Partiti e politici

La moneta falsa della riforma del processo civile

25 Luglio 2021

Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali, ha scritto un articolo ampiamente condivisibile sulla riforma Draghi / Cartabia della giustizia penale. Quelli sollevati da Tondelli, e da molti altri, sono interrogativi giusti.

Mi stupisce però che, nel dibattito sulla giustizia, nessuno parli delle conseguenze della riforma Draghi/Cartabia contenuta nella “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile”  che all’art. 8   tratta del processo di esecuzione. Si scrive sul procedimento esecutivo immobiliare e si cerca di peggiorare, sotto traccia, all’italienne (vedi nota 1) la situazione di 120 mila famiglie che oggi hanno la casa di abitazione (la cosiddetta prima casa) in esecuzione immobiliare. 120.000 famiglie vuol dire 600/700.000 cittadini italiani coinvolti, numero destinato a crescere fortemente con la fine dei provvedimenti straordinari collegati alla pandemia.

Il governo, nella fretta di far passare il PNRR, propone una norma confusa, che aprirà la strada alle interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli ai debitori, come già denunciato in questo video dal senatore Lomuti, membro della Commissione Giustizia del Senato.

Nella “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile” due senatori hanno perfino cercato di inserire l’emendamento 8.25 che citiamo per esteso, per farne riconoscere l’ingiustizia e la violenza: “sia riformulato l’art. 560 del codice di procedura civile escludendo il diritto ora riconosciuto al debitore esecutato di occupare l’immobile pignorato durante tutto il periodo di durata dell’esecuzione fino alla pronuncia del decreto di trasferimento”. Si è poi sviluppata, anche sui media, una polemica tra gli originali propugnatori dell’emendamento e un senatore ha ritirato la sua firma. Quest’ultimo fa delle interessanti affermazioni su un quotidiano  : “L’emendamento al testo di riforma del processo civile è stato sollecitato dall’Associazione Bancaria Italiana” e “trova una sponda governativa in una delle disposizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella quale si parla dell’abolizione delle «disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva».

All’articolo 8 sono registrate 33 proposte di emendamento , fino ad arrivare alla Proposta di modifica 8.34  presentata dal Governo.

GLI EMENDAMENTI CHE DANNEGGIANO I DEBITORI ECCOLI PUNTO PER PUNTO

Per tener fede al titolo dell’articolo prenderemo in esame l’emendamento del governo, con i sub emendamenti dal 8.34.1 al 8.34. 12   presentati ad integrazione dell’emendamento del Governo.

Una sola avvertenza prima di iniziare l’esame  del testo e degli emendamenti:  alcuni di questi emendamenti sono confusi, al limite della sgrammaticatura e della mancanza di conoscenza delle norme fondamentali sull’argomento: in realtà sono sgrammaticature e ignoranza volute. Sono agganci potenziali per interpretazioni giurisprudenziali che andranno, sentenza dopo sentenza, ordinanza dopo ordinanza, a corrodere l’equilibrio fra creditori e debitori. Si tenterà di ripetere lo schema seguito fra il 2014 e il 2018 per annullare le leggi che tutelavano i consumatori dall’usura bancaria, con un’ampia azione giurisprudenziale, di lobbying e di storytelling.

L’emendamento del governo esordisce al punto a) con un’affermazione lapidaria, “abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva”. Anche se riferita a  specifici adempimenti, costituisce un aggancio per chi vuole demolire la formulazione attuale del 560 cpc e reintrodurre gli sloggi prima dell’atto di trasferimento. Giustamente la senatrice Gaudiano Felicia, componente della Commissione Giustizia, con l’emendamento 8.34/1  ne raccomanda la soppressione

LA DIFFERENZA TRA QUESTA PROPOSTA DI LEGGE E IL 560 CPC, RISULTATO DI UN LAVORO COMUNE TRA ASSOCIAZIONI, PROFESSORI UNIVERSITARI,  AVVOCATI, MAGISTRATI E LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Ma l’emendamento del governo raggiunge il capolavoro col capoverso, che trascrivo integralmente, per far capire come non siamo di fronte a persone incapaci a scrivere ma a furbastri che vogliono lasciare agganci per realizzare quello che non avrebbero mai il coraggio di affermare apertamente: “prevedere che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell’aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti;”. Alle scuole superiori con un componimento del genere avrebbero preso un bel 3 in Italiano.

Per capire come vogliono imbrogliare le carte basta andarsi a rileggere la cristallina formulazione del nuovo 560 cpc, risultato di un lavoro comune tra associazioni, professori universitari,  avvocati, magistrati e legislativo del Ministero della Giustizia.

