Commercio
Una sentenza non “light”: cannabis legale – un mercato che va in fumo
Era attesa la decisione della Cassazione a Sezioni Unite in merito alla cosi detta “cannabis light”.
La Suprema Corte doveva decidere se applicare la legge del 2016 che legalizza la vendita di prodotti con un thc inferiore a 0,2 o il testo unico sugli stupefacenti.
Per le Sezioni unite penali, con una decisione nota per ora solo nell’informazione provvisoria, è illecita la vendita di prodotti derivata dalla cannabis.
Nel dettaglio, “la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa” delle varietà per uso a fini medici.
Costituiscono dunque reato, afferma la Cassazione nella sua massima sulla cannabis light:
– “le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.
Saranno dunque i giudici di merito, di volta in volta, a valutare quale sia la soglia di efficacia drogante che rientra nei parametri del consentito.
Le Sezioni unite hanno evidentemente valorizzato, delle due tesi con le quali hanno dovuto fare i conti, entrambe rappresentate da sentenze delle Sezioni semplici, il fatto che dai lavori preparatori non emerge la volontà del legislatore di consentire la messa in commercio della marijuana e dell’hasish provenienti dalle legittime coltivazioni di canapa.
La legge del 2016 è poco chiara, pur legalizzando la vendita dei prodotti ricavati dalla canapa che abbiano un principio attivo stupefacente di Thc (deltatetraidrocannabinolo) inferiore a 0,2, cosiddetta canapa legale, ma ad attirare l’attenzione è stato il fatto che, la marijuana venduta dai vari negozi di “erba legale”, viene fumata e non usata per l’uso ornamentale a cui sarebbe destinata secondo la legge vigente.
Da ciò, gli inquirenti hanno voluto vederci chiaro facendo scattare un’operazione ad ampio raggio che ha portato al censimento dei negozi di cannabis legale, spuntati come funghi.
A fronte dell’alto numero di sequestri disposti da varie procure italiane ai danni di commercianti di infiorescenze ed estratti, la magistratura ha dato vita a orientamenti in conflitto, culminati in pronunce della Cassazione di diverso segno.
Il nodo del dibattito giurisprudenziale riguarda la scriminante contenuta nell’art. 4 commi 5 e 7 l. 242/ 2016, a norma del quale è esclusa la responsabilità dell’agricoltore che, rispettando i requisiti di cui sopra, produca piante di canapa contenenti una quantità di principio attivo Thc rientrante nel limite del 0,6%.
Inoltre, nel caso in cui, all’esito di un controllo, tale percentuale risulti maggiore dello 0,6% e l’agricoltore abbia rispettato detti requisiti, l’autorità giudiziaria potrà disporre il sequestro e la distruzione delle coltivazioni di canapa, escludendosi però ogni responsabilità da parte dello stesso.
Nei confronti dello stesso non sarà dunque applicabile la normativa contro gli stupefacenti di cui al d. p. r. 309/ 90 (testo unico), e non sarà soggetto ad alcuna conseguenza di tipo penale o amministrativo. La giurisprudenza di merito e di legittimità si è interrogata circa l’estensibilità della causa di giustificazione appena citata al commerciante che venda infiorescenze e prodotti derivati ai consumatori finali.
Un prima interpretazione è stata data, nelle sentenze Cass. Sez. VI del 17.12.18 n. 56737 e Cass. Pen. Sez, VI, 10 ottobre 2018, n. 52003, ha fornito una risposta negativa.
La normativa in esame disciplina esclusivamente la coltivazione della canapa sativa, consentendola, alle condizioni ivi indicate, soltanto per i fini commerciali elencati dall’art. 1, comma 3. Secondo i giudici della Suprema Corte, tra i fini elencati dalla norma non rientrerebbe la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina.
I valori di tolleranza di Thc consentiti dall’art. 4, comma 5, I. n. 242 del 2016 (0,2- 0,6%) si riferirebbero solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio.
La detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze e dalla resina, rimarrebbero, conseguentemente, sottoposte alla disciplina del testo unico sulle sostanze stupefacenti.
Contrario era l’orientamento, della sentenza della Cass. Sez. VI n. 4920 del 31.1.2019.
La commercializzazione dei prodotti derivati della canapa sativa tra cui le infiorescenze deriverebbe è lecita, nei prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0.6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del testo unico sulle sostanze stupefacenti.
Il limite dello 0,6% di Thc rispetterebbe l’esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico.
