Tasse

Robin Tax Incostituzionale. Tu pensa a incassare, poi vediamo

11 Febbraio 2015

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della c.d. Robin Tax (addizionale all’imposta sul reddito delle società, introdotta nel 2008 a carico di determinate categorie di contribuenti operanti nel settore petrolifero ed energetico).

Non voglio addentrarmi sulla correttezza o meno di tale decisione e in particolare sulla conformità di detta imposta alla nostra Costituzione (con tutta probabilità non ne sarei capace) ma vorrei solo esprimere le mie perplessità,  prima da cittadino e dopo da giurista, sulla decisione della Corte di posticiparne gli effetti alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

A mio avviso, si tratta infatti di un precedente pericolosissimo.

La Corte afferma:

“L’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, e successive modificazioni, determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Inoltre, l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire – in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri – determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost

In estrema sostanza, la Corte dice “caro contribuente, è vero, tu hai subito una imposizione illegittima ma lo Stato oggi non è in condizione di restituirti ciò che ti ha indebitamente sottratto, perché se lo facesse dovrebbe reperire altrove quelle risorse che ti ha sottratto, a danno di tutti gli altri cittadini, sicuramente più deboli di te”.

E’ una motivazione che lascia disorientati e non tanto per la mancata restituzione in sé ma perché salvando l’indebito prelievo intervenuto fino alla declaratoria di illegittimità, finisce con l’autorizzare il Legislatore  a introdurre – per assicurare l’equilibrio di bilancio –  imposte anche non rispettose del dettato costituzionale, senza grosse conseguenze, deresponsabilizzandolo.

In pratica: tu pensa a incassare, poi vediamo.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi diventare un brain?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.