Economia civile

La successione al trono del Fisco italiano

4 Luglio 2017

La data del 1 luglio 2017, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 193/2016, convertito nella legge 225/2016, segna la fine di Equitalia, definitivamente soppressa.

Per sopperire a questa mancanza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni eredita a pieno titolo tutte le cartelle, i processi e i rapporti giuridici di Equitalia.

Secondo normative risalenti al 2005, ovvero il Dl 203/2005, la defunta Equitalia agiva e si occupava direttamente dei debiti detenuti da terzi, ed era chiamata in causa l’autorità giudiziaria nelle circostanze in cui il contribuente avesse qualcosa da contestare. Equitalia, tuttavia, agiva solo dopo che il contribuente non aveva risposto in alcun modo a notifiche di pagamento, intimidazioni ed avvisi vari, nonché a contestazioni ed obiezioni, e solitamente con tempi burocratici notevolmente lunghi.

Il regalo d’addio di Equitalia è, invece, quanto sancito dal D.l. n.193 del 22 ottobre 2016, rinominato Legge 225/16, riguardante“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Ecco ciò che avverrà da questa data e a seguire: l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, in caso di insolvenze, potrà intervenire direttamente  sui conti correnti dei debitori. Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debito non verrà pagato entro 60 giorni dalla contestazione, a quel punto si potrà inviare l’atto di pignoramento in primis alla banca, anche se il debitore nonché intestatario del conto non ne sarà consapevole. Lo stesso contribuente avrà a sua disposizione altri 60 giorni per saldare il debito: se ciò non avverrà, allora l’Agenzia procederà pignorando direttamente il conto senza l’azione di un’autorità giudiziaria. . L’Agenzia sarà anche facilitata nell’indagine sul contribuente dal semplice accesso, a suo appannaggio, al Sid: si tratta infatti del sistema di interscambio dati con l’Anagrafe Tributaria, che vede registrate tutte le informazioni riguardanti i conti correnti e le relazioni bancarie del contribuente, quindi anche con l’eventuale ente creditore, e i suoi rapporti con Inps, Inail, Motorizzazione civile, etc.

Tuttavia, per impedire il pignoramento, per il debitore ci sono alcune vie percorribili: sempre entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il debitore potrà presentare un’istanza di dilazione e conseguire lo sblocco del conto, solo se la sua richiesta sarà accettata ed avrà pagato la prima rata. Il contribuente, inoltre, potrà comunque contestare, ad esempio, l‘assenza della comunicazione della notifica di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73 oppure la restrizione del tempo di conclusione della procedura, cioè il caso in cui si proceda al pignoramento prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Il pignoramento, invece, non potrà in alcun caso avvenire direttamente, se il debitore è uno dei titolari di un conto cointestato: in quella circostanza, infatti, l’intervento ricadrebbe anche su terzi non coinvolti nel debito.

Questa nuova procedura provocherà“velocizzazione burocratica” e sarà molto più aggressiva nei confronti del debitore. L’altra faccia della medaglia è infatti la considerazione minima se non inesistente rivolta al debitore, che si trova in una situazione di soggezione rispetto al Fisco che ha carta bianca nella riscossione. Anche se per Equitalia queste modifiche, hanno il merito di “poter migliorare l’attività di riscossione che non si muoverà più a fari spenti”, di fatto la condizione del debitore – per il quale sarà possibile vedere il Fisco mettere mano eventualmente sul suo stipendio, o sul suo conto corrente o fondo pensione – peggiora notevolmente.

 

 

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