Economia civile
I DISASTRI DELLE CARTOLARIZZAZIONI 1° articolo: un esempio pratico
I DISASTRI DELLE CARTOLARIZZAZIONI
Il pittore spagnolo Francisco de Goya ha realizzato, tra gli anni 1810 e 1815, una serie di 82 incisioni intitolate I disastri della guerra. Da allora sono un archetipo per tutti coloro che vogliono descrivere l’orrore della guerra che, nelle stampe, è rappresentato in modo particolarmente crudo e penetrante. Richiamandomi a questa tradizione artistica ho scelto come titolo, “I DISASTRI DELLE CARTOLARIZZAZIONI” per una serie di articoli che, collaborando con altri autori, scriverò sugli effetti economico / sociali della scelta scellerata della classe dirigente italiana di svendere i debiti E LA VITA di 2 milioni fra aziende e famiglie agli speculatori internazionali. D’altra parte il grande storico Francesco di Guicciardini, che fu anche ambasciatore, diplomatico e condottiero, sintetizzava 500 anni fa il carattere dominante delle classi dirigenti italiane con “o Franza o Spagna, purché se magna”,
In questo primo articolo ha svolto il lavoro di ricerca il dott. Luciano Zippi, che firma con me. Fra decine di migliaia di vittime che piegano la testa e rinunciano a difendersi, salvo poi clamorosamente manifestare il loro disagio economico ed esistenziale con l’astensione elettorale, il dott. Zippi ha deciso invece di approfondire e capire come il disastro delle cartolarizzazioni ha rovinato la sua famiglia e le sue aziende.
IL QUADRO GENERALE
Si parte sempre da operazioni, asseritamente poste in essere per il risanamento delle banche, nell’ambito di una procedura che vede nella normativa europea il proprio antecedente necessario. In particolare quella che qui analizziamo parte dal Decreto Legge“Salva Banche” 183/2015, recante Disposizioni urgenti per il settore creditizio, approvato il 22.11.2015 dal Consiglio dei Ministri, con il quale è stato avviato il progetto elaborato dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia per il rilancio delle quattro note banche commissariate: Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti. La Banca d’Italia, agendo in accordo con il governo, ha creato allo scopo una società, REV Gestione Crediti Spa (di cui è socia al 100%, all. 1), che ha avuto il compito di acquisire, dalle banche commissariate e poste in liquidazione coatta amministrativa, i crediti a sofferenza. Si attua con l’intervento di un fondo di risoluzione (SRF – Single Resolution Fund) non alimentato con fondi pubblici, nell’ambito di una procedura che non dovrebbe comportare conseguenze negative per il pubblico Erario. La soluzione adottata tendeva ad assicurare la continuità operativa delle banche e il loro risanamento senza utilizzare denaro pubblico, ma in realtà fa pagare ai clienti messi a sofferenza ed all’Erario.
Vediamo in dettaglio l’operazione.
- I crediti a sofferenza sopra richiamati sono stati ceduti a Purple SPV srl, società veicolo del Gruppo Banca Finint di Conegliano (TV) (all.2), controllata al 100% da una fondazione (Stichting) di diritto olandese: Stichting Einaudi (all. 3) a sua volta controllata da una società anonima olandese (all. 4 – analoga alle nostre srl) , a sua volta controllata da una società a responsabilità limitata lussemburghese (all. 5), a sua volta controllata dal gruppo britannico delle Cayman CIRCUMFERENCE HOLDINGS (il cui Direttore Generale risulta amministratore nelle tre ultime controllanti elencate) (all. 6).
- Si tratta di un’operazione tipica delle cartolarizzazioni il cui discutibile risultato è che con i patrimoni dei clienti (esecutati in Italia) delle quattro banche “fallite” si rimborsano, da una parte, le banche coinvolte da Banca d’Italia nell’operazione di salvataggio, dall’altra si fanno transitare gli utili delle operazioni di cartolarizzazione in Olanda, Lussemburgo e dalle Cayman britanniche come nelle più spericolate operazioni speculative. I benefici di questo sacrificio di tutta la collettività nazionale andranno quindi agli effettivi proprietari delle SPV che operano, esentasse, nei paradisi fiscali.
