Fisco

Sisma 90. Le approssimazioni del MEF: sufficiente una Circolare

11 Luglio 2015

Secondo quanto riferito ai deputati siciliani Berretta e Zappulla dal sottosegretario all’economia, Paola De Micheli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze  avrebbe ritenuto non necessario emanare un decreto attuativo per procedere al rimborso delle somme pagate dai contribuenti siciliani a seguito del sisma del 90.

Sarebbe invece sufficiente invece la circolare ministeriale con cui si autorizza l’Agenzia Centrale delle Entrate, tramite i suoi uffici e dirigenti delle sedi di Catania, Siracusa e Ragusa, a procedere in ordine di presentazione delle istanze al relativo rimborso. In base a questa procedura, sarebbe già stato eseguito il pagamento di 105 domande.

Fa piacere che dopo la mia segnalazione qualcosa si sia finalmente mosso sul tema ma la risposta fornita dal sottosegretario mi pare molto approssimativa e rischia di creare un ennesimo caos sull’argomento.

La legge di stabilità aveva giustamente previsto l’emanazione di un decreto attuativo proprio per stabilire i criteri di assegnazione dei fondi stanziati, in considerazione del fatto che si sarebbe dovuto stabilire, soprattutto, l’effetto della nuova disposizione sulla miriade di contenziosi pendenti avanti le commissioni di merito ma anche dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.

Invece, si fa semplicemente riferimento a una circolare ministeriale con cui si autorizzerebbe gli uffici territoriali a procedere al rimborso in ordine di presentazione delle domande.

Esaminando quanto affermato dal sottosegretario sembrerebbe quindi che il rimborso sarà erogato, in ordine di arrivo delle domande, solo nei confronti di quei contribuenti che hanno presentato l’istanza di rimborso nei termini previsti dalla stabilità 2015 (entro il 1° marzo 2010) ma che non hanno proposto impugnazione avverso il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi.

Per chi invece ha proposto impugnativa avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso (avvenuta sempre entro i termini stabiliti dalla stabilità 2015 ovvero entro il 1° marzo 2010)?

Nulla si dice.

In pratica, così stando le cose, il contribuente che per esempio abbia affrontato, sobbarcandosi i relativi costi e spese, tre gradi di giudizi per veder riconosciuto il diritto al rimborso (giudizio pendente in cassazione) verrebbe invece scavalcato da chi ha proposto l’istanza di rimborso ma ha ritenuto di non coltivare la relativa impugnativa.

Una situazione paradossale, anche perché l’intento della norma inserita nella legge di stabilità era anche quello di liberare le commissioni tributarie siciliane dal pesantissimo carico derivante dall’esame delle istanze di rimborso.

Niente si dice anche per quei contribuenti che hanno già ottenuto a loro favore una sentenza passata in giudicato.

Spero che vivamente il Ministero dell’Economia corregga il tiro, perché un esame così superficiale della vicenda non è proprio accettabile.

E’ ora che si facciano le cose sul serio.

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