Giustizia

Referendum sulla giustizia: tutto quel che c’è da sapere sui quesiti

4 Giugno 2022

Domenica 12 giugno, nel giorno in cui sono previste anche le elezioni amministrative che coinvolgono 978 comuni, i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi sui cinque referendum sulla Giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale, giudicati ammissibili a febbraio dalla Corte costituzionale e indetti dal presidente della Repubblica per decreto, il 6 aprile. I due partiti ne avevano presentato un sesto, sulla responsabilità civile dei magistrati, ma la Consulta lo ha ritenuto inammissibile, insieme a quello sulla cannabis e l’altro sull’eutanasia.

I promotori hanno indetto anche uno sciopero della fame, sostenendo che è stata eretta una cortina fumogena che ha fatto sparire il referendum sulla giustizia dal dibattito, nascondendolo all’opinione pubblica.

Quando si vota

I seggi sono aperti per un solo giorno, domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede inizierà lunedì 13, dalle 14 in poi. I cittadini italiani con diritto al voto sono 51,5 milioni. Affinché ciascuna consultazione sia valida dovrà partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. I quesiti sono abrogativi, quindi ovviamente la maggioranza dei voti espressi deve essere un sì.

I quesiti del referendum sulla Giustizia

I quesiti sono cinque. Tre riguardano la separazione delle funzioni dei magistrati, l’intervento degli avvocati nei consigli giudiziari e la cancellazione delle firme per le liste di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e toccano materie trattate anche nella riforma Cartabia che è ancora al vaglio del Senato.

Quesito 1: abolizione della legge Severino

La scheda è di colore rosso. La legge che porta la firma dell’ex ministro della Giustizia Paola Severino prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. La condanna deve essere definitiva ma per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l’attuazione della sospensione che può durare per un periodo massimo di 18 mesi.

Testo del quesito

Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

Quesito 2: limiti agli abusi della custodia cautelare

La scheda è è di colore arancione. Si chiede di limitare i casi di applicazione delle misure cautelari, come la custodia in carcere o ai domiciliari, l’obbligo di firma a cui un indagato può esser sottoposto prima di una sentenza. A elencare i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga, rischio di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato da parte dell’indagato) è l’articolo 274 del codice di procedura penale. Il quesito propone di abrogare l’ultima parte dell’articolo, in cui si prevede la possibilità, anche per reati di minor gravità, di motivare la custodia preventiva con il pericolo di reiterazione, per trattenere gli indagati anche a lungo prima di una sentenza di condanna o di assoluzione. Resterebbe comunque la misura cautelare per i reati più gravi. Tra chi difende le ragioni del no, ritiene che per diverse tipologie di reato (come per lo stalking) il rischio di reiterazione esista e dunque la custodia cautelare abbia un senso.

Testo del quesito

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

Palazzo dei marescialli – l’aula dell’assemblea plenaria del CSM

Quesito 3: separazione delle carriere dei magistrati

La scheda è è di colore giallo. Il referendum riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. La proposta è di eliminare le disposizioni che consentono (per quattro volte, al massimo) la possibilità di passare dalla funzione requirente (il sostituto procuratore, che avvia e conduce le indagini e che, come pubblico ministero, rappresenta l’accusa nel processo) e a quella giudicante, impersonificata dal giudice, che emette la sentenza. Il magistrato quindi (qualora vincesse il sì) dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Sulla questione, è contenuta una previsione anche nella riforma Cartabia, l’articolo 12 che va nella medesima direzione senza azzerare i passaggi, ma riducendoli dagli attuali quattro a uno.

Il testo del quesito leggilo qui 

Quesito 4: valutazioni sull’operato dei magistrati

La scheda è di colore grigio. La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali consultivi nei quali decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura. Con il referendum si vuole estendere anche ai rappresentanti dell’università e dell’avvocatura nei consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione. Sulla questione interviene anche l’articolo 3 della riforma Cartabia, una norma di delega apre però al solo intervento dell’avvocatura nei consigli giudiziari.

Testo del quesito

Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

Quesito 5: riforma del Consiglio Superiore della Magistratura

La scheda è di colore verde. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. Per due terzi è composto da magistrati eletti. È presieduto dal Presidente della Repubblica che è membro di diritto al pari del presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa corte. Gli altri 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, scelti tra i magistrati, mentre il restante terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme. Una eventuale vittoria del sì cancellerebbe la raccolta di firme e riporterebbe in vigore la normativa del 1958, secondo la quale qualunque magistrato può autonomamente e liberamente candidarsi, senza appartenere per forza a una corrente. L’articolo 33 dell’attuale riforma del CSM, contenuta nella riforma Cartabia, secondo i sostenitori del no sarebbe più incisiva contro il correntismo della magistratura.

Testo del quesito

Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?

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