Macroeconomia
Superare il velo di Maya – La falsata rappresentazione della realtà
Veneto Banca e Popolare di Vicenza hanno reso noto il piano, messo a punto congiuntamente, che prevede un’offerta di parziale rimborso a quei risparmiatori che hanno perso gran parte delle loro risorse nel default delle due Banche.
È in corso un grande dibattito sulla valutazione di questa offerta.
Con Matteo Marini di Brescia, un avvocato giovane ma molto attivo, a favore dei consumatori, nel campo del diritto bancario ho voluto fare un primo punto sulla situazione.
L’offerta di transazione non sarà rivolta a tutti. Potranno aderirvi sono agli azionisti (persone fisiche, società di persone, no profit), mentre saranno esclusi i non azionisti, le società di capitali, gli investitori istituzionali e gli azionisti che abbiano già promosso cause civili.
Ma facciamo un breve passo indietro.
Ad aprile 2015 le azioni Veneto Banca valevano 39,50 euro. A dicembre 2015 Veneto banca fissò il prezzo di recesso delle azioni in euro 7,30 cadauna, obbligando gli azionisti che avessero voluto (fossero riusciti a) liberarsi delle azioni, a perdere l’81% del valore nominale di ogni azione.
Solo lo 0,25% dei soci di Veneto Banca, 219 su 87.504, esercitò il diritto di recesso, ma tali azioni non furono liquidate, ma offerte in opzione ai possessori di azioni Veneto Banca, che non esercitarono il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni in possesso.
Oggi, come detto, entrambi gli istituti vorrebbero scongiurare le richieste di risarcimento, ma mentre la Popolare di Vicenza propone di riconoscere 9,00 euro per azione acquistata, la Veneto Banca, propone di pagare il 15% del valore dell’azione al momento dell’acquisto. Entrambi gli istituti prenderanno in esame l’arco temporale che intercorre dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2016.
Si stima che siano circa 169mila i soci risparmiatori (94 mila per quanto riguarda la Popolare di Vicenza e 75 mila per Veneto Banca) che potranno “usufruire” di tale accordo. Pare, inoltre, che le Banche siano intenzionate a condizionare la validità/efficacia dell’offerta al raggiungimento di almeno l’80% di adesioni che siano comunicate in un arco temporale di non oltre 3 mesi dal ricevimento della proposta.
Ma i diritti dei risparmiatori non si negoziano né barattano.
Per troppi anni gli istituti di credito hanno fondato la loro “sopravvivenza” e il benessere di pochi sulla voluta e falsata rappresentazione di una realtà inesistente e mistificata.
Già Maximilien de Robespierre ammoniva i cittadini affermando: “Popolo, ricordati che se nella Repubblica la giustizia non regna con impero assoluto, la libertà non è che un vano nome!”.
Invero, il castello di carte su cui si reggeva la politica adottata dalle due Banche popolari non poteva perdurare per sempre. Citando quanto illustremente esposto dal Tribunale di Roma – sezione Riesame la stessa era: “mirante ad accreditare, presso il pubblico dei risparmiatori e degli organi di vigilanza, un’immagine di solidità patrimoniale di Veneto Banca di fatto inesistente…. Mediante la diffusione di dati non corrispondenti al vero con riferimento all’ammontare del patrimonio, quanto con riferimento al valore delle azioni sociali.”
Oggi, i cittadini hanno una grande opportunità: superare quello che il filosofo Schopenhauer definiva come “velo di maya” che, come uno spartiacque, divide la vera percezione della realtà, dalla natura illusoria e manipolata che ha contraddistinto gli anni passati. Solo così, l’anima si risveglierà dal letargo conoscitivo e potrà contemplare finalmente la vera essenza della realtà.
Per fare ciò, gli stessi avranno a disposizione diversi strumenti che l’Ordinamento, anche di recente, ha elaborato e reso fruibili. In particolare, i risparmiatori che hanno visto “sfumare” le proprie azioni e che decideranno di non “piegarsi” alla proposta ricevuta, potranno adire alla giustizia ordinaria per ottenere un ristorno integrale (comprensivo di spese, interessi e rivalutazioni) di quanto perso. Diversamente, per tutti i piccoli clienti, che difficilmente potrebbero avere la forza economica di sostenere un giudizio ordinario, le strade percorribili portano a strumenti alternativi e meno dispendiosi.
Accanto al ricorso tradizionale all’A.B.F. (Arbitro Bancario e Finanziario) è opportuno rammentare che dal 09.01.2017 è entrato in vigore l’A.C.F. (Arbitro per le Controversie Finanziarie). Dal sito istituzionale della CONSOB si apprende che il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie è caratterizzato: dall’adesione obbligatoria degli intermediari, dall’accesso gratuito per l’investitore e dalla celerità della decisione. Infatti sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo).
A tale ricorso: “Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari”.
Avv. Matteo Marini e Giovanni Pastore
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