Finanza

il requisito di specificità dell’eccezione di prescrizione

27 Maggio 2018

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE N. 12977/18: IL REQUISITIO DELLA SPECIFICITA’ DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALLA BANCA

Con Ordinanza n. 12977/18 del 24.05.2018, resa dalla I sezione della Suprema Corte di Cassazione Civile è stato ripreso, confermato e ulteriormente precisato il delicato rapporto tra eccezione di prescrizione ed onere probatorio gravante sulle parti processuali. Essendo diverse le casistiche che possono presentarsi durante un contenzioso bancario, in primo luogo, va chiarito che la decisione de qua, riguarda l’ipotesi di azione di ripetizione di indebito su conto corrente estinto. Più precisamente, il ricorso viene presentato dal correntista a seguito delle decisioni dei giudici di merito che aveva accolto l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, affermando che non sussiste in capo alla stessa l’onere di allegare, in modo specifico, gli elementi da cui potesse desumersi la prescrizione delle annotazioni.

Di diverso avviso, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso promosso dal correntista, dapprima ribadisce il principio che l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte che vuole avvalersene (cfr. C. Civ. 216326/2009), per poi introdurre il concetto di specificità dell’eccezione di prescrizione.

Analizzando tale aspetto, deve rilevarsi come, sia nel caso in cui l’attore alleghi che il rapporto di conto corrente è risultato affidato, sia perché sussiste una presunzione giuridica in forza della quale i versamenti eseguiti su conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista (tra le altre cfr. c. civ. 20933/17), è onere della Banca allegare, ai fini dell’ammissibilità e della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, non solo il mero decorso del tempo bensì “che il correntista ha operato in assenza di fido, ovvero superando il limite del fido concesso” (rimesse di natura solutoria).

Riprendendo i più generali principii in tema di onere probatorio, viene chiarito, quindi, il concetto di specificità dell’eccezione di prescrizione che, seppur non analitica, dovrà contenere quel grado di completezza che possa consentire al correntista di poter esercitare il proprio diritto di difesa, dimostrando che l’eccezione è infondata. La prova contraria del correntista potrà, quindi, desumersi da diversi elementi che partono dall’analisi della centrale rischi bancaria fino all’esame dei tassi di interesse riportarti sugli estratti conto depositati in atti. L’onere della prova viene quindi correttamente bilanciato: in mancanza di specificazione dei motivi per cui la Banca ritiene prescritte le rimesse, l’eccezione di prescrizione dovrà essere ritenuta inammissibile (in quanto non provata) e quindi totalmente rigettata.

Avv. Matteo Marini

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