Giustizia
Pillole da vacanza: i furti in albergo, precauzioni e responsabilità
Un viaggio, motivo di relax e piacere, può trasformarsi in un incubo. Immaginate di ritornare in camera e di non trovare più il portafoglio, i documenti, i gioielli o la macchina fotografica.
La disciplina del deposito in albergo prevede una responsabilità illimitata dell’albergatore per le cose che gli sono state consegnate in custodia dal cliente (art. 1784 c.c.) e una responsabilità limitata entro un limite massimo pari all’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero di locazione dell’alloggio per le cose che il cliente abbia semplicemente portato con sé (art. 1783 c.c.).
Il “contratto di albergo” viene considerato, dalla Cassazione, come un contratto con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni molteplici, tra le quali anche il deposito delle cose.
Nel caso di furto, il legislatore ha individuato una responsabilità dell’albergatore, distinguendo la sottrazione delle cose portate in albergo, dalla sottrazione di cose consegnate all’albergatore.
Il cliente che si veda sottratto i propri beni nell’albergo ha diritto di ottenere il risarcimento del danno.
Responsabilità per cose portate nella struttura ricettiva
In questo caso, l’art. 1783 del codice civile stabilisce che la responsabilità dell’albergatore è limitata al valore della cosa sottratta sino all’equivalente di cento volte il prezzo della locazione dell’alloggio per la giornata.
Ad esempio: prezzo della locazione dell’alloggio 100€, limite massimo di risarcimento = 100×100= 10000€.
Le cose portate in albergo sono quelle che:
– vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio (quindi compresa la hall, la camera, locali interni all’hotel);
– le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
– le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un breve e ragionevole periodo di tempo, precedente o successivo, alla disponibilità da parte del cliente, dell’alloggio (si pensi ad esempio alla valigia lasciata qualche ora prima del check-in o dopo il check-out).
Responsabilità per le cose consegnate all’albergatore
Se le cose portate in albergo vengono consegnate in custodia all’albergatore, nell’ipotesi di sottrazione, lo stesso ne risponderà illimitatamente.
La responsabilità illimitata, sussiste anche quando l’albergatore si rifiuti di ricevere in custodia beni, poi sottratti, che, invece, avrebbe avuto l’obbligo di accettare, ovvero carte di credito, denaro contante e oggetti di valore.
Può rifiutarsi di ricevere oggetti pericolosi o quelli che, data l’importanza e le condizioni dell’albergo, risultino avere un valore troppo elevato o siano di natura ingombrante.
Responsabilità per colpa dell’albergatore
La responsabilità dell’albergatore è ancora illimitata quando il furto è dipeso da colpa propria o dei propri familiari o dipendenti.
La cassazione, come vedremo, stabilì che nel caso in cui tutte le camere dell’hotel, possono essere aperte con la medesima chiave, oppure all’ipotesi in cui il furto sia stato causato dall’assenza di sorveglianza delle cose custodite.
In tal caso, l’albergatore per sottrarsi alla responsabilità dovrà dimostrare che la prevenzione dell’illecita sottrazione avrebbe richiesto tutele e costi sproporzionati rispetto alla natura, ai prezzi ed al livello delle prestazioni alberghiere.
L’albergatore non è responsabile della sottrazione laddove questa sia dipesa:
– da colpe del cliente: delle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita. In questo caso è l’albergatore a dover dimostrare la negligenza del cliente, per esempio dimostrando che lo stesso aveva lasciato incustoditi oggetti di valore nelle zone comuni della struttura ricettiva;
– da cause di forza maggiore: nella forza maggiore rientra anche la sottrazione per violenza o minaccia e la rapina di beni dalla cassetta di sicurezza messa a disposizione del cliente.
È importante osservare che la Cassazione, con l’ordinanza n. 23520/2015 del 17.11.2015, che riprende una sentenza della III sezione, ossia la n. 5030/2014 ha ritenuto che l’albergatore sia responsabile per i furti nelle camere anche se i clienti hanno deciso di non far uso della cassaforte.
Infatti, non sussiste alcun obbligo per i clienti di utilizzare le cassette di sicurezza, ma, tuttavia, in questo caso, gli stessi non potranno ottenere un risarcimento integrale, ai sensi dell’art. 1784 c.c., salvo che non dimostrino la colpa dell’albergatore.
Onere della prova e denuncia del furto
Il cliente dovrà esclusivamente provare il furto e il valore dei beni sottratti, ritenendosi presunta la colpa dell’albergatore. Spetterà invece a quest’ultimo dimostrare che il furto è dipeso a cause a lui non imputabili.
La Cassazione ha ritenuto che laddove sia stata data prova dell’esistenza del fatto dannoso e del danno (es. sottrazione di bagagli con importanti beni all’interno), sebbene non esattamente quantificato, la domanda risarcitoria deve essere meritevole di accoglimento, aprendosi il campo alla valutazione equitativa del giudice.
La prima sentenza in materia, della Cassazione (n. 1684/1994) sancisce il principio per cui il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno, ma di potersi giovare della sola tutela prevista dall’art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis c.c.
La vicenda è relativa ad una cliente di un albergo, che aveva portato una valigetta contenente gioielli di un certo valore nella propria camera, invece di consegnarla all’Albergatore.
A seguito del furto dei gioielli, la Cliente citava l’Albergo innanzi al Tribunale per ottenere l’integrale risarcimento del danno.
L’Albergatore negava la propria responsabilità sul presupposto che, trattandosi di oggetti di valore, questi avrebbero dovuto essergli consegnati in custodia dalla Cliente.
Il Tribunale, ritenendo provata la grave colpa dell’Albergatore, considerato che le porte delle varie camere dell’albergo potevano essere aperte indifferentemente con le chiavi delle altre camere, condannava i convenuti al risarcimento del danno.
Anche la Corte di Appello, investita della questione su ricorso dell’Albergatore, confermava la condanna, addirittura rivalutandola.
Gli Albergatori proponevano, quindi, ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che non poteva trovare applicazione l’art. 1785-bis c.c. che prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell’albergatore, dal momento che le cose sottratte erano costituite nella specie da oggetti preziosi per i quali l’albergatore sarebbe stato responsabile solo se lasciati in sua custodia.
La Cassazione respingeva il ricorso dell’Albergatore, affermando che, nel caso di cose semplicemente portate in albergo, l’albergatore non può invocare il limite di cui all’art. 1783 cod. civ. e risponde, quindi, illimitatamente, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose siano dovute a sua colpa o a colpa dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (art. 1785 bis cod. civ.).
Inoltre, i Giudici respingono la tesi dell’Albergatore secondo cui questi non deve rispondere della sottrazione di oggetti preziosi che non siano stati affidati alla sua custodia, considerato che, se è vero che l’Albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore (tranne i casi espressamente prevista dall’art. 1784 c.c.) la legge non prevede un corrispondente obbligo per il cliente di affidarli in custodia.
Al contrario, il cliente che non si avvale della possibilità di consegnare detti oggetti in custodia corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art. 1783 c.c.) a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785-bis c.c.., ipotesi, quest’ultima, effettivamente verificatasi nella fattispecie.
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