Giustizia

Trasferimento immobiliare mediante la separazione o il divorzio

31 Luglio 2021

SS.UU. Cassazione civ. – sentenza n. 21761/2021 pubblicata il 29.07.2021 – Consentito il trasferimento immobiliare mediante accordo di separazione o divorzio

Il Tribunale di Pesaro, prima, e la Corte d’Appello di Ancona, poi, in un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettavano la richiesta dei coniugi di statuire il trasferimento immobiliare definitivo, con effetto traslativo immediato, a favore dei figli della coppia, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull’immobile adibito a casa coniugale, nonché il trasferimento da parte del marito alla moglie, dell’usufrutto sulla propria quota dell’immobile. La decisione di primo grado, confermata in sede di appello, si basava sull’interpretazione restrittiva della normativa relativa alla subiecta materia nel senso che tali accordi devono intendersi come preliminare di vendita ed acquisto, assurgendo pertanto, a mero impegno contrattuale.

Nel caso di specie, tra l’altro, i figli, nel corso del giudizio, si costituivano ad adiuvandum.
Le parti ricorrevano congiuntamente in Cassazione la cui I sezione decideva di sottoporre la questione al vaglio delle Sezioni Unite, essendo la materia del contendere, di particolare rilievo per l’impatto sull’operatività di tale interpretazione a livello di giurisprudenza nazionale, e ciò anche per le pregresse contrastanti pronunce dei giudici di merito.

Il focus della decisione verte sul valore da attribuire agli “accordi post-matrimoniali” denominati altresì “contratti della crisi coniugale”, sui quali in dottrina ci sono posizioni opposte e contrastanti.

La ratio dell’interpretazione a favore dell’ammissibilità di tali accordi rileva sotto il profilo della volontà di porre fine definitivamente alla situazione familiare, evitando il frequente, e non sottovalutabile, ripensamento delle parti. Trattasi di una materia con una propria tipicità, volta a regolare rapporti economici in seguito alla crisi di coppia, che in quanto tale, richiede una soluzione il più celere possibile onde risolvere questioni economiche, che possono essere ulteriore motivo di contrasto.
Diverse sono le problematiche affrontate, per risolvere in senso favorevole, la questione.
E difatti, uno dei profili riguarda la validità del trasferimento in relazione tanto agli adempimenti del notaio, quanto alla identificazione del cespite. In merito a quest’ultimo, le parti avevano prodotto, oltre alle planimetrie, alle dichiarazioni di conformità alla legge e degli impianti elettrico e termico, con obbligo di curare a proprie spese le formalità richieste per la relativa trascrizione, una perizia giurata contente la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dell’immobile ai dati catastali e alle planimetrie, nonchè attestazione circa la conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari. In relazione invece, all’intervento del notaio mediante atto pubblico, (ex art. 19 d.l.n. 78/2010) esso si manifesta mediante la mera autenticazione della firma dei contraenti. Viene all’uopo in soccorso l’art. 1350 c.c. che richiede la forma scritta ad substantiam, con piena validità della scrittura privata, non prevedendo tale disposizione, una distinzione tra atto pubblico e scrittura privata. Infine, in merito alla validità ed efficacia della sottoscrizione, i coniugi ritengono che l’apposizione della firma sul verbale di causa, completa l’efficacia dell’atto, essendo il verbale stesso un atto pubblico ex art. 2699 c.c.
Ne discende che in conformità all’art. 2657 c.c. la sentenza di divorzio è direttamente trascrivibile.
La sentenza in esame richiama una serie di pronunce, che affrontano l’argomento e confermano l’applicabilità, ai procedimenti di separazione e divorzio, degli atti di trasferimento immobiliare. Tra esse merita di essere menzionata la sentenza del 30/10/2020 n. 24087 in cui la Corte di Cassazione afferma che il verbale di conciliazione giudiziale presenta i caratteri essenziali dell’atto di compravendita, essendo il Giudice al pari di un notaio, ed assurgendo il verbale, al valore di vero e proprio atto pubblico.
Gli ermellini poi affrontano le diverse posizioni della dottrina circa le differenze tra accordi di separazione e di divorzio, addivenendo alla conclusione che in entrambi i casi il Giudice non fa altro che constatare la sussistenza dei presupposti di legge e verificare la rispondenza degli interessi dei figli, valutandone la conformità a norme inderogabili. Il controllo è meramente esterno, vista la natura negoziale dell’accordo, che regola rapporti personali sui quali il Giudice non può intervenire.
Un ulteriore elemento esaminato riguarda la c.d. conformità catastale soggettiva (art. 29 comma 1-bis L. 52/1985) consistente nella coincidenza del promittente venditore con l’intestatario catastale del bene, la cui verifica non spetta al Giudice, non essendo la stessa una condizione dell’azione e la cui mancanza non impedisce l’emissione di una sentenza costituiva di trasferimento ex art. 2932 c.c. Pertanto, la violazione di tale disposizione non comporta nullità, né ulteriori conseguenze e la trascrizione può avvenire.
Si conclude il presente scritto riportando pedissequamente la risposta delle SS.UU. al quesito posto dalla I sez. Cass. che diverrà la massima in tutti i Tribunali italiani: “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico e ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ.  e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, della legge 898 del 1970 , che in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa,  ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione da parte del cancelliere, che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni traferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”

Articolo redatto in collaborazione con l’avv. Annalisa Attanasio.

 

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