Pmi

DL Cura Italia. Estensione delle misure di sostegno anche ai Professionisti

19 Marzo 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 | Decreto “Cura Italia”- Marzo. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, quali misure di sostegno riconosce ai Professionisti?

E’ possibile estendere le misure di sostegno riconosciute alle PMI anche ai Professionisti?

In merito al decreto Cura Italia 2020, si sta aprendo un dibattito interpretativo sull’estensione o meno, delle misure di sostegno finanziario previste dal Governo per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19,  –  la moratoria da applicare ai finanziamenti – anche  ai professionisti.

Si ricorda che la norma sancisce che l’epidemia da Covid 19, deve esser formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, in base all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ciò detto, per  sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di Covid-19, vengono riconosciute,  alle imprese, piccole e medie, la possibilità  di avvalersi – previa richiesta e  comunicazione ( in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia) di significative misure di sostegno finanziario tra cui:

1)- innanzitutto nessuna revoca dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale proroga senza alcuna formalità fino al 30 settembre 2020;

2)- e ancora più rilevante, per  mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020,  una moratoria sino al 30 settembre 2020.

E’ però vero che l’articolo 56 del Dl 18/2020 nel prevedere misure finanziarie per le Pmi, non fa riferimento espresso ai professionisti, però ATTENZIONE è altrettanto vero che  il comma 2 dello stesso articolo per specificare l’ambito di applicazione della misura economica definisce le imprese richiamando la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Cosa dice Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?

Secondo questa raccomandazione “Un’impresa è considerata qualsiasi entità impegnata in un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ciò include, in particolare, i lavoratori autonomi e le imprese familiari che svolgono attività artigianali o di altro tipo e le società di persone o le associazioni regolarmente impegnate in un’attività economica” ; quindi sembrerebbe  di capire che anche i professionisti vi rientrerebbero.

A livello comunitario, sulla base del concetto ampio e inclusivo della definizione di impresa previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361, le libere professioni rientrano nell’ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.

Si ricorda che la questione dell’equiparazione “Professionisti e PMI” è già stata affrontata e riconosciuta da Ue e dall’Italia, tra l’altro, in relazione ai fondi europei (I liberi professionisti avranno libero accesso ai fondi FSE e FESR. (https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/950746/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8-h2_h2166). Si ricorda a tal proposito la Legge di Stabilità del 2016.

“Nella Raccomandazione è prevista anche una norma interpretativa per gli Stati, secondo cui tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «Pmi», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa» o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

Seguendo, quindi, sia il richiamo espresso alla Raccomandazione europea che una interpretazione euro-unitaria, considerato anche che si tratta di aiuti alle imprese, i professionisti rientrano a pieno diritto in questa definizione. Tuttavia sarebbe utile ed urgente, anche per evitare contenziosi sull’applicazione della moratoria, che vengano fornite interpretazioni univoche ed autentiche dal Governo sull’estensione espressa delle misure di sostegno finanziario anche ai professionisti, che già ritengono che il decreto li abbia esclusi dalle altre misure.” Così il “Sole 24 Ore del 18.3.2020.

Va inoltre ricordato che la Commissione europea  ha adottato una strategia per il rilancio dell’occupazione e dell’imprenditorialità dei Paesi membri, che ha dato forma al Piano d’azione “Imprenditorialità 2020” che mira a estendere i benefici concessi alle PMI anche ai liberi professionisti. In argomento, la Commissione ha elaborato il “Piano d’azione europeo per le libere professioni”, che ha individuato obiettivi precisi per favorire lo sviluppo dei professionisti nel mercato europeo dei servizi. Creare un clima imprenditoriale più favorevole alle libere professioni nell’ambito della formazione all’imprenditorialità, accesso ai mercati, semplificazione normativa, accesso al credito, rappresentanza e partecipazione dei professionisti ai programmi e ai progetti promossi dalle istituzioni europee sono i pilastri su cui poggia la strategia delineata dalla Commissione europea. In particolare, i professionisti vengono riconosciuti a tutti gli effetti destinatari, al pari delle imprese, dei fondi europei stanziati fino al 2020, siano essi gestiti direttamente dalla Commissione Europea o erogati tramite Stati e Regioni. (Fonte EQUIPARAZIONE TRA PROFESSIONISTI E PMI – 23 NOVEMBRE 2015 – Legge di Stabilità 2016, professionisti: libero accesso ai fondi UE – Bruno Pagamici – Dottore commercialista e pubblicista) (1)

 

(1) Legge di Stabilità 2016

Articolo 1, comma 474
(Equiparazione dei liberi professionisti alle imprese ai fini dell’accesso ai Piani PON e POR)

Il comma 474, introdotto nel corso dell’esame al Senato, è finalizzato ad equiparare i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell’accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) 2014/2020.

