Calcio

La responsabilità nello sport: l’arbitro non arbitro

29 Dicembre 2018

La crescente attenzione che l’Ordinamento giuridico rivolge alla complessa molteplicità delle discipline sportive ed all’applicazione pratica, viene riflessa principalmente sulla responsabilità dei soggetti che partecipano al contesto sportivo, agonistico o meno, per i fatti lesivi che vi si realizzino.

Come definire la responsabilità civile in ambito sportivo?

Innanzitutto c’è da fare una distinzione iniziale tra gli illeciti causati da coloro che praticano discipline sportive e gli illeciti causati da coloro che organizzano eventi sportivi; questi ultimi, inoltre, possono causare pregiudizi ai partecipanti alla gara ovvero a terzi, ad esempio agli spettatori.

Un’ulteriore distinzione riguarda fatti illeciti che intervengano tra coloro che partecipano all’evento sportivo, nonché tra chi pratica la disciplina ed i terzi.

L’ordinamento sportivo si pone in una posizione di autonomia e sussidiarietà rispetto all’ordinamento statale: ha sue regole amministrative, tecniche e giurisdizionali distinte da quelle prescritte dall’ordinamento statale e proprie della generalità dei soggetti che vi aderiscono.

Quindi, l’illecito sportivo, inteso come violazione di una regola di gioco dettata dai regolamenti federali, va tenuto distinto dall’illecito civile commesso durante lo svolgimento di un’attività sportiva anche se le due figure a volte possono coincidere.

L’uno si concretizza in una violazione, più o meno volontaria, di una regola di gioco, che va accertata dall’ufficiale di gara e punita dal giudice sportivo con una sanzione sportiva; l’altro, invece, in un fatto ingiusto che va accertato dal giudice civile e punito con la sanzione risarcitoria.

In particolare, il giudice civile, per delineare l’illecito civile in maniera autonoma rispetto all’illecito sportivo, dovrà accertare, di volta in volta, la sussistenza dell’elemento soggettivo e dell’elemento oggettivo nella fattispecie concreta esaminata, alla luce della clausola generale di responsabilità civile, al fine di condannare al risarcimento del danno il soggetto ritenuto responsabile della condotta colposa. In altri termini, i regolamenti di gioco non hanno un valore assoluto, non creano immunità.

Ne consegue che si tratta di disposizioni vincolanti per il giudice sportivo, ma non per quello civile, per il quale, al più, rappresentano un parametro, pur di rilievo, per la valutazione e la soluzione del caso concreto.

Per verificare la violazione del principio generale del naeminem laedere di cui all’art. 2043 cod.civ., che obbliga al risarcimento del danno, è necessario determinare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso.

Si tratta di un giudizio ex ante, in base al parametro oggettivo di un soggetto modello: vale a dire, la misura della diligenza, della perizia e della prudenza, richieste e dovute, sarà quella del modello di atleta, di allenatore, di organizzatore, di arbitro, ecc, che svolge la stessa disciplina o le stesse funzioni, al medesimo livello e nello stesso tipo di competizione sia ufficiale che amatoriale.

Tanto premesso, in termini generali, per poter imputare in generale all’attore una condotta negligente, gli si deve rimproverare di non aver osservato, pur potendolo, le regole precauzionali tendenti a scongiurare pericoli connessi alla tutela degli altri atleti, ovvero di non aver attivato quei poteri di controllo necessari ad evitare i danni.

Nel contesto dell’attività sportiva, chi allestisce eventi agonistici, è responsabile del buon esito della sua organizzazione, anche sotto il profilo della sicurezza complessiva.

Pertanto l’utente del servizio così fornito può esigere l’adempimento della specifica obbligazione da parte dell’organizzatore anche quando lo stesso consista in un’attività sportiva.

D’altro canto, l’adozione di misure di sicurezza per i partecipanti all’attività sportiva costituisce l’oggetto dell’obbligazione dell’organizzatore; la mancanza assume rilievo quale inadempimento, sotto i diversi profili dell’imprudenza, dell’imperizia e della negligenza.

In altre parole, si può affermare che, per provare il proprio adempimento, l’organizzatore deve dimostrare di aver correttamente rispettato anche gli specifici doveri di protezione della persona che, partecipando all’evento, riceve il servizio.

E’ necessario comunque che il pregiudizio, eventualmente lamentato dall’utente, sia in rapporto di causalità con l’evento, così che il fatto dell’organizzatore possa essere considerato conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo l’art. 1223 cod. civ., in linea con i criteri generali della cd. responsabilità contrattuale.

L’organizzazione di eventi agonistici ed anche la stessa disciplina sportiva possono, inoltre, assumere il carattere della cd. “attività pericolosa”.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività` esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza”.

