Letteratura

Erri De Luca, ecco perché non si può accusare di istigazione uno scrittore

30 Gennaio 2015

Si è svolta davanti al Tribunale di Torino la prima udienza che vede imputato lo scrittore Erri De Luca per alcune affermazioni contenute in una intervista rilasciata dallo stesso ad Huffington Post a proposito della attività di sabotaggio in corso da anni in Val di Susa contro la costruzione della linea ad alta velocità.

Il processo scaturisce dalla denuncia presentata da una impresa costruttrice, e che la Procura di Torino, con il succesivo avallo del Giudice della Udienza preliminare, ha ritenuto qualificare ai sensi dell’art. 414 del Codice Penale che punisce con pena da 1 a 5 anni “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti”.

Aldilà della evidente eclatanza della iniziativa, non si riscontrano in epoca recente analoghi casi di scrittori mandati “alla sbarra” come istigatori per avere espresso una opinione, qualsivoglia essa sia , qualche considerazione giuridica sulla fattispecie penale contestata si impone.

“Istigare”, se le parole hanno ancora un senso, significa qualcosa di più di “convincere” qualcuno a fare qualcosa (o di rafforzarne il proposito), necessita quanto meno di una condotta attiva volta a determinare in altri un comportamento delittuoso che altrimenti non verrebbe, senza la predetta istigazione, posto in essere.

Occorrono dunque due requisiti che la locale Procura non pare abbia ritenuto di ricercare ossia: 1) la effettiva capacità di influenzare in modo significativo le altrui condotte e 2) una precedente assenza di autodeterminazione in capo al soggetto istigato.

Sul punto si osserva che per prima cosa lo scrittore non può essere equiparato al leader di un Partito o di un Movimento politico in grado, per il suo ruolo, di incitare gli iscritti ad agire secondo la linea politica loro indicata, ed è appena il caso di ricordare che mai in precedenza noti e reiterati incitamenti a varie forme di disobbedienza fiscale o di diversa natura da parte di alcuni leader politici risultano essere stati “attenzionati” dalle numerose Procure italiche.

E per seconda cosa va ricordato che la protesta NO TAV in Val di Susa è fatto non solo altamente diffuso, ma anche assai risalente nel tempo, quanto meno dal 2005, e nei confronti del quale, quindi, De Luca  può al massimo porsi in termini di successiva legittimazione, ma non certo di istigazione.

E questo, è bene precisarlo, vale anche con specifico riferimento a quella azione di sabotaggio di un compressore sulla quale si era espresso in quell’intervista in occasione del processo a carico di 4 imputati cui veniva contestata la aggravante del terrorismo (recentemente esclusa dalla Corte di Assise di Torino).

E’ ben vero che al successivo comma la norma in oggetto punisce anche una ulteriore e diversa condotta, ossia quella di chi non fa pubblica istigazione, bensì “apologia di uno o più delitti” ma in tal caso, ed in questo ben cogliendosi la sua evidente diversità dalla ipotesi indicata al primo comma, è intervenuta molti anni fa la Corte Costituzionale stabilendo con la Sentenza n. 65 del 4 maggio 1970 che “l’apologia punibile ai sensi dell’art. 414 Cp è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero”.

Banalmente e per fare un esempio pedestre, se un mio amico ammazza la moglie va in galera e se io scrivo che ha fatto bene…no.

Ora, ritenere che uno scrittore che ricostruisce in una intervista il significato storico del termine “sabotaggio” possa rischiare fino a 5 anni di carcere perchè sgradito al costruttore di opera pubblica da anni altamente contrastata dagli abitanti della zona interessata (e per ragioni ambientali tutt’altro che irrazionali), suona alquanto stridente con le velleità democratiche di un paese che rivendica in ogni dove, ed anche di recente, orgogliose “superiorità occidentali ” in materia di libero dissenso o di satira.

Del resto, la stravaganza della imputazione risiede anche, e come si diceva ad inizio, nella sua “unicità”.

Negli anni ’70 numerosi testi trattarono con diverse tesi il tema del sabotaggio, ma a nessuno venne in mente di incriminare Toni Negri, tanto per dirne uno, per il suo celebre “dominio e sabotaggio”, si dovette inventare una sua asserita direzione occulta delle BR per effettuare il blitz del 7 aprile.

Allo stesso modo a nessuno è mai passato per la testa di incriminare Oriana Fallaci per quegli ultimi scritti dove sostanzialmente incitava gli occidentali a prendere a schiaffi il primo musulmano incontrato per strada.

Nella sua, pertanto, inconsistenza giuridica, la incriminazione di uno scrittore per la sua “parola contraria” (come titola il libretto appena pubblicato per Feltrinelli), assume all’esterno più il significato di una azione repressiva e quasi intimidatoria, che “giusta” nel senso di ius (secondo diritto).

Ci si augura pertanto che un processo che ormai è giocoforza celebrare almeno si concluda secondo ius perchè una eventuale condanna non sarebbe davvero un bel “precedente”.

Davide Steccanella – avvocato

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