Eventi
la tredicesima alba
Oggi con la scomparsa dell’ultimo protagonista del ventennio, si dovrebbe chiudere un’epoca. Definire proprio protagonista un ragazzo nato nel 1937 che, all’epoca dell’abdicazione del Nonno, contava solo 9 anni sarebbe un po’ eccessivo. Tuttavia quel ragazzo portava in sé le stigmate dinastiche definitivamente cancellate con la firma di Enrico De Nicola sulla Costituzione Repubblicana firmata e promulgata nelle giornate di cambio di calendario tra il 1947 e il 1948.
La Costituzione- non ne abbia a male nessun esponente della maggioranza pro-tempore – fu impostata con chiari simboli, parole, espressioni che non lasciano dubbi all’antifascismo di ciascuno dei 139 articoli. Per essere ancora più chiari, l’ultimo articolo che caratterizza tutto l’ordito e che potrebbe essere posto idealmente al primo posto, il n. 139, recita lapidariamente “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Tuttavia esistono ben 18 Disposizioni transitorie. I Padri Costituenti furono bene accorti nell’esercitare quel diritto di difesa dai guasti monarchici con la XIII disposizione transitoria che recita (va): (*)
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(*) L’articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.1 (“Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione”, Gazz. Uff. n.252 del 26 ottobre 2002) stabilisce che: “I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”. Come si sa, il Berlusconi II nell’ottobre 2002 modifica la disposizione costituzionale abrogando i primi due commi e consentendo così l’accesso dei discendenti al Paese. Possiamo sperare che non ci siano ulteriori modifiche costituzionali della XIII Disposizione e dichiarare definitivamente chiuso il contenzioso dell’Italia Repubblicana versus i Savoia?
Devi fare login per commentare
Login