Giustizia
Riforma del processo civile: le ultime su mediazione civile e commerciale
Il prossimo 30 giugno 2023 entrano in vigore le ultime novità previste dalla riforma del processo civile in materia di mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato (contenute nel Capo IV, sezione I)
L’ultimo giorno di giugno 2023, entreranno in vigore le novità previste dalla riforma del processo civile in materia di mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato (contenute nel Capo IV sezione I dell’ultimo Decreto Legislativo di attuazione).
In ambito di mediazione obbligatoria, viene posta una estensione delle materie per le quali è necessaria( a pena di improcedibilità della domanda), in sostituzione dell’ art. 5 del D.lgs. 28/2010, per tentare di risolvere una controversia riguardo a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditari, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.
Perché la domanda giudiziale inerente le suddette materie non venga dichiarata improcedibile, è imprescindibile, quindi, esperire il tentativo di mediazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti alternativi per la risoluzione della controversia, come contemplato dallo stesso Testo unico bancario, dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, nonché dalle disposizioni in vigore per regolare i servizi di pubblica utilità. Occorre rammentare che l’eccezione di improcedibilità, deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, ovvero rilevata d’ufficio dal giudice in un lasso di tempo non superiore alla prima udienza.
Esperire percorsi di mediazione, non preclude che possano essere concessi provvedimenti urgenti, cautelari o che possa essere trascritta la domanda giudiziale.
I tipi di procedimento esclusi dall’obbligo di mediazione, riguardanti le materie specificate dall’art. 5 D. lgs. 28/2010, non coinvolgono quelli per ingiunzione, ed anche l’opposizione dichiarata fino alla pronuncia sulle istanze che accordano o sospendono l’esecuzione provvisoria; ancora, i procedimenti per convalidare uno sfratto o una licenza fino a sopraggiunta mutazione del rito processuale; quelli che prevedono una consulenza tecnica preventiva per comporre la lite (di cui all’art. 696 bis); i procedimenti possessori fino a pronuncia di cui all’art. 703 co. 3 c.p.c. ; o quelli di opposizione, di cognizione incidentali, che si riferiscano all’esecuzione forzata; i procedimenti in camera di consiglio, quelli dell’azione civile nelle more di un processo penale; quelli di azioni inibitorie specifiche del codice del consumo di cui all’art. 37 D. lgs. n.206/2005).
La nuova Riforma del Processo civile attua un ampliamento dei poteri conferiti al giudice in materia di mediazione
Con la nuova riforma sul processo civile, i poteri conferiti al Giudice in materia di mediazione, vengono ampliati, consentendo allo stesso, di poter disporre con una ordinanza motivata, l’esperimento di un tentativo di mediazione fino al momento delle precisazioni delle conclusioni. Ovviamente, in ogni ordinanza, il Giudice motivando, dovrà tenere in considerazione la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento tenuto dalle parti ed ogni altra qualsivoglia circostanza collaterale. Anche nei casi di mediazione demandata dal Giudice, sussiste la condizione di procedibilità della domanda, qualora la mediazione non risultasse esperita nei termini fissati dal Magistrato nell’ordinanza di specie. In quelle evenienze, verrebbe dichiarata l’improcedibilità.
Anche i Magistrati dovranno, secondo le ultime novità in materia di mediazione, procedere ad una apposita formazione per effettuare una valutazione del contenzioso in maniera più avveduta, partecipando a corsi di formazione specifica e seminari tenuti dalla Scuola Superiore della Magistratura, che diverranno poi, oggetto di valutazione del Giudice, circa impegno, capacità e laboriosità profusi nelle ordinanze di mediazione demandate ed il numero di controversie concluse bonariamente. Sono previste, infatti, delle statistiche a riguardo.
Vi potranno essere collaborazioni con università, ordine degli avvocati, organi di mediazione, al fine di incentivare il ricorso alla mediazione demandata e la contestuale formazione, promosse dal Capo dell’Ufficio Giudiziario.
La durata massima del processo di mediazione, così come riformato, non potrà superare i tre mesi, suscettibili di proroga di ulteriori tre, prima della scadenza dei termini di conclusione fissati precedentemente ed attraverso un accordo scritto dalle parti. Il termine ultimo per chiudere la mediazione decorre dal momento del deposito della domanda, oppure dal termine assegnato dal Giudice alle parti, nei casi di mediazione demandata.
Il primo incontro utile ad intavolare il procedimento di mediazione non può svolgersi prima di 20 giorni e non oltre i 40, dal giorno di deposito della domanda, salvo che le parti non concordino diversamente. La procedura prevede che, la comunicazione venga trasmessa all’organo di mediazione, indicando il mediatore designato, tutti gli estremi informativi inerenti al primo incontro. Circa i termini di prescrizione, la domanda giudiziale presentata in questo modo, impedisce la decadenza solo per una volta.
La nuova riforma del processo civile prevede che, laddove ricorrano congrue giustificazioni, si possa delegare ad un rappresentate, che conosca i fatti e sia in possesso dei poteri per procedere, il tentativo di mediazione.
La figura dell’avvocato rimane insostituibile nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice.
La nuova fase di digitalizzazione della giustizia, coinvolge anche i processi di mediazione, che potranno essere assolti in modalità da remoto e con collegamenti audiovisivi. In queste circostanze si dovrà necessariamente far ricorso alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e, gli atti del procedimento di mediazione potranno essere inviati anche a mezzo di posta elettronica certificata. Nelle ipotesi in cui le parti al termine del tentativo di mediazione non raggiungano un accordo, è consentito, stante il nuovo art.11, che il mediatore formuli propria sponte una proposta di conciliazione da allegare al verbale conclusivo.
La nuova riforma prevede inoltre che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art.12 bis), il giudice possa assumere elementi di prova in giudizio, anche dalla mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione, se quest’ultima rappresenta condizione di procedibilità e sia lo stesso Giudice a condannare la parte che non ha partecipato senza giustificare, a versare al bilancio dello Stato, il doppio del contributo unificato all’esito del giudizio. Ovvero, condanni la parte soccombente a corrispondere alla controparte una somma equitativamente determinata, non superiore al massimo delle spese del giudizio, dopo la conclusione della mediazione( casi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice).
Se la parte assente ingiustificatamente risulti essere una Pubblica Amministrazione, il Giudice deve trasmettere al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, copia del provvedimento con cui condanna a pagare il doppio del contributo unificato previsto. L’ultima e più controversa novità in materia di mediazione introdotta e che diverrà operativa il prossimo 30 giugno 2023, riguarda il gratuito patrocinio a spese dello Stato, per i casi di mediazione obbligatoria, il quale verrà concesso una volta raggiunto l’accordo, per la parte indigente a cui necessiti l’assistenza di un avvocato. La domanda dovrà essere inoltrata dal soggetto interessato o dallo stesso legale, personalmente, con raccomandata o tramite posta elettronica certificata, presso il consiglio dell’ordine degli avvocati dove rimane l’organo di mediazione competente.
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