In particolare tale comma dispone che i Piani operativi POR e PON dei fondi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni, del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

La Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione UE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese considera (Allegato, Titolo I) all’articolo 1, impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato sono micro, piccole e medie imprese quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. In particolare, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. È microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR(183) .

Il Regolamento UE n. 1303/2013(184) che disciplina – per il periodo 2014/2020 – i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito di un quadro strategico comune, definisce – ai fini delle disposizioni in esso contenute – PMI le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella sopra citata Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (articolo 2, n. 28)).

Si osserva che attualmente i Fondi strutturali in questione sono attualmente diretti a soggetti esercenti attività d’impresa che rientrano nei campi di intervento consentiti da medesimi Fondi, campi individuati negli atti esecutivi del Quadro strategico comune dei Fondi SIE di cui al Regolamento UE n. 1303/2013. Per la definizione di PMI si prende dunque a riferimento l’articolo 2 dell’Allegato, Titolo I della Raccomandazione n. 2003/361/CE.

Sulla questione delle libere professioni si segnala che nell’ambito del Piano d’azione imprenditorialità 2020(185) COM(2012) 795 final del 9 gennaio 2013 è stato pertanto istituito un gruppo di lavoro denominato “Bolstering the Business of Liberal Professions” (Rafforzamento dell’attività delle libere professioni), il cui scopo è esaminare le esigenze specifiche dei liberi professionisti, come ad esempio la semplificazione, l’internazionalizzazione e l’accesso ai finanziamenti. In occasione della conferenza sulle libere professioni del 9 aprile 2014 il gruppo di lavoro ha presentato una serie di linee d’azione: 1) istruzione e formazione all’imprenditorialità; 2) accesso ai mercati; 3) accesso ai finanziamenti; 4) riduzione degli oneri normativi e 5) rafforzamento della rappresentazione e della partecipazione a livello europeo.

Nell’accesso ai finanziamenti si cita la necessità di rafforzare l’accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI (COSME ) e agli altri programmi. Nella Relazione del gruppo di lavoro si legge che per “libere professioni si intendono occupazioni che richiedono specifiche formazioni umanistiche o scientifiche, quali notai, ingegneri, architetti, medici e commercialisti”.

Con riguardo alla individuazione del “libero professionista” si rammenta inoltre che il quadro normativo europeo che disciplina le libere professioni è soggetto a una regolamentazione e una supervisione professionali specifiche da parte di organismi professionali a livello nazionale e comprende la direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE sui servizi.

La Corte di Giustizia (sentenza 11 ottobre 2011 “Adam” Causa c-267/88) afferma che “ le libere professioni di cui all’allegato F, punto 2, della sesta direttiva 77/388 sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell’esercizio di un’attività del genere, l’elemento personale assume rilevanza particolare e un siffatto esercizio presuppone, in ogni caso, una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali”.

Sul tema si richiama da ultimo, al riguardo, il Regolamento UE 11 dicembre 2013, n. 1287/2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020).

L’articolo 5 stanzia per l’attuazione del programma COSME 2.298 milioni di euro, disponendo che non meno del 60% siano destinati a strumenti finanziari. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Anche tale regolamento afferma che il programma COSME dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sopra citata.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Regolamento, gli strumenti finanziari per le PMI possono, se del caso, essere combinati e integrati con altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Al riguardo, si valuti se, al fine di prevenire possibili difficoltà applicative derivanti dall’introduzione nell’ambito del quadro normativo nazionale della categoria prevista dal comma in esame, non risulti opportuna una più specifica individuazione normativa circa i liberi professionisti esercenti attività d’impresa.

 

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