Tuttavia, non è agevole determinare univocamente l’intrinseca pericolosità delle varie discipline sportive, per accertare, di volta in volta, se esse siano riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’art. 2050 cod. civ..

La rischiosità che può caratterizzare la disciplina sportiva si deve estendere anche all’organizzazione e alla gestione degli impianti e dei luoghi ove essa si svolge.

Vi sono, infatti, fattori di rischio che riguardano, in via esclusiva, gli aspetti organizzativi e gestionali di un evento sportivo: le caratteristiche e le condizioni del percorso, il numero dei partecipanti, le vie di fuga e altre cautele di sicurezza, il numero e l’ubicazione degli spettatori, la manutenzione dell’impianto, ecc..

In questi casi l’applicabilità del disposto dell’art. 2050 c.c. comporta l’obbligo del danneggiante di dimostrare, a fini liberatori, di avere adottato tutte le misure idonee per evitare danni ai partecipanti ed ai terzi.

La responsabilità penale in ambito sportivo si ha quando il fatto commesso, per quanto qui rileva in ambito sportivo, costituisce non solo un illecito sportivo o civile, ma è previsto dalla legge come reato.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, in ossequio al dettato costituzionale che prevede la cd. “riserva di legge”, solo a quest’ultima sono riconducibili gli illeciti penali.

Ne consegue che un Regolamento Sportivo, di per sé, non è idoneo a delineare un reato, anche se può rivestire una valenza nel processo di accertamento penale poiché, a titolo di esempio, delimita il confine della correttezza dell’atleta.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, Cost., “la responsabilità penale è personale”.

Detto principio va inteso in una duplice accezione: non solo come divieto di responsabilità per fatto altrui, ma anche come responsabilità per fatto proprio quanto meno colpevole.

Il reato, inoltre, deve sostanziarsi nell’offesa di un bene giuridico (“principio di offensività”) che potrà essere, di volta in volta, individuato nella sfera economica, come nel caso del danneggiamento di una attrezzatura, in quella della salute, come nel caso che precede, in quella relativa all’onore, per ingiurie o minacce ad atleti, tecnici dirigenti.

La condotta: l’azione e l’omissione, posta in essere dall’agente si distingue a seconda che essa abbia natura commissiva (o positiva) oppure omissiva (o negativa): nel primo caso, la condotta si sostanzia in un’azione, ossia in un fare (es. lesioni o percosse), nel secondo si sostanzia in un’omissione, ossia in un non fare.

Saranno, pertanto, responsabili sia i soggetti che hanno compiuto un’azione (illecita), sia quelli che sono rimasti inerti quando esisteva a loro carico uno specifico obbligo di agire.

Il caso di scuola è rappresentato dall’omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.): chi, trovandosi in presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero di una persona ferita o altrimenti in pericolo, ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità, per il solo fatto di trovarsi in quella particolare situazione, incorrerà, per la sua inazione, nel reato di omissione di soccorso.

In questi casi si tratta di reati “omissivi propri”, perché espressamente previsti dal nostro ordinamento.

Il reato omissivo improprio, l’art. 40, comma 2, del codice penale prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Si tratta del cd. reato “omissivo improprio” che discende dalla pretesa, in specifiche evenienze, di un comportamento attivo, non ad opera di qualsivoglia soggetto, bensì solo da parte di colui o coloro che sono titolari di un preciso “obbligo giuridico di impedire l’evento”.

Vi è quindi un presupposto specifico, la cd. “posizione di garanzia”, che lega l’ambito di applicazione della norma alla condotta omissiva di un certo soggetto, rendendola penalmente rilevante.

Le posizioni di garanzia possono essere distinte nella “posizione di protezione” e nella “posizione di controllo”.

La prima ha ad oggetto la protezione di determinati beni giuridici (es. integrità fisica) da tutti i pericoli che possono provocarne una lesione, quale che sia la fonte da cui scaturiscono.

L’elemento caratterizzante le posizioni di protezione è il particolare legame giuridico che intercorre tra il garante ed il titolare del bene da proteggere, in relazione alla incapacità totale o parziale di quest’ultimo di salvaguardarlo adeguatamente.

La “posizione di controllo” ha, invece, lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo, per garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati. Si tratta dell’obbligo che incombe ad un organizzatore di eventi sportivi a che l’intera manifestazione non presenti margini prevedibili di rischio per tutti coloro, partecipanti e terzi, che siano coinvolti nel medesimo.

Ma parliamo dell’ufficiale di gara.