- Si genera quindi una perdita per famiglie ed imprese ed una parallela perdita per l’Erario. L’operazione sottrae all’Erario italiano gli utili derivanti dal recupero di questi crediti. È di pubblico dominio come i paradisi fiscali rechino all’Erario italiano ammanchi di decine di miliardi di euro, ma questo caso ha l’aggravante di una legislazione il cui scopo doveva essere invece il salvataggio di alcune banche, vista anche la partecipazione diretta di Banca d’Italia.
- Le conseguenze sembrano essere state invece di tutt’altra natura: le banche “risolte” sono state regalate ad alcuni gruppi bancari e l’economia italiana ha subito un grave danno: il quadro è allarmante e si inserisce nell’ancor più vasto quadro della cessione e cartolarizzazione dei crediti in base alla legge 130/99 che coinvolge centinaia di miliardi di euro di NPL e UTP.
LA BASE NORMATIVA
riassumiamo la legislazione su cui si basa questa operazione e ripercorriamo, alla luce delle norme, l’iter dell’operazione:
• la Legge 30 Aprile 1999, n. 130, si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri;
• tali cessioni vengono ufficializzate con apposite pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale (nel caso in esame: G.U. Parte IIn. 81 del 09.07.2016 e G.U. parte II n. 73 del 22.06.2017, all. 7/8);
• i crediti ceduti sono rappresentati sia da NPL (non performing loans, cioè crediti “a sofferenza” sia da UTP (unlikely to pay); spesso non sono sofferenze di difficile riscossione, ma sono debiti coperti da garanzie immobiliari e fidejussioni, fatte sottoscrivere in eccesso rispetto al debito, e che vengono acquisiti a percentuali inferiori al 20% del loro effettivo valore. Nel caso di Purple SPV srl la percentuale è del 17,6% secondo i bilanci di REV (all. 1);
• per effetto di tali operazioni le spese per la riscossione vengono accollate al debitore e l’utile finale potrà essere di circa 2/3 volte l’investimento effettuato mentre il creditore originario avrà dedotto dall’utile la perdita del credito in un solo esercizio;
• come stabilisce la Legge 30 Aprile 1999, n. 130, che si applica alle operazioni di cartolarizzazione “realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri”, all’ Art. 2 comma 5 la CONSOB avrebbe dovuto controllare i requisiti dei soggetti che intervengono nelle operazioni di cartolarizzazione per evitare, ad esempio, conflitti di interessi (amministratori degli istituti che vendono tra i compratori); compito che non è possibile svolgere in presenza di società o fondazioni anonime;
• la legislazione italiana, fin dall’ottobre 1941, non consente l’esistenza di società commerciali (alle quali è riservato l’esercizio di attività finanziaria) di cui non siano identificati i soci, soggetti a stringenti requisiti di onorabilità;
• molte di queste società, come si legge nella Gazzetta ufficiale, sono ancora: ”in corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014” (all.8)” e, ciò nonostante, hanno potuto accedere al beneficio dell’acquisto prima della verifica e dell’approvazione della Banca d’ Italia;
• la pubblicazione in G.U. è sommaria e non vi è un riferimento certo a contratti di cessione e pagamenti effettuati;
• nei loro bilanci si parla di operazioni “in corso” senza documentare il pagamento dei crediti, ma si fa riferimento ad emissioni di titoli, emissioni che vengono eseguite anche dopo anni dalla pubblicazione in G.U. della “presunta” cessione;
• nel caso di Purple SPV srl, la stessa Banca d’ Italia non può non sapere come la regia di questa operazione sia della sua controllata REV GESTIONE CREDITI SPA che, nel bilancio del 2017 (all. 1, ultima pagina), la definisce come operazione di autocartolarizzazione, cioè effettuata mediante l’acquisto dei titoli emessi da Purple SPV srl, partecipando così in prima persona a quella catena (descritta sopra) che conduce alle Cayman, passando per Olanda e Lussemburgo: anche in questo caso non si documenta come venga effettuato l’acquisto.
