Lavoro

Il caso Ilva e le tutele crescenti

30 Ottobre 2017

La vertenza dei lavoratori dell’ILVA pone sul tavolo della discussione una questione non da poco: la mancata continuità dei contratti di lavoro tra vecchia e nuova gestione dell’azienda per la quale è stata dichiarata l’amministrazione straordinaria o lo stato di crisi.
La normativa italiana prevede che in tali ipotesi vi possa essere una disapplicazione di una norma fortemente garantista (precisamente l’art.2112 c.c.) quella cioè che prevede la conservazione di tutti i diritti dei lavoratori coinvolti nell’operazione. Ciò significa che il lavoratore può essere riassunto dalla nuova gestione con condizioni contrattuali anche diverse da quelle precedentemente acquisite perdendo così anzianità maturata e altri diritti economici.
La Corte di Giustizia anni fa è intervenuta censurando il legislatore italiano il quale ha quindi dovuto correggere la legge. Per rendere conforme la norma italiana al diritto comunitario, è stata mantenuta la possibilità di disapplicare l’art. 2112 c.c. ma solo a condizione che i rappresentanti sindacali siano espressamente d’accordo avendo a cuore il mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali.
Ma se nel passato l’accordo sindacale, allo scopo di consentire il recupero di competitività dell’azienda, poteva limitarsi a prevedere un nuovo assetto retributivo e di inquadramento dei lavoratori riassunti dalla nuova gestione, oggi, se l’art. 2112 c.c. non viene applicato, i lavoratori assunti ex novo dalla nuova gestione perdono l’art. 18 per entrare nel regime delle tutele crescenti.
La ratio delle tutele crescenti -almeno quella dichiarata- è stata quella di consentire ai cd outsider del mercato del lavoro di entrare nella cittadella a loro proibita a causa della rigidità della normativa sul licenziamento. Questa ragion d’essere non ci sarebbe nel caso dei lavoratori dell’ILVA che fanno ormai parte del mondo del lavoro. Piuttosto, il regime delle tutele crescenti potrebbe solo rendere difficile il raggiungimento dell’accordo sindacale a meno che, al tavolo delle trattative, si convenga di mantenere l’ art. 18 Stat ai lavoratori che saranno assunti dalla azienda subentrante all’ILVA. In tal caso, le parti sociali potrebbero stringersi la mano (come ci auspichiamo) consentendo al tempo stesso una doverosa riflessione, anche in vista della preannunciata sentenza della Consulta, sulla necessità di mantenere nel nostro ordinamento un doppio regime (art.18/tutele crescenti) in caso di licenziamento.

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