Fisco

Le mani del fisco sulla prostituzione, tra paradossi e luoghi comuni

2 Settembre 2018

Luoghi comuni

Ciò che viene definito retoricamente il mestiere più antico del mondo è sicuramente in cima ad un’ipotetica lunga serie di tabù che persistono nella società moderna, soprattutto in Italia. Parlando di prostituzione, si corre facilmente il rischio di inciampare nei tanti clichés che attanagliano l’argomento. Per citarne uno, c’è chi crede ancora che sia un’attività illegale. Sfatiamo qualche mito. Tanto per cominciare, siamo già partiti male: non possiamo infatti definire la prostituzione un mestiere propriamente detto, non in Italia almeno. Il nostro legislatore, pur considerando l’attività lecita, si è da sempre rifiutato di inquadrarla come attività lavorativa vera e propria, con tutele e garanzie giuridiche che sono proprie del lavoratore autonomo (più recentemente, Jobs Act autonomi, L.81/2017). Dunque, si potrebbe pensare che al mancato riconoscimento di tale posizione giuridica possa corrispondere un mancato obbligo degli oneri legati all’attività. Invece non è così. L’Agenzia delle Entrate non si è fatta certamente scrupoli nel chiedere i tributi sull’incasso di prostitute e gigolò. Domanda certamente accolta, in primis dalle Commissioni Tributarie, e successivamente dalla Cassazione (sent. n. 1559/16). In verità la giurisprudenza nazionale si è accodata all’indirizzo della Corte di Giustizia europea, per la quale la prostituzione si configura come una prestazione di servizi retribuita (causa C-268/99).

Un reddito da lavoro autonomo

Come vedete, prostituirsi non solo è lecito, ma a chi svolge tale attività è richiesto il pagamento dei tributi, considerando l’incasso della prostituzione come un normale reddito da lavoro. Tuttavia, per considerarlo tale, è necessario fare riferimento non ad una prestazione occasionale, bensì ad un’attività abituale. Questa attività è stata assimilata dalla giurisprudenza al lavoro autonomo; di conseguenza, il guadagno derivato dalla prestazione elargita dall’escort viene considerata come reddito da lavoro autonomo e deve essere dichiarato e tassato nello stesso identico modo. Cosa accade, invece, se l’attività è svolta in maniera occasionale? Anche in questo caso i guadagni dovranno essere dichiarati, ma non vengono considerati come reddito da lavoro, bensì rientreranno nella categoria dei redditi diversi. In pratica, chi esercita l’attività di prostituzione non è solamente obbligato al pagamento dell’IRPEF (addizionali comprese), ma dovrà anche versare l’IVA e quindi emettere fattura. Iva che chiaramente ricadrebbe sul prezzo pagato dai clienti. Infine, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) richiede a chi esercita tale attività di versare i contributi previdenziali per la gestione separata (dal 24% in su) quando, visti i guadagni, sarebbe più conveniente versare l’acconto con una gestione ad hoc. La giustizia tributaria e civile non si è certamente fatta problemi nel distinguere le diverse situazioni per delineare gli obblighi dei cittadini verso il fisco. Tuttavia, è necessario sempre ricordare che il diritto civile non riconosce l’attività di prostituzione; la tollera ma non la tutela. Ecco a cosa si allude quindi quando si parla di legalizzare la prostituzione. Sarebbe più corretto utilizzare il termine regolamentare. Infatti, un accordo basato su una prestazione sessuale è da considerare nullo poiché contrario al buon costume. Ne deriva che né il cliente né l’escort potranno ricercare nel diritto una tutela se la controparte non abbia rispettato gli accordi su una tale prestazione.

Illeciti penali ed amministrativi correlati

La posizione del nostro ordinamento è definita neo abolizionista: nessuna regolamentazione, ma perseguimento dei reati correlati, come sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (Legge Merlin). La posizione del trasgressore si aggrava se il reato è commesso in famiglia e se ci sono minori coinvolti. Tuttavia, prendersi una multa per atti osceni in luogo pubbliconon andrà certamente ad intaccare la fedina penale. Il legislatore, però, ha fatto lievitare le sanzioni di parecchio, e si rischia di essere condannati al pagamento di cifre elevate (da 5.000 a 10.000€). Inoltre, sebbene la Legge Merlin abbia vietato l’apertura delle c.d. case di tolleranza, non commette alcun illecito chi si serve di un proprio alloggio (anche in regime di locazione) per esercitare attività di prostituzione. Un altro caso interessante riguarda la creazione e la gestione di piattaforme online di annunci per appuntamenti hot. Ebbene, non si configura il reato di sfruttamento della prostituzione se il gestore si limita ad offrire gli strumenti e i luoghi, rimanendo estraneo agli affari tra cliente ed escort.

Con la regolamentazione

È opinione diffusa che la regolamentazione della prostituzione ridurrebbe sensibilmente lo sfruttamento della criminalità organizzata e frutterebbe alcuni miliardi per le casse dello Stato (dai due ai quattro miliardi, secondo la Lega). Ma è davvero così? In pratica è quasi impossibile calcolare con precisione il giro d’affari della prostituzione, ed è molto probabile che il livello di evasione rimanga alquanto elevato anche a seguito di una regolamentazione, visto soprattutto l’inquadramento sociale di quella che per molti non sarà mai considerata una vera professione. Non ci si illuda nemmeno che la situazione di degrado presente in molte periferie italiane possa migliorare a seguito di una nuova disciplina. Tuttavia, al di là delle proposte in concreto, si potrebbero individuare alcuni importanti principi. L’art. 53 Cost., comma 1, impone a tutti noi di concorrere alle spese pubbliche in ragione della nostra capacità contributiva. Principio sacrosanto, uno dei fondamenti su cui si basa il contratto sociale tra gli individui e lo Stato, che si concretizza poi nell’ordinamento nazionale, nel quale sono presenti diritti e doveri del cittadino. Ebbene, è giusto richiedere il pagamento delle imposte e dei contributi a chi esercita un mestiere non riconosciuto e non tutelato dal diritto? Un altro punto certamente a favore di chi preferirebbe la regolamentazione è la questione igienico-sanitaria, ma non sono mancate le obiezioni di chi vedrebbe nei controlli un’eccessiva ingerenza da parte dello Stato sulla vita dei cittadini. In Parlamento sono depositate decine di proposte provenienti da più fronti politici ma, prima di proseguire i lavori parlamentari, sarebbe necessario tenere a mente che dietro la regolamentazione dovrebbero risiedere maggiormente ragioni di giustizia e di equità, non solamente il tornaconto della finanza pubblica.

 

Pierluigi Dimitri

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