La percentuale dello 0,6% è il limite minimo al di sotto del qual, sotto il profilo giuridico, non dovrebbero esserci effetti psicotropi o stupefacenti. Ciò esclude la responsabilità penale sia dell’agricoltore che del commerciante, anche in caso di superamento del limite dello 0,6%, essendo quindi ammissibile soltanto un sequestro in via amministrativa, a norma dell’art. 4, comma 7, I. n. 242 del 2016 (Cass., Sez. 6, n. 4920 del 29- 11- 2018, dep. 2019, Castignani).
La politica non interviene attraverso una normativa ben precisa, potrà mandare “in fumo”, non solo il volume di affari che gira intorno alla canapa, ma sarebbe un colpo all’economia sempre più in crisi e con la conseguenza della perdita di numerosi posti di lavoro.
Dopo l’entrata in vigore della L. 242/2016 che ha reso possibile, in assenza di autorizzazioni e nel rispetto di specifiche prescrizioni, la coltivazione di questa tipologia di Cannabis, sottraendola all’applicazione del testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 309/1990), la normativa consente all’agricoltore la coltivazione delle 62 varietà di cannabis sativa L incluse nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.
Da questa coltivazione, a mente dell’art. 2 L. 242/2016, possono essere ottenuti alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio; materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo.
È richiesto che il principio attivo (THC) rinvenibile nelle piante di canapa coltivate si collochi in un range tra lo 0,2% e lo 0,6%, in tal modo restando esclusi sia la possibilità, in capo agli organi accertatori, qualora il THC dovesse superare lo 0,6%, le piante diventano sequestrabili e distruttibili ma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore nei medesimi termini di cui sopra.
La Corte, Sezione VI, con la sentenza n. 4920, spiega che i margini di liceità della coltivazione di cannabis sativa L sono nitidamente segnati dall’art. 2 comma 2 della Legge 242/2016, che indica gli specifici scopi cui può essere improntata l’attività agricola ora considerata lecita dall’ordinamento, tra i quali non ricorre la commercializzazione e la detenzione della marijuana e dell’hashish.
La sentenza, individua dei macro-obiettivi perseguiti dalla legge 242/2016, delle attività di coltivazione autorizzate e dei prodotti da esse ricavabili, escludendo condotte, quali quelle di detenzione e cessione di marijuana e hashish.
Ne consegue che la vendita delle infiorescenze (marijuana) di cannabis sativa L e della resina che dalle stesse viene ottenuta (hashish) è vietata, sempre che nelle stesse sia rinvenibile un principio attivo in grado di indurre un effetto drogante rilevabile, non esplicitando il fatto che tali prodotti siano derivati di un’attività di coltivazione lecita in base alla norma del 2016.
La linea di tali indicazioni giurisprudenziali era già stato avallata dalla precedente sentenza Cass., sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 52003, che rispondendo ad un ricorrente che, avendo subito il sequestro di cannabis con principio attivo superiore alla soglia-limite dello 0,6%, rivendicava la non punibilità di cui all’art. 4 commi 5 e 7, poiché suscettibile – dal suo punto di vista – di estendersi a tutti i soggetti della filiera impegnati nelle attività di acquisto e rivendita del prodotto finale.
Tale ricorso fu dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e la Corte argomentava in questo modo tale rifiuto:
– «La pretesa del ricorrente per la quale tale esenzione di responsabilità si estenderebbe a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze con principio attivo superiore al 6°/o non è supportata da alcun dato di fatto testuale e si contrappone contenutisticamente ad una normativa di favore che, al di là della denominazione della legge in questione (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) è espressamente ed esclusivamente riferita, come si è detto, al solo agricoltore».
Allo stato, tuttavia, il panorama giurisprudenziale non appare univoco, sussistendo pronunzie di segno contrario.
In particolare, nelle prime pronunce sul tema, la Cassazione [Sezione VI, 27 novembre 2018,Ricci; Sezione III, 6 dicembre 2018, Fergemberger] ha cercato di chiarire che qualsiasi utilizzo diverso da quelli esplicitamente consentiti (l’assunzione tramite fumo) dovesse farsi rientrare nell’ambito di operatività della disciplina sanzionatoria del dpr n. 309 del 309 del 1990.
L’assunzione diretta tramite fumo, sarebbe penalmente sanzionabile ex articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, ove si accerti la presenza di un effetto stupefacente apprezzabile, precisa la Cassazione, non potrebbe applicarsi la causa di non punibilità prevista nell’ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0,6 %, siccome prevista dall’articolo 4, comma 7, della legge n. 242 del 2016 per il solo coltivatore.
