Economia civile
Il TRUST: come salvare i propri beni con una difesa all’inglese
Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale.
In Italia solamente di recente è stato riconosciuto e difficilmente riconducibile ad altro schema giuridico.
La disciplina di tale istituto, è affidata alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, trattato multilaterale con il quale gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust, risolvendo così i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento.
Il Trattato definisce i Trust come rapporti giuridici istituiti da un soggetto, che con atto tra vivi o mortis causa, affida i propri beni di proprietà ad altro soggetto, che ne diventa il vero e proprio proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo prestabilito, nell’interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso.
E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano, con il compito di vigilare sull’operato dell’affidatario (trustee) con il potere di opporre l’esistenza del Trust verso i terzi.
Gli oggetti del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie.
Il trust, ha le seguenti seguenti caratteristiche:
– i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
– i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
– il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge al trustee.
Per effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di trustee davanti ai notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.
Effetti del trust
Con il trust otteniamo, da un lato, la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente e, dall’altro, la c.d. segregazione o separazione dei beni nell’ambito del patrimonio del trustee cui i beni stessi vengono trasferiti.
I beni in trust risultano, quindi, efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione e ad un ulteriore vincolo di separazione, sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee.
Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:
– del disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
– del trustee;
– dei beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.
La particolarità del trust sta nel fatto che l’affidamento dei beni viene attuato non attraverso un mandato ma mediante un vero e proprio trasferimento di proprietà per cui il trustee diventa legittimo e pieno proprietario dei beni fino all’esaurimento della sua missione.
Quali sono i vantaggi di tale strumento giuridico?
– Trust di Famiglia – Il trust trova un’efficiente utilizzo nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. Inoltre, il trust trova utilizzo anche per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela.
– Trust di Gestione Mobiliare – Il conferimento di liquidità in trust può consentire la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili ed immobili, l’acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal trustee), la costituzione di società affidate al gestore.
– Trust di Gestione Immobiliare – Il conferimento in trust di unità immobiliari permette di creare un patrimonio separato e garantito composto da immobili con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito se non da creditori del trust.
Si consiglia questa tipologia di trust quando si intende gestire diversi immobili, quando si vuole proteggere tali patrimoni da aggressioni o procedure concorsuali future, proteggere i patrimoni familiari ecc. I proventi di tale gestione possono essere corrisposti al beneficiario, così come possono diventare parte integrante dell’oggetto del trust.
– Trust Societari – Realizzano sia l’obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali dell’impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria, sia di separare parte dei patrimoni aziendali, di trasferire interi rami di azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali.
– Trust di Garanzia – Possono essere conferiti nel trust qualsiasi tipologia di bene: mobile, immobile, denaro ecc. Verrà creato un patrimonio separato e gestito per la realizzazione di un determinato scopo per il quale è stata richiesta la garanzia e colui a beneficio del quale viene prestata garanzia potrà contare su un patrimonio inattaccabile. Si pensi ad esempio alle tante fideiussioni prestate.
– La durata – In termini operativi, di sicura importanza è poi la clausola relativa alla durata del trust, spesso formulata in modo da escludere un periodo di vita rigido prefissato.
Disciplina Fiscale
Con la Finanziaria 2007, viene introdotto il trust nella disciplina fiscale. Fino ad allora non esisteva una normativa specifica. L’intervento legislativo di cui alla legge finanziaria, pur rispondendo all’esigenza di colmare una lacuna, ha lasciandto invece irrisolto il problema della imposizione indiretta.
– Imposte Dirette – In dottrina e nella prassi amministrativa si è posto il problema di individuare, tra i vari attori del trust, il soggetto al quale devono essere astrattamente attribuiti i redditi prodotti.
Con la legge finanziaria del 2007 viene espressamente previsto l’assoggettamento ad IRES dei redditi maturati dal trust, e che gli stessi debbono essere imputati ai soggetti beneficiari, se individuati. L’articolo 1, comma 74, lett. a), della legge n. 296 del 2006, inserisce accanto gli enti commerciali assoggettati ad IRES, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir, anche i trust, ed identica operazione viene effettuata con riferimento ai soggetti che non hanno per esercizio esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (lettera c), comma 1, articolo 73 del Tuir). Ne deriva l’assoggettamento ad IRES dei redditi maturati dal Trust, sempre che gli stessi non vengano imputati ai soggetti beneficiariPertanto, come precisato anche nella Circolare Ministeriale n. 48/E/2007, la nuova formulazione dell’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
– Trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
– Trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
Dopo aver determinato il reddito del Trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust, sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES, nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.
