Giustizia

Cita Elie Wiesel e Primo Levi per negare la Shoà

12 Ottobre 2017

All’ingresso perquisiscono con pignoleria la sua borsetta, la signora, con un mantello ed un grosso faldone grigio sottobraccio che la ingolfano, sbuffa insofferente. Al metal detector si è già formata una piccola fila quando l’addetta alla sicurezza del tribunale di Monaco di Baviera ha terminato il suo compito. È venerdì 6 ottobre 2017.

La signora è Sylvia Carolina Stolz, nata il 6 agosto 1963, ex avvocatessa, tra l’altro del negazionista dell’Olocausto Ernst Zündel. Compagna dell’ex terrorista delle RAF e poi avvocato per il partito neonazista NPD ed egli stesso revisionista, Horst Mahler, attualmente in carcere in Germania, dopo aver cercato inutilmente di avere asilo in Ungheria. Anche Sylvia Carolina Stolz ha subito una condanna a 3 anni e 3 mesi per incitamento delle masse, ingiurie e coartazione, con divieto di esercitare la professione per 5 anni, inflittale dal Tribunale regionale di Mannheim e passata in giudicato il 7 ottobre 2009. Ad essa è seguita la perdita definitiva dell’abilitazione e la cancellazione dall’Albo professionale il 13 settembre 2009, con effetto definitivo dal 16 novembre 2011. Sylvia Carolina Stolz aveva tra l’altro firmato un atto giudiziario con „Heil Hitler“.

Torna ora in Tribunale per il giudizio d’appello contro una seconda condanna del 24 febbraio 2015 del Tribunale di Monaco. Dopo 4 udienze la seconda camera penale presieduta dal Giudice Rieder, alla presenza di pochi sparuti giornalisti ed una decina di persone del pubblico di supporto, l’aveva condannata per negazionismo ad 1 anno ed 8 mesi senza sospensione alla condizionale, per l’abuso di titolo ad una multa complessiva di 1200 euro (120 giorni a 10 euro l’uno) e la assolse solo dal reato di diffamazione.

I fatti risalgono al 23 novembre 2012, durante la 8ª Internationale Anti Zensur Konferenz di una Antizensurkoalition a Coira Sylvia Carolina Stolz aveva tenuto una relazione pubblica di 90 minuti in cui sostanzialmente negava la veridicità della Shoà ed indicava che al Processo di Norimberga gli alleati non citarono nessun lager con camere a gas. Del suo intervento venne fatta una ripresa completa e l’avvocato bernese Daniel Kettinger il 16 gennaio 2013 presentò una denuncia penale al procuratore del Canton Grigioni, che trasmise gli atti alla Procura di Monaco. La Stolz cercò di contrattaccare diffondendo in internet il 22 gennaio 2013 sul sito anti-zensur.info una propria replica; ma non le servì ad evitare che il 28 ottobre 2013 la Procura tedesca presentasse una richiesta di rinvio a giudizio. Da imputata il 6 dicembre tentò di difendersi con una memoria scritta su carta intestata come avvocatessa dove solo in una nota a piè di pagina, in caratteri minuti, chiariva “Dal 16 dicembre 2011 esclusa dall’avvocatura nella BRD per cosiddetta negazione dell’Olocausto avanti al Tribunale”; inoltre in calce all’indicazione della località di residenza Ebersberg compariva un altro rinvio ad una nota 2 in caratteri altrettanto piccoli che recitava “Deutsches Reich”. Finì così per tirarsi addosso un secondo rinvio a giudizio nel febbraio 2014 con l’accusa di esercizio abusivo della professione.

