Giustizia

L’omicidio del codice di procedura penale che compie 25 anni

9 Ottobre 2015

Sono passati quasi  25 anni (ottobre 1989) dalla introduzione in Italia di quel “nuovo” codice di procedura che avrebbe dovuto, si disse, eliminare il vigente “rito inquisitorio” a favore del più anglosassone “rito accusatorio”.

In questi anni la gran parte dei principi cardine che avevano ispirato quella trasformazione procedurale sono morti e sepolti con il risultato che l’odierno processo penale risulta meno garantista, per usare un termine tanto abusato quanto osceno, di quello dei nostri padri, rivelandosi soprattutto per l’imputato innocente una trappola esiziale.

Si volle separare la prima fase segreta delle indagini, monopolio della accusa, da quella successiva dell’accertamento in contesa paritaria davanti al Giudice “terzo” ed estraneo alla prima fase, ma il dibattimento si è da anni trasformato nel luogo ove l’accusa fa direttamente confluire, e senza passare dal via, gli esiti della prima fase e se dimentica di farlo, provvede direttamente il Giudice “terzo” ricorrendo a quei poteri di integrazione istruttoria che, previsti come straordinari, sono diventati la regola sulla base del principio dell’accertamento della verità.

Il ricorso alle intercettazioni, previsto come eccezionale ha finito con il costituire l’ossatura portante di gran parte delle indagini a prescindere dalla tipologia di reato perseguita e la prematura, quando smodata, divulgazione sui media sede primaria dei popolari giudizi al punto che si invocano resistenze al bavaglio anche per quelle che di penale rilevanza non avrebbero un bel nulla. Alcuni processi di criminalità organizzata finiscono direttamente in Cassazione con sentenze motivate sul “copia e incolla” dell’originario “file” delle intercettazioni della Polizia giudiziaria che le trascrive per il Pm che sulla base di quelle chiede al GIP la misura cautelare che sulla base di quelle la applica e che diventano in sede di giudizio abbreviato assunto motivazionale di colpevolezza, confermato dalla Corte d Appello ed insindacabile in sede di legittimità.

Si volle limitare il ricorso alla carcerazione preventiva ma l’applicazione giurisprudenziale fece diventare anche il mero silenzio dell’incolpato duplice segnale di inquinamento probatorio e di pervicacia delinquenziale, sul presupposto che chi non recide il legame con il malaffare rendendosi inaffidabile delatore rimane “intraneo” allo stesso ed introducendo persino quel “giudicato cautelare” dei pure previsti controlli incidentali, che, in assenza di impossibili attivazioni da parte di chi si trova recluso, impedirebbe al Giudice della carcerazione ogni futura rivalutazione fino a scadenza massima.

Quanto ai tanti riti alternativi al processo oggi abbiamo un giudizio abbreviato che, nato per invogliare l’incolpato con uno sconto di pena ad accettare un esito sulla base delle sole carte del PM, da un lato commina ergastoli in una unica udienza monocratica a porte chiuse con la stessa legittimazione di una Corte d’Assise impegnata in un lungo processo dibattimentale, e dall’altro legittima, come nel caso Garlasco, supplementi istruttori persino alla Corte di Appello bis nei confronti di chi è già stato più volte assolto. Il giudizio immediato, nato per consentire al PM di saltare la udienza filtro in caso di evidenze probatorie raccolte nei primi 3 mesi di indagine, viene oggi utilizzato da un lato per processare l’imputato in manette saltando i previsti termini di fase oppure per processare, caso Ruby, un colpevole così poco “evidente” da risultare poi assolto, mentre il patteggiamento, nato per definire con sanzioni non esecutive una rinuncia al processo, oggi costituisce marchio di accertata colpevolezza ed “allargato” titolo per rapide detenzioni definitive di entità tutt’altro che modesta. La stessa Udienza preliminare, nata per essere un giudizio sulla indagine, oltre a rivelarsi del tutto inutile, è oggi la sede dove spesse volte il PM integra le proprie prove oltre la scadenza prorogabile, ragion per cui trova la sua essenza solo come momento primo e finale per definire alternativamente la vicenda.

Infine, l’abolizione di quella equivoca (as)soluzione per “insufficienza di prove” ha finito per influenzare in negativo, vedi caso Perugia, l’assunto del giudicante evidentemente restio a proclamare come rettitudine comprovata quella di chi appare comunque attinto da materiale indiziario di segno contrario, ragion per cui quella legiferata necessità di assenza di dubbio sulla colpevolezza sì è trasformata in assenza di dubbio sulla innocenza. A latere di tutto questo sono intervenuti rilevanti aumenti di pena per i reati già esistenti e nuovi reati dai nomi improbabili (femminicidio e omicidio stradale) fino alla imposizione al Giudice, a pena di inammissibilità, di preventivamente acquisire il “parere” della vittima sulla carcerazione preventiva.

Tempi duri anche per i condannati sottratti sempre di più al loro naturale Magistrato di Sorveglianza con il mezzo della estensione dell’elenco degli “ostativi” a tutti quei minimali diritti a suo tempo introdotti dalle varie riforme carcerarie degli anni ‘70 e ’80, nonché puniti, con leggi repressive della recidiva, con pene da furto più alte di quelle previste per una bancarotta fraudolenta. Non sono mancati i puntuali, quanto populisti, assalti anche alla prescrizione oggi estesa a termini inaccettabili di un paese civile e già vulnerati non solo dalle imposizioni di sospensione sia per l’incolpato malato che per il difensore altrove professionalmente impegnato ma anche da quella Corte Suprema di legittimità ormai incline a dichiarare inammissibile anche se solo infondato ogni ricorso che altrimenti imporrebbe la presa d’atto di una nel frattempo intervenuta maturazione di legge.

Singolare, va di contro osservato, come la decantata “parità” tra accusa e difesa sia stata invece invocata allorchè si trattò di valutare la legittimazione impugnativa in peius della accusa anche in sede di merito e non solo di legittimità, non considerando che la ragionevolezza del dubbio era in re ipsa in un fatto giudicato penalmente insussistente da magistrati si presume idonei alla importante funzione ricoperta, ed allorchè vennero introdotte con gran clamore le indagini difensive, privilegio alla evidenza solo di pochi imputati ricchi in grado di remunerare chi le fa, vista anche la atavica diffidenza che, salvo rari casi, il Magistrato destinatario generalmente riserva alle stesse, sul presupposto, non scritto ma aleggiante sui muri di ogni giudiziario palazzo, che la pubblica accusa agisce in difesa della collettività mentre la difesa di chi la paga. Sono assolutamente convinto che alla maggioranza del paese piaccia una Giustizia così e che anzi, se potesse, la vorrebbe ancora meno rispettosa delle garanzie difensive, ma è proprio questa la ragione che mi impone, da avvocato, di segnalarne il pericolo perché se è vero che la Giustizia opera “in nome del popolo italiano”, è altrettanto vero che non dovrebbe affatto inseguire gli umori.

avvocato Davide Steccanella

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