Imprenditori
Sospensione dei mutui. Tutele per PMI, Autonomi e Professionisti?
Sospensione dei mutui e garanzie statali. Come aiutare le imprese, i professionisti, i dipendenti e i lavoratori autonomi
Per quel che a noi interessa, con il Decreto “Cura Italia” sono state previste:
-Garanzie statali;
-sospensione dei mutui;
-credito d’imposta per botteghe e negozi;
-agevolazioni per le società;
-sostegno per agricoltura e la pesca;
-risorse per i tassisti.
Il primo pacchetto di misure stima uno stanziamento di circa 350 miliardi per il credito. Altri interventi, sono in preparazione al ministero dello Sviluppo economico, confluiranno poi nel cosiddetto “decreto aprile”, con un’accellerazione sugli investimenti e l’innovazione.
1) GARANZIA STATALE PER LE PMI
-Il fondo di garanzia è’ uno degli strumenti agevolativi di sostegno alle imprese (piccole e medie). L’iniziativa in questione nasce dall’esigenza di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI con l’obiettivo di porre rimedio alla contrazione dei volumi dei prestiti alle imprese {credit crunch) e alla bassa propensione agli investimenti in un contesto di ciclo economico recessivo. La difficoltà di poter accedere a nuove risorse di finanziamento per preservare la capacità dinamica del fare impresa costituisce uno degli elementi più critici del contesto economico e produttivo in cui si trovano ad operare le PMI
-Con i Decreto di Marzo, il Fondo centrale di garanzia delle pmi viene rafforzato con 1,2 miliardi ed esteso per nove mesi, con accesso gratuito e generalizzato. L’importo massimo per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni.
-Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi. Per aiutare le imprese con i bilanci più malandati, per operazioni fino a 100mila euro, si esclude la valutazione andamentale.
-Restano fuori le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”, per queste è sempre possibile, se sussistono i presupposti a dei piani di rientro; a concordati minori; a procedure di piano attestato; o a procedure di composizione secondo il nuovo codice della crisi e dell’impresa introdotto don Dlgs 14/2019.
-Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o che appartengono, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento.
– Le stesse misure sono estese anche alle imprese agricole e della pesca.
– Relativamente al credito all’esportazione nel settore turistico, il ministero dell’Economia è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di Sace Spa.
-Per le micro e le piccole e medie imprese è prevista la clausola per fare salvi i fidi e sospendere le rate di mutui e prestiti fino al 30 settembre 2020. Le imprese dovranno presentare una domanda in cui si attesta di aver subito un danno per la diffusione del virus. A queste operazioni è dedicata una sezione speciale del Fondo, con una dotazione di 1,73 miliardi, che coprirà le banche per il 33% dell’importo di mutui e finanziamenti.
-Per la liquidità alle imprese arriva in soccorso Cassa depositi e prestiti (Cdp). Con una dotazione di 500 milioni di euro, lo Stato garantirà la Cdp fino all’80% dell’esposizione. E Cdp a sua volta garantirà le banche che finanziano le imprese danneggiate che non hanno accesso al Fondo pmi.
-Per i contratti di sviluppo, viene aumentata la dotazione con una spesa di 400 milioni di euro.
Il potenziamento del Fondo di Garanzia PMI, sarà dunque necessario per la moratoria sui finanziamenti bancari, per il sostegno fiscale, per la cessione dei crediti deteriorati e per la garanzia massima – per singola impresa – fino a 5 milioni di euro. In particolare, è prevista la moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19 (su richiesta alla banca) con garanzia pubblica al 33%.
Il Fondo di garanzia per le PMI estende, così, la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 6 marzo 2020, dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell’emergenza COVID-19.
Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il Credito, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari.
La medesima procedura sarà applicata anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo.
LA MORATORIA DI INTESA SAN PAOLO
Intesa Sanpaolo ha attivato un processo transitorio finalizzato a contenere il più possibile i momenti di contatto e incontro tra clienti – privati e imprese – e gestori.