La sentenza Ricci, al riguardo, ha declinato queste conclusioni affermando che la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l’attuale disciplina, rendendo così superfluo l’inserimento del principio attivo Delta-9-THC. In questa prospettiva, ha argomentato il giudice di legittimità, la legge 2 dicembre 2016 n. 242, non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal dpr n. 309 del 1990, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile nell’ipotesi in cui non venga superata la percentuale di THC dello 0,6 %, siccome prevista dall’articolo 4, comma 7, della legge n. 242 del 2016 per il solo coltivatore.
La sentenza va in direzione diametralmente opposta. Si sostiene, infatti, che, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della cannabis contenente THC in misura non superiore allo 0,6%, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le infiorescenze, per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il “fumo.
Tale conclusione è supportata sulla base del principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere della persona di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.
Importanti sono le conseguenze in funzione di tale indicazione. In primo luogo, la conseguenza che, se la coltivazione è lecita, in quanto il quantitativo di THC non supera lo 0,6%, è consentita la commercializzazione dei ricavati dalla pianta.
In secondo luogo, l’ulteriore conseguenza che, quindi, l’acquirente consumatore, trovato in possesso della sostanza, non può essere chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo ex articolo 75 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309.
La Cassazione, inoltre, circoscrive gli spazi di intervento e controllo delle forze di polizia.
Infatti, si argomenta in parte motiva che, proprio alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, se il rivenditore dei prodotti derivanti dalla provenienti dalle coltivazioni considerate dalla legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi può giustificarsi solo se emergono specifici elementi che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza del reato di cui all’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990.
La Corte ha annullato, alla luce di queste indicazioni, il sequestro preventivo adottato, sulla supposta sussistenza del reato di cui all’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990, nei confronti di un commerciante che aveva posto in vendita infiorescenze della canapa assumendo che si fosse trattato di lecita commercializzazione di infiorescenze di piante di canapa sviluppatesi da semi rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 242 del 2016, come tali escluse dall’ambito di applicazione del dpr n. 309 del 1990.
Ma con la sentenza del 30 maggio, le sezioni penali unite della Cassazione rivelano il bag della legge del 2016 che legalizza la coltivazione, non la commercializzazione.
A stabilire se il prodotto è fuori legge sarà di volta in volta il giudice di merito, senza parametri numerici.
LE SEZIONI UNITE PENALI, presiedute da Domenico Carcano, sottolineano infatti che la legge 242/2016 legalizza solo la coltivazione di cannabis sativa con un Thc al di sotto della soglia dello 0,6% e non la commercializzazione dei prodotti da essa derivati, cosa che, secondo alcune precedenti sentenze, risulterebbe invece superfluo perché è nella natura dell’attività economica, la legge mira a promuovere, e quindi commercializzare, i prodotti della “filiera agroalimentare della canapa”,
L’organo massimo della Cassazione, decide che la detenzione e la cessione di cannabis , anche quella che è legale coltivare, rientra nelle azioni che possono costituire reato o meno a seconda dell’«efficacia drogante» della stessa.
Scrivono infatti i giudici nella sentenza di ieri e d’ora in poi,sarà il giudice di merito a stabilire di volta in volta se il prodotto commercializzato, eventualmente messo sotto accusa, abbia una «efficacia drogante» superando così la soglia consentita non più stabilita da un parametro numerico.
Le conseguenze sui negozi di cannabis light non dovrebbero essere dirette ma è evidente che la commercializzazione di questo tipo di prodotti diventa notevolmente più a rischio per l’esercente. Nello stesso verdetto di ieri infatti la Cassazione ha accolto il ricorso del pm di Ancona contro la decisione del Tribunale del Riesame di annullare il sequestro di merce dei due negozi, e ha rinviato a nuovo processo.
È quanto aveva chiesto in subordine la procura generale che però sperava nella trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Un atto al quale però si è opposta la difesa, rappresentata dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, che vedeva nel rinvio alla Consulta il protrarsi di «una situazione di assurda incertezza». Secondo la pg Maria Giuseppina Fodaroni, invece, il sistema legislativo attuale – nel combinato disposto della legge 242/2016 e del dpr 309/1990 con le tabelle emendate dopo che nel 2014 la Consulta ha cancellato la legge Fini-Giovanardi – non è chiaro sulla cannabis light, e può creare confusione riguardo le condotte suscettibili di sanzioni.
E’ ora intervenga il legislatore, che dovrà chiarire tutti i dubbi in merito alla corretta applicazione della legge del 2016, modificandola per garantire il prosieguo delle attività di un mercato, ormai in grande sviluppo.
Raccolta sentenze della Cassazione Penale
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