Il trust, deve adempiere agli obblighi previsti per i soggetti IRES, ad iniziare dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, oltre a dotarsi di un codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA.
Tutti gli adempimenti tributari del Trust sono assolti dal trustee; ad esso faranno anche carico le sanzioni per il mancato rispetto dei relativi obblighi. Se invece la figura del trustee è realizzata da una società, gli adempimenti dichiarativi dovrebbero essere di competenza del suo rappresentante legale.
Trasferimento dei beni nel trust
Il trattamento varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e della tipologia di bene trasferito.
– Beni relativi all’impresa: Il trasferimento, comportando la destinazione dei beni a finalità estranea all’impresa, determina per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione (ricavi o plusvalenze/minusvalenze, sulla base del valore normale dei beni trasferiti). Se il trasferimento in Trust ha ad oggetto un’azienda, questo può essere effettuato in regime di neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma il complesso di beni agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.
– Beni diversi da quelli relativi all’impresa: Il trasferimento al trust in assenza di corrispettivo non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Cessione dei beni In-trust
Nel caso il trasferimento sia effettuato non nell’esercizio dell’impresa, potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, plusvalenze tassabili come redditi diversi, per la determinazione delle quali dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, oppure, nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust, al prezzo pagato.
Una delle caratteristiche più interessanti del trust è l’infinità degli utilizzi che questo strumento può avere: dal diritto societario al diritto di famiglia, dalla tutela di minori e incapaci alla trasmissione generazionale delle aziende, dalla protezione dei patrimoni personali alle operazioni finanziarie più sofisticate.
Un esempio che può chiarire i benefici dell’utilizzo del trust, può essere rappresentato dal caso di un soggetto il quale, svolgendo un’attività professionale rischiosa, intende preservare alcuni suoi beni come, ad esempio, l’immobile, rispetto ad eventuali responsabilità risarcitorie che gli possano derivare da danni cagionati nello svolgimento della sua attività.
Ebbene, la sistemazione patrimoniale più classica che viene attuata è la donazione della nuda proprietà del bene a parenti, minorenni, con la riserva del diritto di abitazione in capo al donante; essendo attribuita la nuda proprietà del bene, i creditori del donante non possono assoggettare quel bene ad esecuzione forzata.
D’altro canto, con la riserva del diritto di abitazione, il donante si garantisce il “controllo” del bene, nel senso che, da un lato, può continuare a utilizzarlo e, d’altro lato, con la sua “presenza” impedisce “di fatto” ai donatari, di disporne.
Vi sono però alcune inefficienze che con l’utilizzo del trust sarebbero invece rimediabili:
– L’attribuzione della nuda proprietà ai donatari crea, in capo agli stessi, una posizione giuridica che può essere soggetta ad esecuzione da parte di loro eventuali creditori; questa conseguenza non accadrebbe se il bene in questione fosse “intestato” a un trustee con il dovere di destinarlo al beneficiario individuato con le regole dettate dal disponente;
– Coloro che acquisiscono un diritto che, pur sempre con l’ostacolo “commerciale” rappresentato dalla condizione risolutiva e dal diritto di abitazione, è comunque alienabile ad un acquirente interessato a “speculare” sul ridotto valore che il bene ha a seconda della presumibile durata del diritto di abitazione; anche questa situazione sarebbe meglio gestita se invece che ad una donazione, ricorresse a un trust;
– La donazione produce effetti immediati (salo risolversi nel caso in cui la condizione della laurea non si avveri) mentre con il trust il bene rimane nella sfera giuridica del trustee fino a che non viene il momento nel quale il bene in questione deve essere passato ai beneficiari finali.
Con l’intestazione al trustee, inoltre, si evitano tutte quelle problematiche che insorgono quando vi è l’intestazione di un bene a un minorenne e infine è meglio gestibile la situazione che si presenta quando il donante intenda riservarsi, per il caso di suo bisogno, il potere di vendere il bene che con la donazione è stato intestato ad altri.
Una difesa all’inglese per i propri beni.
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