Giustizia
Il decreto ingiuntivo fai da te: contro la Costituzione ed i debitori
Con disegno di legge n.755 presentato al Senato della Repubblica ad iniziativa dei senatori Ostellari, Romeo, Pillon, Emanuele Pellegrini e Candura in data 7.08.2018, si intende proporre una nuova procedura che consenta, senza l’intervento del Giudice, di rendere un provvedimento giurisdizionale : il decreto ingiuntivo.
In altre parole l’avvocato non solo redige il ricorso, ma motu proprio compone anche il relativo decreto ingiuntivo: del giudice in questa fase non ce n’è bisogno.
Si intende inserire un nuovo articolo nel seno del codice di procedura civile il 656 bis, che diminuisce anche i tempi di proposizione dell’atto di opposizione: non più 40 giorni, bensì 20 giorni che, se decorrono senza che l’ingiunto dovesse proporre l’opposizione, il decreto acquista efficacia esecutiva.
Il Giudice, secondo quanto si argomenta nel seno del disegno legge, interviene solo quando l’ingiunto propone l’opposizione, che non va redatta con le forme della citazione a comparire, bensì mediante ricorso.
Il Giudice senza istruttoria in prima udienza, qualora l’opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concede l’esecuzione provvisoria, con un’ordinanza non impugnabile, tra l’altro anche con condanna alle spese di giudizio, rafforzata con un multiplo rappresentato da una pena pecuniaria irrogata sul presupposto che l’opposizione proposta fosse temeraria.
Si tratta di un disegno di legge, come è illustrato nell’introduzione, che ha la finalità di accelerare i tempi per l’ottenimento di un provvedimento monitorio e per ridurre e snellire l’arretrato civile.
Uno strumento giuridico, dunque, che consente agli operatori economici di dipanare le complicate procedure per la realizzazione di un credito( litigation risks) e che pone il nostro paese “in linea con quelli europei, senza perdere in tema di competitività e per dissipare un isolazionismo commerciale.”
Qualora non dovessero sussistere i presupposti, vi è una responsabilità civile e disciplinare dell’avvocato che dovrà rimborsare le spese di giustizia ed i danni all’ingiunto, recita l’altro articolo del mentovato disegno di legge: art. 656 ter
Si tratta di strumenti processuali ingegnati contro il debitore e per evitare che lo stesso si possa compiutamente difendere, come avviene nell’attuale sistema, che beneficia comunque dell’intervento e della mediazione del Giudice.
È scritto questo disegno di legge probabilmente nell’interesse delle banche che, per esempio, con semplici saldaconto o parziali estratti di conto corrente potranno cucirsi decreti ingiuntivi come e quando desiderano.
È un’arma micidiale perché, ottenuta l’immediata esecutività nella prima udienza senza istruttoria, i creditori potranno iscrivere ipoteca giudiziale e dunque distruggere il debitore, che si vedrà anche segnalato alla centrale rischi.
Occorre attendere solo la sentenza per capovolgere e ridiscutere un’ordinanza di provvisoria esecuzione, che potrebbe essere fallace se, per esempio, si dovesse appurare che la banca abbia incamerato interessi non dovuti perché usurari o perché la fattura, (se si pensa ad una fornitura merci), non possa considerarsi tale, in quanto formulata senza indicare specificamente la partita di merci o accompagnata da un documento di trasporto inesistente.
Dunque siamo alla giustizia fai da te, ad uso e consumo del creditore.
Ma è un ossimoro, perché senza l’intervento del Giudice terzo non esiste e non è concepibile un provvedimento giurisdizionale.
Dimentica il redattore del disegno di legge che il Giudice può anche sospendere oggi una richiesta monitoria, quando le prove addotte non sono concludenti. Può anche respingerla, segno inequivocabile della necessità di un controllo che il legislatore attento aveva previsto per comporre e mediare gli interessi in contesa, senza privilegiarne nessuno.
Invece con questa riforma scritta sotto dettature delle banche(è infatti stata salutata come rivoluzionaria dal sito ex parte creditoris, come noto, molto vicino agli istituti di credito) si conculcano e disattendono gli interessi della parte più debole.
La mediazione del Giudice è necessaria:
1. perché lo stessa si ritenga competente;
2. perché valuti le prove addotte( per esempio, le fatture possono essere generiche, la banca ha solo depositato parte degli estratti conto senza il contratto, l’avvocato ha adottato un coefficiente parcellare non confacente alla prestazione resa).
3. Perché sospendi o rigetti la richiesta monitoria, quando non si convince che il corredo probatorio sia sufficiente.
Questa mediazione, se manca, vi è la lesione dell’art. 111 della Carta Costituzionale e dell’art. 24 : si pensi al caso che, in ragione del decreto ingiuntivo, si sia iscritta un’ipoteca giudiziale, che potrà cancellarsi solo con una sentenza passata in giudicato.
Ritenere che il Giudice senza istruttoria possa concedere la provvisoria esecuzione e imporre che l’opposizione non debba formularsi mediante citazione, bensì con ricorso, significa abbattere ogni garanzia processuale per il debitore, privarlo di ogni compiuta difesa, in dispregio del fondamentale principio del contraddittorio.
È un ordigno processuale che affossa ed abbatte ogni difesa.
Bisogna con tutte le forze bloccare questa iniziativa legislativa.
Il profossor Bruno Capponi, che ha scritto e diretto un bellissimo libro, composto a più voci- Il procedimento di ingiunzione Zanichelli editore– ci ricorda che l’ordinanza provvisoriamente esecutiva concessa senza aver ascoltato il debitore( inaudita altera parte) ha ancora oggi profili di incostituzionalità. Infatti il Giudice è solo quando la concede e non vi è parità di armi tra creditore e debitore.
Che dire dell’avvocato che redige il ricorso e compone il decreto? Se la canta e se la suona?
Ma ne vien fuori una musica orrenda che stona: questa volta si è andati al di là dello spartito.
Con tutte le forze democratiche bisogna disinnescare questo ordigno processuale che conferisce un potere contro la Costituzione e l’interesse dei più deboli.
Biagio Riccio
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