Previdenza

Pensione di reversibilità: anche ad ex coniuge non risposato, figli, fratelli

22 Aprile 2022
Il trattamento pensionistico corrisposto per decesso del soggetto collocato in pensione verrà riconosciuto anche ai congiunti come ex coniugi che non abbiano contratto nuovo matrimonio, ai figli e fratelli

 

 

 

La canonica pensione di reversibilità riconosciuta precedentemente solo al coniuge superstite in caso di decesso del pensionato, subirà una implementazione dei soggetti ai quali potrà essere corrisposta, per una sorta di adeguamento degli strumenti previdenziali adottati dall’INPS, al profondo cambiamento del prototipo di famiglia italiana(oltre al divorzio introdotto più di cinquant’anni orsono, vedi unioni civili). Verranno considerati, quindi, come meritevoli di tutela previdenziale di reversibilità anche gli ex coniugi separati o divorziati che non abbiano contratto nuovamente matrimonio, i figli e fratelli.

 

 

 

 

La pensione di reversibilità

 

 

 

Come è noto, l’Inps, eroga il trattamento pensionistico ai familiari superstiti al decesso del pensionato o all’ assicurato (pensione indiretta).

La reversibilità ammonta ad una quota percentuale della pensione del deceduto. La pensione indiretta viene corrisposta invece, quando il soggetto defunto abbia raggiunto i 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, o i 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ma almeno 3 dei quali nei cinque anni che precedevano la morte.

La pensione indiretta spetterà sempre anche al coniuge che abbia contratto unione civile, e laddove questi fosse l’unico beneficiario, percepirà il 60% dell’importo. Ovviamente, vi sarebbero riduzioni in caso di superamento del reddito o  vi fossero ulteriori beneficiari dell’assegno pensionistico.

Ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione precisamente nel 2018 e 2019 ad emettere sentenza di equiparazione dei coniugi separati includendo anche quelli privi della corresponsione dell’assegno alimentare(come da circolare Inps n.19 /2022). Per i coniugi divorziati, la conditio imprescindibile per essere percettori della pensione di reversibilità è quella di non aver contratto nuova unione matrimoniale dopo il decesso dell’ex coniuge e che l’inizio del rapporto di assicurazione del defunto, sia precedente alla data di emissione della sentenza che decretava lo scioglimento o cessazione degli effetti civili delle nozze. Se il soggetto deceduto, dopo il divorzio, avesse già contratto altro matrimonio, l’importo spettante al coniuge divorziato ed a quello superstite verrebbe stabilito con sentenza dal Tribunale, che terrebbe in considerazione la durata delle nozze e della convivenza more uxorio, nonché delle condizioni economiche delle parti in causa. Le domande inoltrate, oggetto di respingimento, ma non ancora passate in giudicato, sono suscettibili di riesame. Anche i figli hanno diritto a veder riconosciuta la reversibilità della pensione di un genitore defunto, titolare della stessa, inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della dipartita. Sono idonei a poter ottenere riconoscimento dell’assegno pensionistico di specie, i figli maggiorenni fino a 21 anni , studenti presso scuole o corsi di formazione professionale, equiparati a quelli scolastici, purché non prestassero attività lavorativa, al momento del decesso. Discorso analogo per i figli maggiori di 26 anni, studenti universitari a carico del genitore all’atto di morte e che non lavorassero. Sono annoverati tra i percettori, i figli studenti che lavorassero ricavando però un piccolo reddito, non superiore all’importo del trattamento minimo annuo di pensione contemplato dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, con una maggiorazione del 30% , rivisto al periodo di svolgimento della attività lavorativa.

Se non vi sono coniuge e figli, o qualora non avessero i requisiti per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità del soggetto defunto, possono avanzare istanza anche i genitori dell’assicurato o pensionato, che all’atto di morte dello stesso, risultassero a suo carico, avendo però compiuto 65 anni di età, senza essere titolari di pensione. Stesso dicasi per fratelli e sorelle celibi e nubili dell’assicurato o del pensionato, che risultassero o inabili al lavoro o senza pensione propria ed a carico del defunto al momento della morte, ovviamente in assenza di coniugi, figli e genitori. La domanda va inoltrata sul sito dell’Inps, utilizzando l’apposito servizio riservato ed accedendo con Spid, Cie e Carta dei servizi sanitari. O in alternativa, tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, per mezzo dei  servizi telematici offerti dagli stessi.

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