Finanza
Per le Popolari: la celere strada dell’arbitrato per le controversie finanziarie
Era il 9.1.2017, quando le ex Popolari Veneto Banca e Popolare di Vicenza, rendevano pubblico il piano, messo a punto congiuntamente, che prevedeva il parziale rimborso dei risparmiatori che hanno perso gran parte delle loro risorse nel default dei mesi scorsi.
È in corso un grande dibattito, con assemblee delle Associazioni dei piccoli azionisti delle due banche, per valutare questa offerta. Collaborando, come ho già fatto la scorsa settimana, con l’avvocato Matteo Marini di Brescia, molto attivo nel campo del diritto bancario, voglio rendere noto uno strumento utile (quantomeno nelle intenzioni) per la difesa di questi consumatori.
Come noto, le azioni, sfruttando la situazione di debolezza (contrattuale e di informazione) di clienti al dettaglio, furono acquistate dai piccoli risparmiatori, indotti a concludere un’operazione “venduta” come sicura e redditizia.
L’iter a cui i responsabili di filiale e dirigenti si prestavano, non è oggetto di invenzione giornalistica o dei racconti di consumatori adirati, ma di accertamenti della magistratura penale che non ha tardato ad evidenziare come la politica delle ex popolari mirasse alla diffusione di dati non corrispondenti al vero con riferimento all’ammontare del patrimonio, quanto con riferimento al valore delle azioni sociali.
Già le prime lettere, del tutto impersonali, sono giunte ai correntisti, soci delle Banche ex popolari. Le stesse sono state inviate solo ai piccoli risparmiatori, per lo più consumatori e società di persone. Sono, infatti, esclusi dalle proposte le società di capitali, gli investitori istituzionali, gli azionisti che hanno già avviato cause civili, chi è rimasto coinvolto in operazioni di capitale finanziato, soggetti che abbiano ricoperto o ricoprono ruoli rilevanti all’interno dei due gruppi.
Ma l’offerta è al di sotto di ogni aspettativa. Infatti, mentre la Popolare di Vicenza propone di riconoscere 9,00 euro per azione acquistata, la Veneto Banca, propone di pagare il 15% del valore dell’azione al momento dell’acquisto, il prezzo offerto varia quindi da 4.50 a 6.00 euro per azione. Entrambi gli istituti prenderanno in esame l’arco temporale che intercorre dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2016. In questo modo, visto il coinvolgimento di circa 170.000 risparmiatori, le Banche contano di evitare contenziosi e costi notevoli a fronte di esborsi che, se l’adesione fosse intorno all’80%, non supererebbero i 600.000,00 euro. Pochi, infatti, hanno evidenziato che tale proposta, oltre che irrisoria sul piano economico, è condizionata al raggiungimento della soglia di adesioni pari all’80% dei soggetti interessati o comunque alla decisione insindacabile degli organi di controllo delle Banche.
Il raggiungimento di tale soglia è previsto come una vera e propria ”chimera”, un desiderio, un sogno bellissimo ma privo di concretezza e di qualsiasi possibilità di realizzazione.
Le Banche, quindi, dovranno presto fare i conti con i ricorsi degli azionisti e il nostro Ordinamento, con tempismo degno di nota, pare offrire a tutti i loro uno strumento nuovo.
Dal 9.1.2016 è infatti entrato in vigore l’A.C.F. (Arbitro per le Controversie Finanziarie). Previa diffida e messa in mora dell’Istituto di Credito, che avrà 60 giorni per adempiere alla richiesta specifica di risarcimento, a tale organismo della CONSOB i risparmiatori potranno sottoporre i ricorsi riguardanti la vendita delle azioni dei due istituti. Tale strumento è improntato secondo i canoni “chiovendiani” di celerità e speditezza del processo. Infatti sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo). A tale ricorso, inoltre, potranno essere sottoposte tutte le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari. Tuttavia, nonostante le Banche stiano subendo un “processo mediatico” che facilita il compito dei risparmiatori, per fare accertare e dichiarare l’irregolarità ed illegittimità della condotta della Banca non sarà sufficiente la semplice narrazione dei fatti, sarà essenziale confrontare i documenti contrattuali stipulati tra le parti, con quelle che sono le prescrizioni previste dalla normativa “MiFID” e quindi – in particolare – con le norme previste dal regolamento CONSOB adottato con Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (già, quindi, in vigore al momento dell’acquisto dei titoli). Infatti, uno degli obiettivi dichiarati dalla direttiva in parola, è quello di migliorare la protezione degli investitori e, in particolare, di quelli dotati di minore conoscenza ed esperienza dei mercati e degli strumenti finanziari. Oltre a ciò, sarà necessario denunciare le irregolarità, sul piano della trasparenza e delle correttezza, anche ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..
Matteo Marini e Pastore Giovanni
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