Governo

Art. 560 cpc: quando i magistrati non rispettano la Costituzione

8 Giugno 2019

Nonostante lo sforzo di aver modificato un articolo infame del codice di procedura civile – il 560 c.p.c.la rivoluzione compiuta non sta producendo i suoi effetti per le procedure in corso, iniziate prima dell’emanazione della legge n.12 dell’11 febbraio 2019.
Infatti i Magistrati, per richiamare la vecchia disposizione dell’art. 560 c.p.c., si avvalgono della norma transitoria, secondo cui per le procedure esecutive in corso ed iniziate prima della riforma legislativa – il nuovo 560 c.p.c. – si applica la vecchia normativa.
Ricordiamo cosa diceva il vecchio ed abrogato art. 560 cpc.
1- Notificato  il pignoramento ed avviata la procedura di vendita forzata, il Giudice dell’Esecuzione nominava il custode,il quale aveva poteri più incisivi di un ufficiale giudiziario: senza il precetto, con una semplice lettera, poteva intimare al debitore di abbandonare la sua casa.
2-Se quest’ultimo si rifiutava, il custode, con la forza pubblica e con un fabbro, poteva imporre di cambiare la serratura e scaraventare fuori dalla sua abitazione il debitore e la sua famiglia, senza pietà, anche al cospetto di bimbi, anziani,portatori di handicap, malati terminali.
Si ricordi la storia di Nonno Mariano.
Il nuovo articolo 560 c.p.c. è stato cambiato; oggi questi poteri non sono più riconosciuti al custode che non può più allontanare via dalla sua casa il debitore, almeno fino a quando non viene pronunciato il decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario, ossia il compratore.
È una norma di grande civiltà riconosciuta come “Legge Bramini” e sostenuta e portata avanti da Luigi Di Maio e dal Senatore Paragone.

Essa è a difesa degli impoveriti ed è stata ritenuta una “dura mazzata” per lo strapotere bancario.
Tuttavia si applica alle esecuzioni che sono iniziate dopo l’emanazione della riforma legislativa,dunque per quelle successive all’11/2/2019.

In sede di approvazione del nuovo articolo, infatti “la famigerata manina” dei poteri forti – le banche – ha ottenuto che si inserisse la norma transitoria, secondo cui per le esecuzioni in corso – quelle sorte prima dell’approvazione del nuovo articolo 560 cpc- -dunque prima dell’ 11/2/2019 – si applica la vecchia legge.
Vi è dunque una disparità di trattamento fra i debitori che hanno subito un pignoramento prima dell’11/2/2019 – per i quali si applica il vecchio articolo 560 cpc e perciò ne subiscono gli effetti più dannosi e devastanti e possono essere scaraventati fuori dalla loro casa – e quei debitori che invece hanno avuto la notifica del pignoramento dopo l’11/2/2019.

Questi ultimi possono lasciare la loro casa solo quando viene pronunciato il decreto di trasferimento a favore del compratore aggiudicatario.
Per questo “scherzetto” della maledetta e “famigerata manina” oltre 130 mila famiglie (tante sono le esecuzioni in corso), si prospetta l’incubo di lasciare la propria abitazione, perché i burocrati Magistrati applicano la vecchia normativa dell’abrogato 560 cpc.
Ma questo è il punto: i Magistrati sono incartapecoriti, a servizio dei poteri forti, perché negano l’evidenza dei fatti e lo spirito della nuova norma.

E vediamo il perché.
a)Secondo le Preleggi, che contengono i principi generali, quando viene emanata una norma essa abroga, sostituisce quella vecchia.
Nel nostro caso se ci riferiamo ad un’esecuzione iniziata prima dell’11/2/2019 ma senza che il custode sia ancora intervenuto per sloggiare il debitore, senza che perciò si sia verificata l’immissione in possesso, per effetto del nuovo articolo 560 cpc, il custode deve rispettarne il contenuto e lasciare che il debitore stia nella sua casa almeno sino alla pronuncia del decreto di trasferimento.
Si definisce ius superveniens, diritto sopraggiunto e consente che nella successione tra norme si applica quella più favorevole alla parte più debole.
Se un fatto – per esempio l’adulterio – non è più un reato, il giudice ha l’obbligo di scarcerare il reo, anche se il fatto – l’adulterio – sia stato compiuto prima della norma che non lo ritene più reato. Infatti si applica il favor rei.
Ma i Magistrati non ci sentono, applicano la vecchia legge.
Cosa fare?
Non tutti i poveri sfrattati sono in grado di procurarsi un buon avvocato e subiscono le ingiustizie compiute dai Magistrati ormai vicini ai poteri forti.

Occorre, dunque, intervenire sul piano legislativo ed inserire nel nuovo art. 560 c.p.c. questo capoverso: “il presente articolo si applica anche alle esecuzioni in corso“.

In questo caso si abroga la norma transitoria e per oltre 132 mila famiglie ci sarà un po’ di pace.
Chiediamo a Di Maio, Paragone e Salvini  ed a tutte le forze politiche di qualunque colore di intervenire a difesa di queste povere famiglie.
In questo modo i Magistrati riottosi sono costretti a rispettare la Costituzione.
Se invece le forze politiche non intendono intervenire, allora dobbiamo attivare un’iniziativa di legge popolare ai sensi dell’art. 71 della Costituzione per l’inserimento di questo comma.

Non abbiamo altre strade contro i poteri forti.

Se il nostro appello non sortisce effetto, siamo pronti a questa iniziativa legislativa e politica.

Sergio Bramini

Biagio Riccio 

Monica Pagano

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