Giustizia
La Consulta definisce illegittimo attribuire il cognome del padre in automatico
Svolta storica della Corte Costituzionale che stabilisce come i figli debbano assumere il cognome di entrambi i genitori salvo che gli stessi decidano diversamente
Storica pronuncia della Corte Costituzionale che ha definito come illegittima e discriminatoria, in quanto lesiva della stessa identità del figlio, la regola secondo la quale, in maniera del tutto automatica, ad essere attribuito per primo è il cognome del padre. In ottemperanza ad una condizione di eguaglianza di entrambi i genitori e per privilegiare in maniera effettiva l’interesse dei figli, infatti, stando a quando stabilito dalla Consulta, la scelta sul cognome da attribuire, rappresenta un fattore imprescindibile capace di incidere sulla identità personale della prole, e deve essere concordato e condiviso sia dalla madre che dal padre.
Testualmente, il comunicato stampa, diramato dall‘Ufficio Comunicazione e stampa della Corte Costituzionale qualifica come” Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre“. Una pronuncia assunta in Camera di Consiglio, durante una giornata, quella del 27 aprile, interamente dedicata ad esaminare le questioni di legittimità costituzionale inerenti alle norme che disciplinano proprio l’attribuzione del cognome ai figli.
Più specificamente, la Consulta ha vagliato la disposizione che prevede che, in assenza di accordo tra i genitori, venga attribuito il solo cognome del padre, e non quello di ambedue i genitori.
La questione di legittimità costituzionale
Mentre si attende che la sentenza venga depositata, nel comunicato stampa, si apprende che tali norme sono state dichiarate illegittime, perché in contrasto con gli articoli 2, 3, 117, comma primo (quest’ultimo richiamante gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) della Costituzione.
Il caso di specie riguardava il Tribunale di Bolzano, il quale aveva richiesto un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 262 c. I c.c., di fatto, operando una censura nella misura in cui non permetteva ai genitori, di attribuire al momento della nascita, al figlio, unicamente il cognome della madre, ovviamente avendo ampiamente condiviso la scelta. Chiamata in causa, la Corte Costituzionale, con ordinanza datata 11 febbraio 2021, n.18, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, I c. del codice civile, circoscrivendola al passaggio in cui prevede che, in mancanza di un accordo che pattuisca diversamente tra gli stessi genitori, sia imposto che alla nascita venga trasmetto al figlio solo il cognome del padre e non di entrambi i genitori.
Alla luce di questo storico orientamento giurisprudenziale, i figli d’ora in poi potranno assumere il cognome di tutti e due i genitori, secondo l’ordine stabilito dagli stessi, salvo che non addivengano ad un accordo che stabilisca diversamente. In casi di difetto di un accordo a riguardo, è previsto l’intervento del giudice che opera secondo quanto disposto dall’ordinamento giuridico. L’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte, riguarda le norme che in automatico prevedano la trasmissione del cognome paterno per i figli nati nel matrimonio, fuori ed adottivi. Si rimanda al legislatore l’attività di disciplinare quanto contestualmente riferito agli aspetti concreti alla decisione.
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