L’ufficiale di gara è il soggetto, individuale o collegiale, incaricato di dirigere la competizione e far rispettare ai partecipanti o alle squadre contrapposte le regole della disciplina sportiva affinché l’attività agonistica si svolga secondo le specifica regolamentazione federale .

L’ufficiale di gara può assumere la denominazione e la funzione di arbitro, direttore, giudice di gara, commissario di percorso.

La responsabilità degli ufficiali di gara assume diverse connotazioni, dipendenti dallo specifico ambito di attività sportiva ove prestano la loro opera, e che possono essere, per grandi linee, ancorata ai seguenti criteri:

  • verifica degli attrezzi, dell’abbigliamento, delle strutture sportive (esame del giavellotto, del mezzo a motore, dei tacchetti delle scarpe, dei guantoni da boxe, della struttura della porta di calcio, della presenza di idonea pallina a prua dell’armo, ecc.);
  • verifica e repressione delle condotte non regolamentari (ammonizione ed espulsione, anche temporanea, in vari sport di squadra, richiamo ufficiale nel pugilato, yellow card, ecc.);
  • verifiche di correttezza tecnica e di sicurezza dell’attività sportiva (annullamento di una rete, assegnazione di un rigore, sospensione ed interruzione della gara per particolari eventi);
  • attività certificativa di quanto avvenuto nel contesto dell’incontro sportivo.

Risulta, pertanto, evidente che, pur essendo ampia la sua discrezionalità, l’arbitro incorrerà, secondo i criteri generali sovra esposti, in responsabilità colposa – civile e penale – qualora l’evento lesivo dipenda da un suo venir meno agli obblighi predetti.

Per lungo tempo, nonostante la Cassazione fosse di diverso avviso, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’arbitro fosse un pubblico ufficiale, in virtù della funzione di pubblico interesse rivestita per delega del CONI.

Oggi, opinione prevalente è che l’arbitro federale non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, non possa essere soggetto, attivo (es., corruzione) o passivo (es., oltraggio), dei reati che concernono tale figura giuridica.

Un altro aspetto di responsabilità dell’ufficiale di gara può ritrovarsi nel non corretto esercizio dell’attività certificativa.

Non vi è dubbio, infatti che il rapporto di gara non veritiero – che non derivi da errore scusabile – possa essere causa di danno per altri soggetti partecipanti alla competizione.

La responsabilità dell’ufficiale di gara è molto spesso collegata a quella degli organizzatori della manifestazione.

Sarà, di conseguenza, necessario verificare in concreto quale autonomia abbia il giudice di gara sulla causa del rischio: effettiva – ad esempio – sulla regolarità dell’attrezzo sportivo, nulla sulle precauzioni di sicurezza quali il servizio antincendio. Si è già accennato, nel corso di queste brevi considerazioni, agli obblighi che gravano in capo agli organizzatori della competizione sportiva, quali, ad esempio, la verifica dello stato dei luoghi e la manutenzione dell’impianto al fine di evitare insidie sia agli atleti che ai terzi non partecipanti.

Orbene, tali obblighi cautelari sono, altresì, riconducibili agli arbitri della gara, ciascuno per le rispettive competenze assegnategli, cui è affidato il potere-­‐dovere di imporre e garantire il corretto andamento della competizione; ivi compresa, è d’uopo ribadirlo, la verifica sulla conformità alle norme regolamentari delle attrezzature utilizzate nonché dei luoghi di gara e di quanto ad essi pertinenziale.

Senza voler entrare nel dibattito, appena richiamato, circa l’attribuibilità all’arbitro della qualifica di pubblico ufficiale, non può negarsi alla figura in esame un ruolo di primo piano all’interno delle competizioni sportive.

L’arbitro, infatti, è il “braccio” dell’ordinamento sportivo quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare nell’ambito della competizione, ma è, altresì, un sorta di “funzionario” dello Stato allorché, in particolari eventi sportivi, sanziona, anche al fine di sedare le masse dei tifosi, quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva.

Parimenti, l’intervento arbitrale contribuisce a verificare, di volta in volta, la conformità dei luoghi ed impianti di gioco e di competizione alle normative statali e regolamentari, al fine di prevenire qualsiasi possibile danno ai “soggetti dello sport” nonché ai terzi che accedano ad un complesso sportivo; il che, tuttavia, non vale ad attribuirgli, per l’unica giurisprudenza sul punto , né la qualità di pubblico ufficiale né una funzione di interesse pubblico.

In ogni caso, in aderenza con quanto sopra illustrato, potrebbe configurarsi, in capo al direttore di gara, in considerazione del suo status, una responsabilità colposa, concorrente con quella dell’organizzatore, a fronte dell’omessa segnalazione e/o verifica del corretto predisposizione del luogo di gara.

