Stabilità 2016. Per i “minimi prorogati 2015” passaggio obbligato al forfetario?
Esaminando il testo del ddl stabilità 2016, approvato ieri in prima lettura al Senato, non si è posto stranamente rimedio alla questione qui segnalata in relazione ai dubbi sorti sul regime fiscale applicabile a partire dal 2016 a coloro che nel 2015 si sono avvalsi del regime dei minimi ex art. 27 DL 2011, n. 98, approfittando della proroga concessa dal decreto mille proroghe.
I dubbi nascono dalla semplice lettura delle disposizioni in discorso, di seguito passate in rassegna.
Il decreto mille proroghe ha previsto che “ In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015″.
L’art. 1, comma 85, richiamato dal decreto mille proroghe prevede che dal 2015 “sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.”
Al comma 88 (norma transitoria) si dice che “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta‘”
Orbene, nel testo del ddl stabilità 2016, come approvato ieri in prima lettura al Senato, nulla si dice in merito ai c.d. minimi prorogati nell’anno 2015, con la conseguenza che, stando alle disposizioni in essere, a questi soggetti non sarebbe più applicabile a partire dal 2016 il regime dei minimi, atteso che l’abrogazione dello stesso è stata prorogata di un solo anno (vedi decreto mille proroghe) e che la norma transitoria prevista dal comma 88 sopra citato, prevede la continuazione del vecchio regime solo per chi già se ne avvaleva al 31 dicembre 2014.
Conseguentemente, per i soggetti che si sono avvalsi del regime dei minimi nell’anno 2015, si aprirebbero dal 2016 le porte del nuovo regime forfettario con tutte le conseguenze peggiorative a tutti note (quali tra tutte: l’aliquota triplicata e l’impossibilità di dedurre i costi realmente sostentuti).
Corre a questo punto chiedersi se si tratta di un semplice difetto di coordinamento (una dimenticanza stranamente confermata anche in Senato) oppure se questo schema sia proprio voluto, il che avrebbe il sapore di una vera e propria beffa, specie se ci si ricorda come si è arrivati alla proroga del vecchio regime.
Staremo a vedere cosa succede alla Camera.
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