Finanza

Sei garante di un prestito? Puoi liberartene. Nullità delle fideiussioni

2 Febbraio 2019

SEI GARANTE DI UN PRESTITO? PUOI LIBERARTENE. SONO NULLE LE FIDEIUSSIONI REDATTE IN MODO CONFORME ALLO SCHEMA ABI. IL TRIBUNALE DI PADOVA CON SENTENZA DEL 29.1.2019 SPIEGA COME DIFENDERSI.

 

Il Tribunale di  Padova, con sentenza del 29 gennaio 2019 (N. R.G. 7767/2018) elenca i criteri e le modalità per far valere la nullità delle fideiussioni redatte in modo conforme allo schema ABI, chiarendo vari aspetti sostanziali e processuali sul tema.

Innanzitutto, ancora una volta con questo provvedimento, viene confermato l’orientamento ormai consolidato, vale a dire che le fideiussioni, che contengono determinate  clausole, generalmente indicate agli artt 2,6 e 8 dei moduli usati in modo uniforme dalle banche, sono da considerarsi in contrasto con la normativa antitrust, in  quanto vietate dall’art. 2 della L. del 10.10.1990, n. 287.

Si ricorda che tale violazione fu accertata dalla Banca d’Italia, con provvedimento n. 55/2005, all’esito dell’istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. 287/1990 nei riguardi dell’ABI (l’associazione delle banche italiane), su parere conforme dell’AGCM, che ha così dichiarato  “ gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” .

-Tradizionalmente, l’art. 2 dei predetti moduli fideiussori sottoposti alla firma della clientela, contiene la cosiddetta “clausola della reviviscenza”, in base al alla quale il fideiussore è tenuto “ a rimborsare alla banca le somme che alla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”. Ebbene con questa pattuizione, così gravosa per il fideiussore, la banca ha la certezza di avere prima o poi la soddisfazione della propria pretesa creditoria, indipendentemente dagli avvenimenti successivi al adempimento;

-con l’art.6, si evidenzia ancora di più uno squilibrio delle posizioni tra banca e fideiussore, quest’ultimo, difatti, rimane schiacciato da un evidente squilibrio contrattuale: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ. che s’intende derogato”;

-poi per ultimo vi è l’articolo 8 che crea un effetto “espansivo ed estensivo” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale in caso in cui il rapporto principale fosse stato dichiarato invalido, stabilendo che “ qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

In riferimento alla decisione in commento, il Giudice di Padova, in occasione di una causa per opposizione a decreto ingiuntivo, in cui,  i fideiussori di una società che si son visti notificare un provvedimento monitorio, si sono opposti allo stesso, sollevando, tra le altre contestazioni, la nullità assoluta e/o parziale delle loro fideiussioni, sulla base delle quali è stato attivato il procedimento di ingiunzione.

Il G.I. ha così risolto diversi dubbi sulla  procedura da seguire per far valere la nullità delle predette fideiussioni redatte su schema ABI, difatti,  ha fornito diverse risposte alle seguenti domande:

–          1) “ Chi è il Giudice competente in materia di fideiussioni nulle in violazione della normativa antitrust?”:

Il Tribunale di Padova, così chiarisce : “ la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità da effettuare con efficacia di giudicato sarebbe di competenza della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Milano se non fosse che gli attori hanno specificamente limitato la loro doglianza al limitato effetto di una eccezione riconvenzionale di nullità  volta a paralizzare la pretesa creditoria della banca convenuta/opposta” ; per cui in tal caso sarà il Tribunale ordinario, che si occupa dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice competente per la cognizione dell’eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dagli attori e non il Tribunale nella Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese. (In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18223 del 21/12/2002).

–          2)” Su chi ricade l’onere della prova?”

Il G.I. così chiarisce: “E’ quindi necessario individuare la parte (fideiussore – istituto di credito) sulla quale gravi l’onere di dimostrare la permanenza della intesa anticoncorrenziale e al fine della invocata declaratoria di nullità.”  Sul punto, il Tribunale si rifà al principio di vicinanza della prova  (Cassazione 13533/2001).

Per cui ricadrà sul cliente /opponente l’ onere di allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’ Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata ne può essere invocato il principio iura novit curia, non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo, nè potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo Magistrato tenuto deontologicamente all’aggiornamento professionale.