I DISASTRI DELLE CARTOLARIZZAZIONI
– occorre approfondire la legittimità di operazioni di cessione, come in questo caso, a prezzi irragionevoli e tali da determinare l’emersione di perdite non solo civilistiche, ma anche fiscali, a danno della collettività;
– occorre approfondire la compatibilità delle operazioni in questioni con le esigenze non solo di stabilità del sistema creditizio, ma anche della tutela delle aziende e delle famiglie italiane, i cui interessi vengono ignorati a vantaggio di enti finanziari la cui compagine proprietaria è spesso ignota, e/o celata. Tali fondi speculativi (in inglese Vulture Funds) massimizzano il loro profitto e lasciano al pubblico Erario le conseguenze negative, in termini di perdite fiscali, delle operazioni stesse. Gli utili sono ricondotti nei paradisi fiscali, frutto di elusione fiscale se non di evasione.
CONSIDERAZIONI FINALI, OMISSIONI DI CONTROLLI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVILEGIATI
1. Come stabilisce la legge 130/1999, all’ Art.2 comma 5, la CONSOB ha controllato i requisiti dei vari soggetti della cartolarizzazione effettuata dalla società PURPLE SPV srl?
2. Nello specifico, ha controllato “tra i vari soggetti” quali siano “..gli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all’operazione” e quali siano i soci e titolari effettivi della Stichting Einaudi (All. 1) socia unica di Purple SPV srl e quale sia l’origine dei capitali investiti per gli acquisti dei crediti?
3. Ha controllato a quanto effettivamente sia stato venduto il cumulo di crediti acquisiti da REV GESTIONE CREDITI SPA e ceduti a PURPLE SPV SRL, con la partecipazione di una società anonima di diritto estero perché nel nostro paese l’anonimato societario non è permesso;
4. ha controllato a quanto, nello specifico, ammontasse il reale capitale residuo dei crediti ceduti a REV GESTIONE CREDITI SPA;
5. E’ stata verificata la possibilità, prevista per legge e dal testo unico bancario, di definire con i debitori possibilità di rientro in bonis senza esportare i capitali all’estero?
6. E’ stata verificata la reale liceità dei crediti vantati dalle 4 Banche?
7. Gli utili delle cartolarizzazioni restano in Italia ed ivi vengono regolarmente tassati o i capitali vengono trasferiti all’ estero nella disponibilità della fondazione olandese Stichting Einaudi e delle società anonime controllanti? Dalle stesse, viene richiesto il rimborso per il credito di imposta creatosi per la tassazione eventualmente versata in Italia?
8. Operazioni finanziarie di queste dimensioni, per le norme sulla trasparenza, possono essere promosse da società anonime olandesi, lussemburghesi e delle isole Cayman, di cui non si conoscano i proprietari, che potrebbero essere implicati con interessi conflittuali rapportabili agli stessi investimenti ed ai creditori?
9. Sono stati fatti i controlli di legge per garantire che i capitali, investiti per l’acquisto dei crediti delle banche e ceduti sotto forma di cartolarizzazioni a fondazioni estere, non siano capitali provenienti da origini illecite e riutilizzati per questi acquisti con lo scopo di riciclaggio?
10. Come mai è stato permesso a Purple SPV srl , come si legge nella Gazzetta ufficiale (all. 8) :”Società in corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 30 settembre 2014” di poter accedere al beneficio dell’ acquisto prima della verifica e dell’approvazione della Banca d’ Italia?
11. E’ legittimo che al posto delle società coinvolte nella cartolarizzazione non appaia la vera società che ha investito i capitali e che recupererà i benefici, per di più se sia legittimo che società anonime operino in Italia sotto copertura di società finanziarie straniere?
Luciano Zippi
Giopvanni Pastore
prosegue………
Gli Allegati citati sono documenti pubblici. Sono disponibili, per chi ne vuole fare richiesta, inviando una mail a sipuofareinitalia@gmail.com
1) Sito revgestionecrediti.it;
2) Visura Purple SPV srl;
3) Visura Stichting Einaudi;
4) Visura Circumference FS B.V. – Alan Turner;
5) Visura Circumference S. à r. l. – Alan Turner;
6) Sito Circumference Holdings – Alan Turner;
7) G.U. 81 09.07.2016;
8) G.U. 73 22.06.2017.
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