolo prevalente se non esaustivo nella conduzione della vita familiare, in particolare esplicata nella funzione educativa oltre che di cura ed assistenza dei figli, e che questo sia stato il frutto della comune volontà dei coniugi di differenziazione dei ruoli, deve escludersi l’interferenza causale di ciò sulla condizione economico patrimoniale della ricorrente».
Infatti, lo squilibrio tra le condizioni economiche della Lario e di Berlusconi «non discende dall’impostazione della vita coniugale e familiare, godendo il controricorrente (Berlusconi, ndr) di una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio con la ricorrente».
In precedenza, la sig.ra Veronica Lario aveva evidenziato che, al matrimonio con il cavaliere Berlusconi, l’aveva portata a rinunciare alla sua carriera di attrice per badare alla famiglia. Su questo punto la Cassazione afferma:
– «le varie acquisizioni economico patrimoniali pervenute alla ricorrente durante il matrimonio hanno compensato anche il sacrificio delle aspettative professionali della ricorrente».
E’ bene fare attenzione, che il caso è sicuramente una fattispecie, ma con certezza possiamo affermare non comune.
Le ricchezze messe in gioco dalle parti, non sono paragonabili alla vita di una coppia, che affronta, per qualsiasi sia il motivo, una causa di separazione o divorzio.
Sbandierare, come qualcuno tende a fare, questo risultato, come una rivoluzione nell’applicazione della determinazione dell’assegno o contributo di divorzio, non è ne eticamente e ne responsabile.
Piuttosto, si attende sicuramente, date le innumerevoli indicazioni della Corte Costituzionale, un innovativo intervento legislativo da parte di un governo, politico, che se ne faccia carico, nel rispetto sia dei principi morali, ma anche di quelli sociali.
Il testo di legge a firma della deputata del Pd Alessia Morani è stato modificato da Lega e M5S, ha terminato l’esame degli emendamenti, per la prima approvazione si attendono soltanto i pareri delle altre commissioni competenti.
Le regole sull’assegno di mantenimento dopo il divorzio, diventeranno molto diverse:
– verrà interrotto se l’ex coniuge va a convivere con un nuovo partner o si risposa;
– verrà eliminato il criterio del ‘tenore di vita’ acquisito durante il matrimonio.
Nell’esame in commissione è saltata la norma sul carattere ‘compensativo’ dell’assegno. Secondo la proposta dem, infatti, la determinazione dell’assegno avrebbe dovuto equilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, garantendo il diritto all’assegno a quello economicamente più debole e limitando eventuali disparità.
Roberto Turri, della lega, con un emendamento ha modificato invece questa parte, eliminando il riferimento all’equilibrio economico tra i due ex coniugi.
Addio al criterio del “tenore di vita” più volte messo in discussione da diverse sentenze della Cassazione.
Il carattere compensativo dell’assegno, che il testo originale ricercava, svanisce.
I nuovi criteri sono:
– patrimonio e reddito netto di entrambi;
– durata del matrimonio, età e condizioni di salute di chi richiede il mantenimento;
– contributo fornito da ciascuno dei due “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune”;
– eventuale riduzione della capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive;
– il contributo per figli minori, disabili o non indipendenti a livello economico;
– la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali.
Questi ultimi tre criteri rappresentano delle novità rispetto alla legge attualmente in vigore, così come la sostituzione del concetto più generico di “condizioni dei coniugi”, con quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”.
Sarebbe poi un assegno a tempo, nel caso in cui la scarsa situazione monetaria del coniuge che richiede il mantenimento sia dovuta a “ragioni contingenti o superabili”, il giudice può concedere un mantenimento che duri per un periodo stabilito.
L’erogazione può essere interrotta anche in altri casi. Per esempio, definitivamente, quando l’ex coniuge che ne beneficia si sposi nuovamente (anche con unione civile) o nel caso di una convivenza.
Nel frattempo il governo è caduto.
Devi fare login per commentare
Accedi