Economia civile
Sovraindebitamento e usura tre proposte per contrastarli
Nella trasformazione in legge, al Senato, del decreto sostegni, sono stati presentati 3 emendamenti importanti per avvicinare l’Italia all’Europa e contrastare concretamente il fenomeno del sovraindebitamento e il conseguente sviluppo dell’usura.
L’emendamento all’articolo 10, primo firmatario Pesco, con Mirabelli ed altri, prevede l’istituzione di un fondo per facilitare l’accesso al sovraindebitamento. Le risorse per questo fondo sono già esistenti. Non possono esserci giustificazioni per non approvarlo.
10.0.28 A.S. 2505 EMENDAMENTO all’art. 10
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 10-bis (Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)
“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l’esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.
L’accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di
sovraindebitamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio
2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all’articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.
3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all’apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.
4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell’importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l’anno 2022 e di 1 milione di euro per l’anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
L’emendamento all’articolo 30, primo firmatario Mirabelli, con De Petris e Pesco, inizia l’adeguamento alla nuova realtà dell’usura della legge 108 del 96. E’ un primo messaggio forte che si traduce in una norma migliorativa per ridurre il ricorso all’usura e favorire le denunce.
A.S. 2505 Art. 30 Emendamento 30.0.3
“Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
1. All’articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.”»
A.S. 2505 Art. 30 Emendamento 30.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)
1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“14- bis – (Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione) 1.Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’ articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’ articolo 14.”
2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»
ABBIAMO GIA’ DIMOSTRATO NEI MESI SCORSI CHE SIPUO’ FARE!
con l’impegno di tutti questi due emendamenti possono diventare legge
Ma sappiamo che le resistenze e le vischiosità burocratiche sono sempre fortissime.
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