Commercio

D.L. Rilancio. Verso la riapertura delle attività

16 Maggio 2020

Attraverso un decreto legge, invece che un nuovo DPCM, saranno definite le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone.

Le  attività economiche, potranno riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite dalle regioni.

Con l’approvazione di questo decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri,  si tenta di dare un’accelerata sulle riaperture, avviando una nuova fase di convivenza con il virus.
Le pressioni giunte da più parti hanno cambiato la tabella di marcia del Governo, sfociando in una sorta di apertura generalizzata per tutti, anche se a determinate condizioni.

Vediamo nel dettaglio quelle che il DL in bozza definisce.

Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive
Il decreto stabilisce che le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Come riferimento restano i protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltre che alle linee guida emanate dall’Inail, già disponibili per alcune categorie e precisamente: ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri e centri estetici.
Riapertura di parrucchieri e centri estetici
Allo stato attuale non c’è una linea comune tra i governatori regionali e ciò rischia di creare confusione.

Va da sé che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In merito all’ andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la regione,  può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive.
Alle regioni viene concesso ampio spazio di manovra nel decidere le modalità di esercizio delle attività economiche e produttive assumendosi, però, la responsabilità delle scelte adottate.
Spostamenti
L’abolizione delle autocertificazioni per gli spostamenti e, con esse, i limiti ancora in vigore, non è una libertà assoluta di spostamento in quanto, dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all’interno del territorio regionale, salvo le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa da quella di residenza,  salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l’attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all’altra, tranne se non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l’emanazione di provvedimenti restrittivi.
Permangono invece:
– il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
– il potere, in capo ai sindaci, di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sanzioni e controlli
In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Inoltre:
– all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
– il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
– in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

linee indirizzo regioni per la ripartenza

Scarica linee guida e bozza DL

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