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Mutui in franchi svizzeri invalidi: condannata la Barclays
Mutui in franchi svizzeri invalidi. Condannata la Barclays. Possibilità di rimborso per i risparmiatori. “State attenti ai conteggi della banca!”
Il Tribunale di Roma con ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, procedura nrg. N.R.G. 44182/2015 del 03.01.2017 del giudice Cerenzia, a conclusione di un procedimento civile a cognizione sommaria, per la prima volta ha posto un punto fermo, alla questione dei mutui indicizzati al franco svizzero.
Ci sono dunque delle opportunità concrete, per i vari risparmiatori che, dal 2006 al 2011 avevano una tipologia di contratto un mutuo fondiario (poi tolto dal mercato), con la Barclays Bank, per poi scoprire, che per effetto di un complesso meccanismo di indicizzazione, in caso estinzione anticipata del prestito stesso, avrebbero subito un aumento esorbitante dei costi da sostenere, a seguito del conguaglio da calcolare, non in euro ma in franchi svizzeri.
La decisione del Tribunale capitolino, ha dichiarato la nullità delle clausole contenute nei finanziamenti collegati al franco svizzero, che sono redatte in modo capestro e non chiaro, determinando incertezza e disequilibrio tra le parti del contratto .
Trattasi di una pronuncia di cui potranno beneficiare centinaia di migliaia di risparmiatori e consumatori, che hanno contratto mutui a tasso variabile indicizzati al franco svizzero, che prevedono un doppia conversione, a tutto vantaggio della banca.
L’analisi giudiziaria ha dichiarato che la pattuizione secondo cui, la valuta del credito, quando è indicata nel mutuo, in euro senza alcun altro elemento indicativo dell’incidenza sulla determinazione del capitale residuo, è invalida .
In pratica, nel caso affrontato dal Tribunale, il capitale di credito sulla carta è stato comunicato al mutuatario esclusivamente in euro, mentre in realtà era ed è un capitale in CHF (franchi svizzeri), il che significa che nei casi analoghi a questo, vi sono effetti devastanti sull’economia delle famiglie.
L’ordinanza condanna la Barclays Bank plc al pagamento di 85 mila euro, quale importo da restituire al mutuatario, perché indebitamente percepito, oltre interessi a far data dal 18.12.13 e sino al soddisfo.
Ma andiamo per ordine e spieghiamo il caso, che è simile a molti altri.
Si tratta della vicenda di una coppia romana ,che aveva stipulato, nel 2008, un mutuo con la banca inglese in cambio di un tasso di interesse inferiore a quello praticato sui mutui in euro.
Tuttavia i coniugi, nel 2013 quando decidono di estinguere il prestito da 240 mila euro, in anticipo, per sostituirlo con un altro più vantaggioso, si sono trovati però a fare i conti con il tasso di cambio, e con una forte rivalutazione del franco svizzero, valuta in cui il prestito andava restituito.
Difatti nel richiedere il conto dell’estinzione, i clienti si sono visti addebitati non soltanto i 220mila euro di capitale non ancora rimborsato, ma anche ben 75.800 euro di “conguaglio cambio”.
Di qui il ricorso all’Arbitro bancario e finanziario, che aveva già dato ragione, nel 2015, ai sottoscrittori del mutuo, rilevando, nello specifico, la nullità della clausola di cui all’articolo 7 del contratto, secondo cui , l’importo finanziato teoricamente in euro, doveva essere ricalcolato, alla voce “Tasso di Interesse”, con il parametro di riferimento Libor semestrale in franchi svizzeri. Vale a dire, che si addossava il rischio di cambio solo sui mutuatari.
Il Tribunale di Roma ha confermato la nullità dell’articolo 7, giudicando inoltre che le modalità di calcolo del capitale da rimborsare fossero arbitrarie e poco comprensibili, e definendo “equivoci” i diritti e gli obblighi previsti nel contratto. Questa mancanza di trasparenza, in violazione degli articoli 115 e 116 del Testo Unico Bancario, ha causato “un significativo squilibrio ai danni del consumatore come si evince dall’ingente somma richiesta dalla banca”.
Di qui la condanna a restituire ai ricorrenti quasi 79 mila euro, più 7 mila euro per “responsabilità aggravata”, 390 euro per le spese di lite e 13mila euro per compensi professionali.
Il colosso inglese Barclays ha già annunciato di voler ricorrere in appello contro la decisione.
Già il Tribunale di Milano, con il giudice Dr. Silvia Brat (procedura N.R.G. 2015/47185), aveva constatato, per un caso simile ai coniugi romani, che tale tipologia mutuo era stato redatto con mancanza assoluta del rispetto del criterio della trasparenza e in violazione del comma 35 del Codice del Consumo.
Va detto che sentenza del foro romano, è molto importante perché apre la strada a risarcimenti futuri per tutti quei clienti che hanno firmato contratti di mutuo in franchi svizzeri, senza sapere i costi di cambio. Ricordiamo che Barclays è coinvolta anche nella vicenda Euribor (leggi qui). Caso in cui sono stati manipolati gli interessi sui tassi dei mutui negli anni scorsi.
Dal canto suo, la banca dichiara che impugnerà il provvedimento negativo con un appello, perchè ritiene che i contenuti dell’ordinanza siano immotivati e frutto di una cognizione sommaria che merita approfondimento.
Vedremo!
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