Giustizia
Una battaglia di civiltà: il ricorso al sovraindebitamento sospenda le procedure
Il codice della crisi di impresa, che ha sostituito la legge fallimentare, è la nuova normativa che attendono imprenditori, Magistrati , avvocati, giuristi, commercialisti dal prossimo agosto del 2020, data della sua entrata in vigore.
Il nuovo quadro legislativo, che dovrà essere assorbito dalla complessa realtà pratica delle imprese in una dinamica di regolazione della crisi, impone una severa ricognizione tra incertezze e spunti di rigorose riflessioni .
Nella complessa materia del sovraindebitamento bisogna riconoscere che il legislatore ha conferito diritto di cittadinanza e dignità ordinamentale ad una disciplina, che prima era confinata in modo residuale nella legge 3 del 2012 che – come noto – aveva ad oggetto i rimedi protettivi contro l’usura e l’estorsione e solo di straforo contemplava il sovraindebitamento.
Con il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza si sono delineati “gli strumenti di regolazione della crisi” per gli indebitati,predisponendo tre procedure: il concordato minore, il piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la procedura liquidatoria.
Tuttavia a questo sforzo non è seguito il taglio del traguardo, perché il debitore sovraindebitato, che voglia avvalersi delle procedure menzionate, non beneficia dello stesso trattamento di favore legislativo riservato all imprenditore commerciale.
Infatti,mentre il ricorso solo prenotativo alle procedure concordatarie (concordato preventivo in tutte le sue possibili declinazioni e ristrutturazione dei debiti) previsto dalla legge fallimentare ha per l’imprenditore commerciale un effetto sospensivo per tutto il tempo necessario all’espletamento della relativa procedura-ammissione, omologazione ed esecuzione-, nel caso delle procedure che attengono al sovraindebitamento questa guarentigia non è estesa.
Come noto il legislatore in seno alle procedure del concordato preventivo ha voluto attraverso l’effetto sospensivo da riconoscere al ricorso per la sua proposizione (automatic stay) proteggere il patrimonio del debitore dalle continue incursioni delle azioni esecutive promosse dai creditori, attraverso pignoramenti immobiliari,di conto corrente, di indizione di aste per la vendita di appartamenti e capannoni industriali.
Infatti in tal modo si tutela il patrimonio nell’interesse di tutti i creditori e si pone la salvaguardia e l’attuazione del principio del pari trattamento tra i medesimi, quello che il diritto romano definiva par condicio creditorum, pari condizione dei creditori.
Per il debitore che definiremmo civile cioè vincolato nel rapporto dalle obbligazioni che non riguardano un’attività professionale o commerciale dal medesimo espletata, il ricorso,per l’ingresso nelle procedure tipiche del sovraindebitamento ,non ha effetto sospensivo.
Bisogna attendere un lungo processo-presentazione e redazione del piano e della proposta e fissazione della udienza-,affinché il Giudice possa accordare una richiesta di sospensione, con la grave conseguenza che nelle more il patrimonio del debitore può essere fatto segno di tutte le azioni esecutive.
Si frusta e si svuota l’obbiettivo e la finalità della legge: anche nel caso del sovraindebitamento dovrebbe consentirsi che appena proposto il ricorso e senza attendere l’udienza fissata dal Giudice, tutte le procedure ed azioni esecutive in corso dovrebbero essere sospese.
I debitori civili e non commerciali-quelli che per intenderci hanno l’accesso alle tre procedure del sovraindebitamento-possono subire l’effetto deleterio:fintantoché il piano e la proposta sia ponderata con l’organismo di composizione della crisi e resa ammissibile dal Giudice,si è esposti agli attacchi dei creditori che possono dilapidare il patrimonio del debitore , pignorarlo e richiedere la vendita all’asta,oltreché vincolare il conto corrente in banca e renderlo inoperativo.
Ecco allora che bisogna colmare questo vuoto normativo,perché la legge nella sua stessa struttura ed intelaiatura,ponendo questa disparità di trattamento tra il debitore commerciale ed il debitore civile,presenta uno iato incostituzionale ed una differenza di per sé inammissibile ed insopportabile.E’ insopprimibile l’ esigenza della parità tra due figure- imprenditore commerciale e debitore civile- che non è stata contemplata dal legislatore,quando ha posto mano alle norme sul sovraindebitamento nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
È intollerabile ritenere che esista un debitore di seria A identificato in quello commerciale ed un debitore di serie B rinvenibile in quello civile, il sovraindebitato per intenderci.
Questa incostituzionalità deve emergere, essere portata all’evidenza del legislatore, perché possa porre mano alla sua grave distrazione o anche bisogna persuadere i Giudici, affinché sollevino la relativa questione .
Si possono salvare tanti debitori civili,bloccare aste immobiliari, impedire che custodi attuino gli ordini di liberazione di case e capannoni industriali, almeno sino al giudizio di omologazione che, se non conseguito, rende possibile che venga meno l’effetto sospensivo del ricorso.
Il concetto di insolvenza è sia del debitore commerciale che civile. Non esiste un’insolvenza per l’impresa ed un’altra per il debitore civile.
Come il concordato preventivo anche il sovraindebitamento è una procedura concorsuale.
Ne consegue che il ricorso dei sovraindebitati deve sospendere tutte le azioni esecutive.
È una grande battaglia di civiltà giuridica.
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