Giustizia
Il nuovo processo civile diviene legge. Cosa cambia realmente
La Camera ha approvato il testo del disegno di legge per la riforma del processo civile, concedendo quindi la fiducia chiesta dal Governo Draghi. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha così raggiunto quanto preannunciato con la stesura di questo fondamentale provvedimento legislativo: la semplificazione degli adempimenti e la velocizzazione dei tempi processuali. L’obiettivo primario è quello di realizzare entro i prossimi 5 anni una riduzione del 40% della durata dei processi, in ossequio a quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, condizione vincolante ed imprescindibile per l’attività dell‘Esecutivo, ed unica via percorribile per ottenere i finanziamenti del Recovery Plan. L’Italia, dunque, calendarizza i prossimi impegni nei confronti dell’Unione Europea, alla luce di un cambio di marcia ambizioso, ma molto complesso da mettere in pratica nel medio termine. Una riforma, questa, che richiama all’ordine e ad una profusione massima di impegno principalmente la parti processuali, gli avvocati e i giudici, i quali saranno coinvolti da scadenze assai più stringenti rispetto alla situazione attuale. La reazione della Cartabia immediatamente dopo l’approvazione della riforma da parte della Camera ha sostanzialmente manifestato l’intenzione del Governo di voler provvedere con celerità ad una attuazione della legge delega, affermando che le cause civili, dovranno svolgersi in tempi più rapidi, baypassando anche la fase del giudizio, quando questa non risulti essere necessaria.
La riforma in sintesi
Il nuovo provvedimento legislativo prevede di giungere alla prima udienza già con la definizione dell’oggetto della controversia, sia nelle domande che nelle eccezioni delle parti, così come nelle richieste di assunzione delle prove. I principali articoli del Codice di Procedura Civile interessati dispongono che : “I fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda vengano «esposti in modo chiaro e specifico» nell’atto introduttivo sia di citazione che del ricorso e che dovranno essere indicati i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione. L’attore, così come anche il convenuto, nella comparsa di risposta, dovrà prendere posizione in maniera analoga sulle richieste di controparte, indicando i propri mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi.”
Una differenza rispetto al processo odierno, in quanto ,le parti ,per conferire validità all’introduzione del giudizio, dovranno manifestare prontamente le proprie ragioni, delineando in maniera precisa i confini delle richieste entro cui il giudice sarà chiamato a decidere. Ragione per la quale, dal pacchetto normativo di specie vengono previsti termini intermedi, per consentire al giudice di poter disporre provvedimenti utili, sin dalla prima udienza, a tratteggiare la direzione della controversia, ammettendo le prove, decidendo velocemente sulle stesse e utilizzando l’efficace strumento della mediazione tra le parti.
Tempi e termini per il primo grado del giudizio civile
La cosiddetta prima udienza, o udienza di comparizione, cioè quella in cui le parti, presentandosi, espongono le proprie ragioni, suffragate da elementi a sostegno delle stesse, dovrà essere fissata entro e non oltre il termine di 120 giorni. Mentre il termine per la comparizione delle parti non dovrà essere inferiore ad 80 giorni;
ancora, le domande riconvenzionali, così come pure le eccezioni non rilevabili d’ufficio, o le chiamate in causa di terzi, dovranno tassativamente essere presentate (a pena decadenza), nella comparsa di risposta, che dovrà, a sua volta, essere depositata minimo 40 giorni antecedenti alla prima udienza;
le eccezioni di controparte, potranno essere replicate entro il termine perentorio di 10 giorni precedenti all’udienza di comparizione;
Il giudice, su richiesta delle parti, dopo l’udienza di comparizione, potrà concedere fino a 30 giorni per la produzione di documenti e l’indicazione dei mezzi di prova. Una proroga di ulteriori 20 giorni , in caso di di prova contraria;
la seconda udienza, dovrà essere fissata entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo di questi termini. In tale circostanza, il giudice emetterà un’ordinanza per l’ammissione delle prove, fissando i termini utili all’istruttoria ,o per la discussione della causa, qualora non ci fossero prove da assumere; quando il giudizio non può essere prontamente deciso, per la complessità della causa, il giudice fisserà un apposito ‘calendario del processo, tenendo conto degli adempimenti da svolgere, come per esempio, una Ctu , ai fini di riuscire a stabilire l’esatta tempistica; Tuttavia, il tempo disponibile l’assunzione delle prove non dovrà durare oltre i 90 giorni.
Il processo civile e i tempi della sua decisione
La riforma del processo civile incide anche sulla sua fase decisoria. Non vi sarà più l’udienza di precisazione con le conclusioni e nemmeno quella per il giuramento del Ctu. Inoltre, le modalità telematiche introdotte durante la Pandemia da Covid-19, che hanno permesso di presentare soprattutto trattazioni scritte e svolgere udienze da remoto, vengono assimilate totalmente dalla struttura processuale civile. Dopo la trattazione e l’istruzione della causa, il giudice potrà concedere alle parti, termini perentori, per assicurare il contraddittorio precedente al giudizio. In particolar modo: fino a 60 giorni per depositare note scritte di precisazione delle conclusioni; fino a 30 giorni per depositare le comparse conclusionali, eccezion fatta per la rinuncia espressa delle parti; fino a 15 giorni per depositare repliche, salvo che non siano le parti stesse a rinunciare espressamente.
Infine il deposito della sentenza non potrà superare i successivi 30 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine concesso alle parti, per il giudizio monocratico, 60 giorni, per la composizione giudicante collegiale.
Si attendono da parte del Governo i decreti delegati di attuazione, che dovrebbero essere adottati entro i prossimi 12 mesi. Sebbene la riforma relativa al diritto di famiglia e al processo esecutivo entrerà in vigore dal 180° giorno successivo alla pubblicazione della legge delega in Gazzetta Ufficiale. Giova ricordare che vengono irrobustiti anche i cosiddetti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui la negoziazione assistita, la mediazione. Misure valide ed utili per concludere la disputa evitando di approdare al processo civile vero e proprio, ma consentendo alle parti di definire ugualmente un accordo, raggiunto dopo gli incontri necessari a soddisfare i reciproci interessi. Per questo vengono stanziati incentivi fiscali, volti perseguire modalità stragiudiziali. Pensiamo al rafforzamento dell‘Istituto della responsabilità aggravata, e alla previsione di un filtro più intransigente nel grado di Appello e di Cassazione, per scremare tutte quelle impugnazioni che siano manifestamente infondate, dichiarate, quindi, inammissibili.
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