…… 2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

5. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.

6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. ………… 7. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

8. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.”

Giustamente il senatore Lomuti, con l’emendamento 8.34, chiede di sopprimere il capoverso e). Vengono poi proposti, dallo stesso senatore Lomuti con l’emendamento 8.34/7, dai senatori Cirinnà e Mirabelli con gli emendamenti 8.34/4 e 6, e infine dal senatore Pesco con l’emendamento 8.34/12, delle soluzioni che, in mancanza della volontà da parte del governo di abolire il pasticcio, ne limitino quantomeno i danni.

Riportiamo, per evidenziare la linearità e la chiarezza degli emendamenti rispetto al testo del governo, l’emendamento Pesco: ”alla lettera e) sostituire le parole: «al momento dell’aggiudicazione, ferma restando» con le seguenti: «al momento del trasferimento. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Resta ferma» e dopo le parole: «in uno stato di buona conservazione» inserire le seguenti: «per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,»;

COME ALCUNI SENATORI STANNO CERCANDO DI LIMITARE I DANNI E DIFENDERE CREDITORI E DEBITORI

I capoversi a) ed e) dell’emendamento del governo possono essere definiti SUBDOLI per colpire, senza dirlo, ulteriormente la parte più debole: i debitori.

Il capoverso f) non ha altra possibile definizione che quella di essere una NORMA FOLLE, scritta per soddisfare le condizionalità imposte dal PNRR ma totalmente estranea alla realtà di ciò che avviene nelle aste dopo la legge 132/2015 che impone, per accelerare (anche allora!) l’iter delle procedure di vendita, uno sconto del 25% sul valore di perizia fin dalla prima asta, e un ribasso del 25% ad ogni successiva asta.

Riporto per intero il testo del governo, anche per far notare come, finita la necessità di imbrogliare le carte, chi ha scritto l’emendamento recuperi, miracolosamente, la capacità di scrivere in italiano con chiarezza e recuperi, perfino, la capacità di usare la punteggiatura: “f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l’obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell’esecuzione esercita una diligente vigilanza sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento”.

Sono pronto a scommettere, e spero che poi Mirko Frigerio di Astasy mi supporti fra due o tre anni con i suoi dati precisi, che, se l’emendamento passasse così come scritto, fra un anno sarebbe normale comprare un appartamento messo all’asta al 25% del valore di perizia (forse escluso il centro e il semicentro di Milano e di qualche città di interesse turistico).

E’ una follia talmente folle che perfino i due estensori dell’emendamento 8.25, che, come fa capire il senatore intervistato da La Nuova Ferrara , interpretano fedelmente le volontà dei creditori, propongono con l’emendamento 8.34/9 di sopprimere la lettera f). La stessa proposta di soppressione troviamo nell’emendamento8.34/8 dei senatori Mirabelli, Cirinnà.

E,’ però, opinione comune che questa follia di un’ulteriore accelerazione dei tempi delle esecuzioni, suggerita da chi probabilmente non conosce nemmeno i dati delle aste immobiliari, sia introdotta perché riconducibile alle condizionalità del PNRR. Quindi  il governo potrebbe insistere su questa follia, dannosa anche per i creditori, ma che ha evidentemente sponsor in Europa e nei fondi speculativi.

Ancora una volta le associazioni dimostrano di avere più equilibrio di chi ha scritto l’articolato per il governo e, insieme al senatore Pesco, hanno formulato un emendamento che, quantomeno, limiterebbe i danni: emendamento 8.34/12:   “alla lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «II terzo esperimento attuato nel corso del periodo annuale è effettuato senza automatico ribasso”

Le associazioni, oltre a cercare una limitazione dei danni che causerebbe l’emendamento del governo, hanno elaborato anche delle proposte che continuano, pur nel mutato clima politico, a cercare un equilibrio negli interessi di creditori e debitori.

Le proposte saranno l’argomento del prossimo articolo.

Nota 1

Tutta la vicenda è  una conferma che in Italia c’è sicuramente un’Elite che governa (o quantomeno influenza il governo), non c’è invece una classe dirigente. I concetti per comprendere questa particolarità possiamo trarli dal pensiero di Walter Lippmann: si ha classe dirigente quando il potere è trasparente, quando le responsabilità sono chiare a tutti i livelli. Quando chi ha il potere non si basa su degli stereotipi e non li utilizza per nascondersi dietro ad essi. 

Anche la vicenda descritta in questo articolo, dimostra che “Lo vuole l’Europa”, le piccole furbizie sono il segno inconfondibile della mancanza di una classe dirigente.

 

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