L’appello che si svolge ora innanzi alla quarta camera penale dello stesso Tribunale, presieduta dalla giudice Holstein, è stato ammesso solo sull’entità della pena. Capelli bianchi brizzolati e larghi occhiali, l’imputata è difesa di nuovo dall’avvocato Wolfram Nahrath, (impegnato anche a fianco dell’imputato Ralf Wohlleben nel processo per i crimini del gruppo neonazista Clandestinità nazionalsocialista), che annovera un passato nella neo-nazista Viking Jugend; secondo difensore l’avvocato Martin Kohlmann, già candidato a sindaco nel 2013 alla lista “filo patriottica” Pro Chemnitz e prima ancora militante nei partiti di estrema destra DSU e Republikaner. La prima udienza si è già svolta il 18 settembre. L’imputata ottiene di poter leggere una memoria difensiva. Per circa quattro ore insiste -come già aveva fatto in primo grado- che si deve cancellare il procedimento: l’accusa non sarebbe sostanziata poiché la normativa contro il negazionismo del terzo comma del paragrafo 130 del codice penale tedesco ha una formulazione indefinita che la renderebbe illegittima. La norma, ribadisce la Stolz, rimanda all’articolo 6 del codice penale tedesco sui diritti dei popoli che definisce il reato di genocidio, ma non dà certezza di quali affermazioni costituiscano reato e quali no. La legge non definisce quale fosse effettivamente la dimensione dell’Olocausto, elencandone i luoghi, numero dei morti e circostanze dei decessi, perciò -sussume- non ci sarebbe certezza del reato. Il giudice non può assicurare un trattamento equo all’imputato decidendo che c’è stata una negazione dell’Olocausto, perché la legge non specifica quali circostanze egli deve porre alla base del suo giudizio. Così, sentenzia la Stolz, la norma impone un freno alla libertà di pensiero non permettendo di mettere in discussione una realtà storica artificiosamente cristallizzata; chi ci prova è bollato come pseudo scienziato e sottoposto all’arbitrio dei giudici. Un modo di argomentare non nuovo e solo apparentemente logico; tanto che la Corte Costituzionale tedesca il 4 novembre 2009 ha già ribadito la legittimità della legislazione esprimendosi sul quarto comma dell’articolo 130 del codice penale.

Riprendendo a raffica citazioni altrui, estraniate dal loro contesto, l’imputata di fatto nega in aula -usando accuratamente sempre il discorso indiretto- che ci sia certezza sulla realtà acclarata dell’Olocausto. Per dimostrarlo chiede strumentalmente quali affermazioni sarebbero accettabili e quali no, allineandone diverse che pongono tutto in discussione. Cita tesi secondo cui le porte delle camere a gas di Auschwitz essendo state di legno non sarebbero state a tenuta stagna e non avrebbero potuto reggere la pressione dei moribondi; altre che indicano che non sono state trovate tracce di acido cianidrico nel terreno; altre ancora che escludono che il rogo delle masse di cadaveri nelle fosse comuni potesse essere alimentato dal grasso dei corpi in cremazione. Oltre a noti revisionisti come Ernst Nolte e Robert Faurisson, arriva a menzionare persino, Simon Wiesenthal, Elie Wiesel e Primo Levi e pure l’ex direttore dell’archivio dello Yad Vashem, Schmuel Krakovski. Tutti avrebbero presentato realtà diverse dei fatti, Krakovski stesso poi avrebbe detto -riporta- che più della metà delle testimonianze degli archivi dell’istituzione israeliana per la conservazione della memoria della Shoà erano inaffidabili perché avrebbero riferito sentiti dire o fantasie.

Il Procuratore, il dottor Strafner, dopo un po’ cerca di fermarla chiedendo se le è noto che il processo è chiuso e il giudizio verte solo sull’entità della pena. Sylvia Carolina Stolz replica “chiuso ma non passato in giudicato” e poi polemica “sarà poi veramente chiuso?”.
Nel pubblico solo tre persone chiaramente vicine all’imputata. Il più anziano con difficoltà di udito ha ottenuto dai giudici il permesso di sedere davanti; ciò nonostante una guardia lo deve scuotere due volte perché si appisola. Al bavero ha una spilletta che indica essere un simbolo della “Grande Germania”. Poi fuori in una pausa un altro accompagnatore discetta con lui che la grande Germania comprende l’Austria, per piccola Germania si intende invece senza.

La Corte ha fissato altre due udienze nei pomeriggi del 26 ottobre e del 9 novembre. Nella prima l’imputata avrà ancora modo di continuare per un’ora circa la sua difesa. Si è impegnata a dare copia del suo pamphlet alla Corte ed all’accusa. Tutto quello che ha già detto, riferisce però il Procuratore Strafner dopo l’udienza, è irrilevante al fine del giudizio, il reato è già stato accertato. Ha oberato la Giustizia per un lustro.

 

 

Foto di copertina: dettaglio del monumento alle vittime nel piazzale dell’appello dell’ex campo di concentramento di Dachau; foto dell’autore.

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