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Reddito di cittadinanza: dal 2024 ecco l’Assegno di inclusione

30 Aprile 2023
La durata, i requisiti per beneficiarne e le pene previste in caso di percezione indebita

 

Roma- Dei tanti interventi annunciati dal Governo Meloni in merito alla sostituzione del Reddito di Cittadinanza, strumento che non ha mai incontrato il favore della classe politica al potere, al momento, pare prevalere quello che potrebbe portare all’adozione della misura di revisione dello stesso rdc, con il nome di “Assegno di inclusione“.

Sembra verosimile,infatti, che il passaggio di testimone dovrebbe avvenire a partire dal 1 gennaio 2024, salvo ulteriori ripensamenti dell’Esecutivo e potrà essere richiesto ed ottenuto dalle famiglie con membri diversamente abili, minori, oppure over 60, arrivando ad un importo di 500 euro mensili, moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3, per disabilità gravi). In poche parole, secondo quanto si apprende dal testo della bozza del decreto, la scala vale 1 per il primo componente, 0,5 per ogni altro membro del nucleo familiare con disabilità, 0,4 per gli altri con più di 60 anni e con carichi di cura, 0,15 per i bambini fino a 2 anni e 0,10 per gli altri minori. Ancora, la famiglia richiedente, deve possedere in modo congiunto un valore Isee, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro e un valore del reddito dell’intera famiglia al di sotto dei 6 mila euro all’anno, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Occorre precisare che, nel computo del reddito, rientrano anche le pensioni e i compensi per il lavoro sportivo a livello dilettantistico. E che il valore del patrimonio immobiliare, che non sia quello della casa in cui si abita, non ecceda i 30 mila euro, oltre a non poter possedere delle automobili di cilindrata superiore a 1.600 o moto oltre i 250 cc che siano stati immatricolati nel triennio precedente. I 6 mila euro come tetto massimo vengono incrementati in caso di affitto della propria abitazione fino a 3.360 euro all’anno.

L’assegno di inclusione, verrebbe erogato per un periodo continuativo di 18 mesi, rinnovabili, con una sospensione di 30 giorni per periodi di ulteriori 12 mesi. I membri del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, collocabili nel lavoro, vengono indirizzati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato. Il beneficio economico si perde, se uno dei componenti rifiuta un’offerta di contratto di lavoro di almeno un mese (per i contratti tra uno e sei mesi il beneficio è solo sospeso). L’obbligo di accettare il lavoro varia in base alla distanza,  non ci sono limiti di distanza, nel territorio nazionale, se si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato di oltre 12 mesi, mentre se il contratto è fino a 12 mesi, l’obbligo di accettazione vige, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Per i trasgressori, cioè i “percettori indebiti”, come per esempio i lavoratori in nero, leggendo il testo della bozza provvisoria del decreto si paventa che, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio è punita con la reclusione da uno a tre anni”.

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