Finanza
La riforma della crisi da sovra-indebitamento
Il Governo è tenuto, entro la fine di ottobre del 2018, a riformare la c.d. disciplina del fallimento. Vediamo le novità riguardanti la disciplina della composizione delle crisi da sovra-indebitamento.
Da qualche anno, in considerazione della tecnicità e complessità della normativa in materia di procedure concorsuali e – da ultimo – di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 27/01/2012), il Ministero della Giustizia ha firmato il decreto di nomina della commissione per lariforma delle procedure concorsuali, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, presieduta dal Prof. Renato Rordorf, presidente della I sezione civile della Corte di cassazione e supportata da un comitato scientifico.
Tale commissione, tra i vari obiettivi, ha potuto concentrarsi sulla razionalizzazione della legge e semplificazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare.
Da ultimo, bypassando l’iter seguito negli ultimi anni dallo schema definitivo di disegno di legge delega elaborato dalla suddetta commissione, la parte dello stesso di cui agli artt. 1-16 dal titolo “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” è statoapprovato dalla Camera dei Deputati in data 1.2.2017 approdando in Senato in data 3.2.2017 con il numero 2681.
In data 11.10.2017 il testo della Camera è stato approvato anche dal Senato.
La legge delega è intesa a disciplinare in modo coerente e unitario il fenomeno dell’insolvenza così da revisionare il sistema dei privilegi e delle garanzie e da attuare una riforma organica
– delle procedure concorsuali (di cui al R.D. n. 267/1942 e ss.m.);
– della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (di cui alla legge n. 3/2018 e ss.m.).
A tale ultimo proposito, ai fini del nostro interesse, è opportuno considerare le principali novità in materia racchiuse nell’art. 9 della legge delega n. 155/2017.
1) Coordinamento nella gestione delle procedure riguardanti società di persone e soci illimitatamente responsabili o più membri della famiglia.
Dovranno essere emanate norme specifiche affinchè le procedure siano rese applicabili anche ai soci illimitatamente responsabili e al fine di risolvere l’impasse dell’avvio di singole procedure (con Organismi di Composizione della Crisi diversi) per ciascun soggetto “sovraindebitato” tenendo in considerazione che, molto spesso, in alcune situazioni quali quelle connesse alla gestione di una società in ambito familiare, più soggetti condividano sostanzialmente le stesse posizioni di debito (anche se magari a titolo diverso) e di credito.
2) Prosecuzione delle attività precedentemente svolte dal debitore evitando, ove possibile, la liquidazione giudiziale della quota sociale.
3) “Procedure da sovraindebitamento a zero”.
Un’altra importante direttiva data dal Parlamento è quella che il Governo, negli emanandi decreti, disciplini l’avvio di procedure da sovraindebitamento utili all’esdebitazione di quei soggetti (debitori meritevoli) che non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura. Il debitore potrà usufruire una sola volta del suddetto beneficio e laddove sopravvengano utilità, entro 4 anni, dovrà chiaramente provvedere al pagamento dei suoi debiti.
4) L’OCC nella relazione di cui all’at. 9 co 3 bis della L. n. 3/2012 dovrà accertare che, al momento dell’erogazione del contratto di finanziamento, al debitore sia stato garantito un margine, tale da assicurare un dignitoso tenore di vita.
Ma vi è di più. Il Governo dovrà prevedere un apparato sanzionatorio, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento del soggetto che abbia chiesto accesso alla procedura da sovraindebitamento (si consideri, a tale proposito, la normativa europea di Responsible Landing).
5) Introduzione di misure protettive (così come avviene per il concordato preventivo) derivanti dall’avvio di una delle procedure da sovraindebitamento revocabili su istanza dei creditori o anche d’ufficio in caso di atti di frode.
6) Preclusioni.
Non potranno accedere alla procedura da sovraindebitamento, oltre ai casi di frode accertata in danno dei creditori, i soggetti che:
– abbiano goduto del beneficio dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
– ne abbiano beneficiato per due volte.
7) Persone giuridiche.
Altra importante novità è che anche le persone giuridiche potranno beneficiare dell’esdebitazione con modalità e procedure semplificate, escludendo i casi in cui sia accertata la sussistenza di frode, volontario inadempimento del piano o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
8) Apertura, per iniziativa dei creditori (in pendenza di procedure esecutive individuali) o del PM (quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore), delle soluzioni liquidatorie.
9) Possibilità per i creditori e per il PM, in caso di frode o inadempimento del debitore, di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.
10) Il piano del debitore-consumatore potrà prevedere la ristrutturazione del debito che lo stesso abbia contratto mediante la stipula di contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Non resta che attendere l’intervento del Governo per poter sperimentare, nella prassi, la reale portata innovativa della riforma relativa all’intera disciplina in materia concorsuale.
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