Giustizia
La notificazione telematica all’imputato tra le news del processo penale
Oramai è risaputo che la Ministra Marta Cartabia stia tentando di approntare il più celermente possibile la fase di digitalizzazione della Giustizia. E questo lo si comprende anche dalla portata degli interventi correttivi in materia di processo penale, ponendo l’attenzione sull’aspetto di non trascurabile rilevanza, quale è quello delle notifiche. Indirizzando le risorse stanziate dal Governo principalmente allo sfruttamento innovativo degli strumenti tecnologici. Ciò che si tenta di attuare è una piena compenetrazione tra gli assetti organizzativi ed il vero e proprio compimento della digitalizzazione. L’obiettivo prioritario riguarda il conseguimento di una maggior efficacia della materia processuale penale, così complessa e terribilmente ingolfata da una svariata serie di cause collaterali e tutte con un peso specifico determinante, fiaccata da urgenze a vario titolo, davvero controverse per una lineare risoluzione.
Come si può bene comprendere, il momento decisionale di un processo, così come il suo naturale instaurarsi, rispettivamente fase conclusiva ed iniziale, rappresentano momenti nevralgici per la ricostruzione di una verità quanto più fedele ed aderente ai fatti, di loro, irriproducibili pedissequamente, per ovvi ed insuperabili limiti umani. Fasi che incidono profondamente e, spesse volte, irrimediabilmente, sulla intensa e labirintica via del dibattimento. Ed ecco allora che, anche il corretto espletamento delle notificazioni giudiziarie, diviene speculare per il proseguimento del processo stesso, scevro da vizi.
Il cosiddetto domicilio telematico dell’imputato, tra le novità che dovrebbero essere introdotte a breve a livello normativo, potrebbe simboleggiare una modalità di semplificazione burocratica destinata a snellire le procedure di avvio della fase processuale.
Attualmente, tutte le notificazioni relative al procedimento penale vengono disciplinate dagli artt. 148 e ss. del c.p.p., i quali delineano un insieme di disposizioni considerevolmente strutturate, che richiedono la massima attenzione per far ottenere la totale conoscenza degli atti processuali a tutte le parti interessate. Un espletamento imprescindibile per la validità dello svolgimento processuale.
L’imputato o l’indagato non detenuto: il codice di procedura penale contempla due possibilità per l’evasione della notificazione, rispettivamente disciplinate dagli artt. 161 e 157, circa l’elezione di domicilio e la prima notificazione. Più specificamente, l’art.161 c.p.p., prevede che vi sia indicato il luogo di abitazione o di svolgimento dell’attività lavorativa, dove poter recapitare gli atti giudiziari in questione, con la relativa indicazione di una eventuale persona diversa, scelta dall’imputato o indagato per la ricezione degli atti a lui indirizzati.
L’art. 157 c.p.p., regola la notificazione all’imputato non detenuto, nella fattispecie in cui non sia praticabile espletare la notificazione al destinatario o a un soggetto indicato in alternativa, stabilendo, come ultima soluzione, il deposito dell’atto presso la “casa” del comune dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Giova ricordare che, laddove non si renda possibile effettuare le notificazioni secondo le modalità previste dal succitato articolo, è la stessa autorità giudiziaria facendo riferimento all’art.159 c.p.p. che dispone, applicando la norma, di condurre ricerche sull’imputato, con un eventuale decreto di irreperibilità, che contestualmente provvede alla nomina di un difensore dello stesso (se non indicato in precedenza), a cui notificare copia dell’atto indirizzato all’imputato (art.161 comma 4 c.p.p.).
La notifica si considera adempiuta anche qualora l’atto dovesse rimanere in giacenza presso l’ufficio postale, considerando come valido il domicilio dichiarato o eletto in precedenza. Prendendo a modello le ipotesi alternative pocanzi illustrate, che traggono fondamento negli artt. 157 e 159 c.p.p., in buona sostanza, è necessario che la prima delle notifiche sia sempre eseguita, auspicabilmente, brevi manu, all’indagato o imputato non detenuto. Mentre le successive notifiche potranno effettuarsi o attingendo al domicilio eletto presso il proprio difensore, di fiducia o d’ufficio, o presso il luogo in cui è stata recapitata la prima notificazione.
La Riforma Cartabia e la novità del domicilio telematico
Tra le novità introdotte lo scorso 4 ottobre, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 27 settembre n.134- “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, c’è la previsione del “domicilio telematico privato“, che va a modificare le disposizioni in materia di notificazioni, in merito all’indagato o imputato non detenuto. L‘art.1 comma 6 lett. a, istituisce l’obbligo di indicare fin dal primo momento, i propri recapiti telefonici e telematici. L’integrazione dell‘art. 161 c.p.p. contempla la possibilità per il soggetto in questione, non detenuto, di eleggere domicilio anche presso il proprio indirizzo telematico, per attuare l’espletamento della notificazione. Inerentemente al decreto di citazione a giudizio, invece, in relazione all’art.1 comma 7 della legge delega, viene previsto che la notifica debba avvenire nelle mani proprie dell’imputato, ovvero, attraverso l’utilizzo di altre soluzioni (per esempio, la consegna nelle mani del familiare convivente), che permettano allo stesso di essere messo a conoscenza della data, del luogo del processo e della evenienza che, in sua assenza, la decisione sarà egualmente assunta.
Il complesso normativo afferente alle notificazioni all’imputato, si presenta come indubbiamente complesso ed articolato, già dal primo contatto con l‘Autorità Giudiziaria, ragione per cui, alcune zone d’ombra che avvolgono le innovazioni sopra citate, contenute nella legge delega di specie, necessiterebbero di essere schiarite in maniera lineare e chiaramente comprensibile, per evitare di generare confusione ed incorrere in errori, spesso esiziali, per le sorti delle persone coinvolte in un processo. Introducendo per l‘imputato la possibilità di eleggere domicilio presso un proprio recapito telematico, si omette di specificare, ad esempio, se debba intendersi esclusivamente un indirizzo pec, ossia di posta elettronica certificata, di cui ancora la maggior parte delle persone non è dotata, o se risulti essere sufficiente un semplice indirizzo e-mail.
Traghettare l’appesantita macchina del processo penale italiano verso l’era della digitalizzazione e, si spera, di una crescente ed accettabile efficienza del sistema giustizia, presuppone un percorso accidentato e lastricato di insidie più o meno preventivabili, in cui l’Esecutivo di Mario Draghi, avrà l’arduo compito, in fase di attuazione della legge delega in questione, di riuscire a riparare e superare le numerose falle che impediscono da molto tempo ormai, la velocizzazione e lo snellimento della materia processuale penale, compiendo un dignitoso contemperamento di interessi e diritti in gioco, tenendo sempre a mente il terreno esistenziale minato entro su cui si muovono i protagonisti coinvolti ed i loro affetti e di quanto, l’attesa logorante di giungere ad una decisione definitiva, possa rischiare di mettere a repentaglio seriamente la loro sopravvivenza.
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