L’arbitro è la persona alla quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del gioco del calcio e disciplinari  vigenti (art.29 dello statuto Figc).

Per consentirgli di svolgere tale compito la legge e le carte federali stabiliscono una serie di adempimenti da parte delle società di calcio, dei comuni e delle forze dell’ordine.

Le società, secondo quanto previsto dagli artt. 62 e 65 delle norme organizzative interne della Figc, hanno il dovere di tutelare gli ufficiali di gara prima, durante e dopo lo svolgimento della partita per consentire loro di svolgere le funzioni in completa sicurezza.

Esse sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

E’ utile ricordare che da qualche anno, limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti (campionati di serie A e B, Coppe Italia), viene designato anche un guardalinee di riserva per ogni gara. Tra i compiti dello stesso, che prende posto sul campo tra le due panchine, una particolare rilevanza assume quello di prendere nota del contenuto degli striscioni offensivi o incitanti alla violenza esposti all’interno dello stadio e di segnalare nel rapporto di fine gara le manifestazioni di intemperanza dei tifosi, di cori ingiuriosi verso chiunque uditi e il lancio di corpi contundenti controllati. Tutto ciò che accade – che non rientra nei canoni della “regolarità” – è oggetto di rapporto arbitrale.

Va precisato che l’autorità dell’arbitro e l’esercizio dei poteri che gli sono conferiti iniziano dal momento in cui egli giunge nell’area comprendente il terreno di giuoco, gli spogliatoi, tutti gli impianti e locali annessi e terminano allorquando se ne sarà definitivamente allontanato. L’arbitro è tenuto comunque a menzionare nel proprio referto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di giuoco e dalla sede della gara.

L’inquadramento dell’arbitro in una funzione di pubblico ufficiale, non è però condiviso da tutta la giurisprudenza di merito. Si ritiene, infatti, che anche ad ammettere che il Coni persegua un pubblico interesse sportivo, non altrettanto può dirsi che lo persegua l’organo tecnico realizzatore del programma dell’ente quale può considerarsi l’arbitro che è incaricato solo della direzione tecnica della gara. Né può ritenersi rilevante, al fine di qualificare l’arbitro come pubblico ufficiale, sostenere che egli non solo può emettere decisioni nei confronti dei giocatori, ma può far ricorso alla forza pubblica anche nei confronti di terzi estranei. Le forze dell’ordine, in caso di turbativa dell’ordine pubblico, possono intervenire su sollecitazione dell’arbitro ma anche di un qualsiasi privato e soprattutto di propria iniziativa.

La richiesta di provvedimenti relativi all’ordine pubblico è comunque disposta non direttamente dal direttore di gara ma di norma attraverso il dirigente della società responsabile.

Vero è che l’arbitrio solo mediatamente contribuisce a realizzare l’interesse pubblico perseguito dal Coni, perché il suo vero compito è quello di dirigere la partita e tale compito non può farsi risalire allo Stato.

L’arbitro non svolge una pubblica funzione in quanto riceve i necessari poteri non dallo Stato bensì dal competente organo sportivo. La circostanza che egli possa infliggere punizioni o decretare espulsioni non può portare alla conclusione che i provvedimenti dello stesso assumano valore di atti amministrativi o legislativi o di sentenze penali con effetti erga omnes.

La direzione della partita di calcio non è pertanto attività dello Stato né del Coni, bensì di un qualsiasi spettacolo, di uno spettacolo sportivo, quello calcistico, di grande interesse pubblico, giuridicamente irrilevante per lo Stato se non nei limiti del controllo e della regolamentazione dei pubblici spettacoli.

Come si vede al problema se l’arbitro sia un pubblico ufficiale o non, sono connesse rilevanti conseguenze giuridiche. Nel primo caso, infatti, la condotta tenuta nei confronti dello  stesso sarebbe sotto  l’aspetto penale qualificata più gravemente.

Non va sottaciuta al riguardo la circostanza che una volta considerato l’arbitro come pubblico ufficiale nei suoi confronti troverebbero applicazione le norme relative ai delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Valgano come esempio i reati di cui agli artt. 328 c.p. rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, 476, 477 e 479 c.p. falsità materiale in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative o falsità ideologica in atti pubblici. Di conseguenza l’arbitro che riferisce sul proprio rapporto che un fatto ha avuto uno svolgimento diverso dal reale sarebbe imputabile di falso ideologico in atto pubblico e l’accertamento della sussistenza del reato spetterebbe al giudice ordinario.

L’arbitro di calcio non è pertanto pubblico ufficiale e le sue decisioni non sono impugnabili dinanzi alla magistratura ordinaria.

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