“Affinchè  il Giudice possa quindi valutare la relativa eccezione è pertanto fondamentale che colui che eccepisce tale nullità alleghi il provvedimento che ha dichiarato fa nullità  dell’’intesa.”

A tale proposito risulta utile, anche allegare lo schema ABI su cui il modulo è stato redatto in modo conforme e il parere dell’AGCM.

Va poi onerata la banca, che a tale eccezione volesse resistere, il dimostrare che Il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non abbia i requisiti censurati nel 2005. Tale onere  è più facilmente assolvibile dalla banca, la quale è colei che ha predisposto la modulistica contrattuale firmata dal cliente in adesione.

Tuttavia, considerato che il provvedimento della Banca d’ltalia censura solo alcune specifiche clausole, ponendo in evidenza l’ingiustificato sfavore per il cliente, sarà semmai la banca a dover dimostrare quali ulteriori norme contrattuali sono state inserite nel contralto per compensare o attenuare le criticità segnalate dal provvedimento del 2005 cosi da far emergere l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa ed il modello ABI oggetto di censura la cui produzione in giudizio potrebbe consentire un raffronto delle due tipologie di contratti. Eppure, nella pratica accade che oltre alle tre clausole, vi sono delle fideiussioni che presentano patti ancor più gravosi per il fideiussori e non si realizza affatto l’equilibrio sinallagmatico tra le parti contrattuali.

Ciò che rileva, è di certo il dato confermativo che ancora ad oggi, che siamo nel 2019 e, senza soluzione di continuità, le banche perseverano ( nonostante il provvedimento della Banca d’Italia) a fare applicazione di una serie di pattuizione, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale. Ad acclararlo anche la stessa sentenza in commento.

Per cui, nel momento in cui la banca non sarà in grado di soddisfare tale prova, le clausole del contratto devono ritenersi “la plastica reiterazione di una intesa reputata anticoncorrenziale e come tale sanzionata “ad ogni effetto”.

La decisione, poi in modo sintetico ma chiaro, rileva la diversità sostanziale tra il contratto di fideiussione, (oggetto di analisi) e il contratto autonomo di garanzia, affermando che il modulo in questione rientra nella prima qualificazione e che non essendo stata escussa dalla banca nei termini, perchè non si è attivata verso la debitrice principale, come prevede espressamente 1’art. 1957 c.c.., l’istituto di credito è così decaduto.

La banca non potendo invocare la deroga contenuta nel contratto, poichè la relativa clausola è proprio una di quelle oggetto di nullità, in forza del provvedimento della Banca d’ltalia del 2005, la stessa appare decaduta dalla possibilità di agire contro i fideiussori.

–          3)” La nullità delle fideiussioni redatte su schema ABI, è assolutA, nel senso che travolge l’intero contratto, o relativa con conseguente conservazione dello stesso?”

Secondo il Tribunale padovano, la nullità da cui è affetto il contratto è solo parziale e non totale,  questa impostazione deriva dall’esame complessivo della vicenda contrattuale, poiché   ritiene che l’interesse dei fideiussori a garantire la debitrice, permanga anche senza la deroga all’art. 1957 c.c. e perchè tale garanzia ha consentito alla garantita di continuare ad avere credito,  sicchè   i fideiussori avrebbero in ogni caso mantenuto l’interesse a rilasciare la garanzia.

Sta nei fatti che il G.I. ritiene la persistenza dell’interesse al rapporto contrattuale nel suo complesso, pur in assenza della deroga all’art. 1957 c.c., per cui non sussisterebbe la  prova del fatto che senza quelle clausole le parti non avrebbero concluso il contratto.

In ogni caso, anche la nullità parziale della fideiussione, è rilevante per poter liberare definitivamente  il fideiussore dal peso del debito, per cui la contestazione, se ben articolata, può determinare, come nel caso di specie, l’accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso.

  1. Tuttavia, la scrivente  pur non condividendo l’orientamento della conservazione del modulo fideiussorio, ritiene che la sentenza del Tribunale di Padova sia molto importante, perché consolida un aspetto determinante in merito a l’onere della prova. In ogni caso se le clausole risultano comunque nulle e questo è un dato ormai incontestabile, è necessario valutare caso per caso, se anche la nullità della singola clausola possa rendere invalida o meno la pretesa della banca, tenendo sempre presente, che trattasi di un contratto “ a valle”, frutto di un intesa “ a monte” ritenuta in violazione a principi di diritto pubblico economico.

http://www.avvocatomandico.it/

 

 

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