Le limitazioni di movimento per le persone in questa fase di emergenza, insieme a situazioni personali di salute o la necessità di limitare qualsiasi contatto fisico non necessario, deve portare a considerare l’impossibilità del cliente di effettuare un incontro fisico con il proprio gestore di riferimento per attivare la sospensione del finanziamento.
Per ovviare a questa criticità, il gruppo Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione della propria clientela una nuova modalità di gestione della richiesta di sospensione per un finanziamento, un mutuo o un prestito personale, grazie ad un processo di scambio di informazioni e documenti via telefono e e-mail, direttamente tra il cliente ed il gestore. Il processo si applica solo a clientela conosciuta e dopo aver verificato i consensi privacy. Lo scambio degli originali potrà avvenire attraverso l’invio per posta o corriere. La sospensione delle rate dei finanziamenti in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, può essere chiesta per 3 mesi, con eventuale proroga di ulteriori 3 o 6 mesi in funzione della durata dell’emergenza.
· SULLE LINEE DI CREDITO
-Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del predetto decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
· MISURE PER LE MICRO IMPRESE
a)E’ prevista la Cassa integrazione anche per le micro imprese. Sarà concessa a tutte le imprese in difficoltà per 9 settimane, a prescindere dalla loro dimensione. Oltre alla nuova Cig, resta ferma la possibilità di trasformare in ordinaria la Cigs. Cassa in deroga anche per settori non coperti, compresi agricoltura e pesca.
b)Sono previsti Fondi per le imprese che devono acquistare dpi (come guanti e mascherine) per i dipendenti e credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro (massimo 20mila euro). Per l’affitto degli esercizi commerciali c’è un credito d’imposta per il proprietario dell’immobile che in questo modo recupera la somma. Il credito d’imposta del 60% riguarda gli affitti di marzo di negozi e botteghe e non si applica alle attività essenziali che sono rimaste aperte.
· Altre misure
-Lavoratori in quarantena da considerarsi in malattia, sia nel pubblico sia nel privato (certificata dal medico per 15 giorni).
-Sospensione di tutti i licenziamenti decisi dal 23 febbraio in poi per giustificato motivo oggettivo (cioè, per motivi economici).
-Prezzi calmierati per mascherine e prodotti disinfettanti, con multe per chi non rispetta le regole.
-I medici possono esercitare la professione prima dell’esame di Stato durante l’emergenza.
-Cliniche private a disposizione delle Regioni per l’emergenza (con indennizzo una tantum).
– Alberghi. Il Prefetto può requisire alberghi per quarantene, nonché presidi sanitari e medico-chirurgici e beni mobili di qualsiasi genere, sempre per fronteggiare l’emergenza e con sempre previo indennizzo.
2. SOSPENSIONE MUTUI. Per un periodo di nove mesi, l’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini) è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.
Si ricorda che fondo fu istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare.
Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Il consumatore deve presentare domanda di sospensione del mutuo alla banca
che ha erogato il mutuo, compilando l’apposito modello, disponibile sia sul sito http://web http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html
che su quello della
Consap, che gestisce il Fondo stesso.
I beneficiari devono esser in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
− titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;
− titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non
superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno;
− indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30mila euro.
La sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:
− oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130;
− erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’art. 120-quater del testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
− che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione
dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
3. AFFITTI COMMERCIALI E SANIFICAZIONE.
Per botteghe e negozi è previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone d’affitto, relativo al mese di marzo. Sarà attuato anche un credito d’imposta del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20mila euro.
4.PER LE SOCIETA’
Slittano i bilanci. A tutte le società è consentito di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Slittano quindi al 30 giugno i termini per la chiusura dei conti del 2019. I soci e gli azionisti possono partecipare alle assemblee per via telematica.
5.AGRICOLTURA.
Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza coronavirus e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro.
6. AGENTI E AUTONOMI
Ai lavoratori autonomi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro. Parliamo di professionisti e collaboratori ma anche stagionali e lavoratori del turismo e delle terme, nonché dell’agricoltura e dello spettacolo.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del DECRETO, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato:
Ø hanno la possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta la non applicazione delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020.
Ø I versamenti si effettueranno entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.
SEGUE……
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